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Ordinanza

Ordinanza del 28/03/2018 n. 7676 - Corte di Cassazione

Tributi locali - ICI - Accertamento - Notifica - Posta privata - Termini.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Investire Immobiliare SGR S.p.A. contro l’avviso di accertamento ICI 2012 del Comune di Bari. La notifica del ricorso effettuata tramite SDA Express Courier, anziché tramite Poste Italiane, è stata ritenuta giuridicamente inesistente e non sanabile; il ricorso è stato quindi considerato proposto alla data di ricezione da parte dell’ente, il 26 marzo 2014, oltre il termine del 24 marzo 2014. La società è stata condannata alle spese, pari a Euro 13.000 oltre Euro 200 per esborsi, maggiorazione del 15% e accessori di legge, nonché al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Notifica del ricorso tributario tramite posta privata e tardività dell’impugnazione dell’avviso ICI 2012

Notifica del ricorso tributario tramite posta privata

La pronuncia riguarda la validità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio postale gestito da un operatore privato. La Corte di cassazione conferma che tale notificazione è giuridicamente inesistente e non può essere sanata, poiché le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari, inclusi gli atti tributari sostanziali e processuali, sono riservate in via esclusiva a Poste Italiane S.p.A.

Vicenda processuale e oggetto della controversia

Investire Immobiliare - società di gestione del risparmio - S.p.A. aveva impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2012 emesso dal Comune di Bari. La Commissione tributaria provinciale di Bari aveva respinto il ricorso, ritenendolo tardivo. La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza dell’8 giugno 2015, aveva confermato la decisione, rilevando la correttezza della declaratoria di tardività.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e dell’art. 16, commi 3-5, del d.lgs. n. 546 del 1992. Il Comune di Bari ha resistito con controricorso. La memoria depositata dal Comune è stata preliminarmente dichiarata inammissibile perché tardiva.

Date rilevanti e calcolo del termine

La Corte ha considerato pacifici i seguenti elementi:

  • l’avviso di accertamento ICI è stato notificato il 21 gennaio 2014;
  • il termine ordinario di 60 giorni per proporre impugnazione scadeva il 22 marzo 2014;
  • poiché il sessantesimo giorno cadeva di sabato, il termine è stato prorogato al lunedì 24 marzo 2014, ai sensi dell’art. 155 c.p.c.;
  • il ricorso è stato affidato per la notifica il 24 marzo 2014 a SDA Express Courier, fornitore privato, e non al servizio postale universale gestito da Poste Italiane S.p.A.;
  • il Comune di Bari ha ricevuto il ricorso il 26 marzo 2014.

Effetti della notifica tramite operatore privato

Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte, la notificazione a mezzo posta del ricorso tributario effettuata tramite un licenziatario privato non è equiparabile alla spedizione tramite il servizio postale autorizzato. La notificazione deve essere qualificata come inesistente, con conseguente impossibilità di sanatoria.

Nel caso di notifica diretta all’ente impositore, l’invio tramite posta privata non produce gli effetti della spedizione dell’atto, ma è assimilato alla consegna diretta. Di conseguenza, rileva la data in cui l’atto è stato ricevuto dall’ente destinatario, e non la data in cui il contribuente lo ha affidato al corriere privato.

Poiché il Comune ha ricevuto il ricorso il 26 marzo 2014, la proposizione è risultata successiva alla scadenza del termine del 24 marzo 2014. Il ricorso introduttivo è stato pertanto ritenuto tardivo.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

La decisione richiama:

  • l’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, secondo cui, nonostante la liberalizzazione dei servizi postali, le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla legge n. 890 del 1982 restano affidate in via esclusiva a Poste Italiane S.p.A. per esigenze di ordine pubblico;
  • l’art. 16, commi 3-5, del d.lgs. n. 546 del 1992, in materia di notificazioni nel processo tributario;
  • l’art. 155 c.p.c., relativo alla proroga del termine quando la scadenza cade in giorno festivo o non lavorativo;
  • l’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in base al quale il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile in presenza di un orientamento consolidato della Corte non adeguatamente contrastato dalla ricorrente;
  • la sentenza delle Sezioni Unite n. 7155 del 21 marzo 2017, richiamata a sostegno della declaratoria di inammissibilità;
  • l’ordinanza n. 19467 del 30 settembre 2016 e l’ordinanza n. 23887 dell’11 ottobre 2017, che affermano il principio dell’inesistenza della notifica del ricorso tributario effettuata mediante servizio postale privato.

Esito del giudizio di legittimità

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente, confermando in via definitiva la tardività dell’impugnazione dell’avviso di accertamento ICI 2012.

Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in:

  • Euro 13.000 per compensi;
  • Euro 200 per esborsi;
  • 15% per spese generali;
  • accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

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