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Ordinanza

Ordinanza del 28/03/2018 n. 7718 - Corte di Cassazione

IRAP - Rimborso - Attività medico professionale svolta "intra moenia".

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’attività libero-professionale intra moenia del medico ospedaliero rientra nel rapporto di lavoro subordinato e che l’ASL non può trattenere l’IRAP sui relativi compensi. Tuttavia, il medico non è legittimato a chiedere direttamente all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’imposta, poiché è estraneo al rapporto tributario tra ASL e Fisco. La sentenza della CTR Marche è stata cassata senza rinvio e il ricorso originario del contribuente è stato rigettato; spese compensate.

IRAP sui compensi per attività medica intra moenia: illegittimità della trattenuta e difetto di legittimazione del medico a chiederne il rimborso all’Agenzia delle Entrate

IRAP sui compensi per attività medica intra moenia

La decisione riguarda la richiesta di rimborso dell’IRAP trattenuta da un’ASL sui compensi percepiti da un medico dipendente a tempo indeterminato per attività libero-professionale svolta in regime di intramoenia, relativamente agli anni 2001-2007. La Corte distingue tra l’illegittimità sostanziale della trattenuta e la legittimazione processuale del medico a richiedere il rimborso direttamente all’Amministrazione finanziaria.

Vicenda processuale

Il contribuente aveva presentato all’Agenzia delle Entrate un’istanza di rimborso dell’IRAP, rimasta senza accoglimento, configurandosi un silenzio-rifiuto. La CTR delle Marche aveva accolto la posizione del medico, ritenendolo legittimato a chiedere il rimborso.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione in Cassazione con due motivi:

  • con il primo, ha contestato la legittimazione del medico a richiedere il rimborso dell’IRAP trattenuta dall’ASL sui compensi intra moenia;
  • con il secondo, proposto in via subordinata, ha dedotto la parziale decadenza dalla richiesta di rimborso per gli anni 2001-2006, poiché l’istanza era stata presentata il 6 luglio 2010.

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.

Inquadramento dell’attività intra moenia

Secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte, l’attività libero-professionale svolta intra moenia dal medico ospedaliero rientra nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. Ne deriva che l’IRAP non è dovuta dal medico in relazione a tali compensi e che la trattenuta effettuata dall’ASL sui relativi onorari è illegittima.

La Corte richiama, in particolare, Cass. ord. nn. 23333/2016, 15898/2017 e 2833/2017.

Difetto di legittimazione del medico al rimborso diretto

Nonostante l’illegittimità della trattenuta, il medico non può chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate il rimborso della somma. Il professionista è infatti estraneo al rapporto tributario intercorrente tra l’ASL e l’Amministrazione finanziaria.

Il medico non è legittimato alla richiesta neppure nella qualità di sostituito d’imposta. Nel caso esaminato, l’ASL aveva trattenuto l’imposta per adempiere a un debito tributario proprio e non operando quale sostituto d’imposta del medico.

Irrilevanza dell’assenza di autonoma organizzazione

La CTR aveva ritenuto che l’assenza, in capo al medico, di una struttura autonomamente organizzata consentisse di richiedere il rimborso direttamente all’ente impositore. La Cassazione ha ritenuto erronea tale conclusione.

L’assenza di autonoma organizzazione può incidere sull’assoggettabilità all’IRAP dell’attività del medico, ma non attribuisce al contribuente la legittimazione a promuovere nei confronti dell’Agenzia delle Entrate una domanda di rimborso relativa a un’imposta versata o trattenuta dall’ASL per un debito fiscale proprio.

Decisione della Corte

La Corte Suprema di Cassazione ha:

  • accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate;
  • cassato senza rinvio la sentenza impugnata;
  • deciso nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso introduttivo del contribuente;
  • dichiarato assorbito il motivo subordinato relativo alla decadenza dal rimborso per gli anni 2001-2006;
  • disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito, in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza sul tema.

La decisione è stata assunta a Roma nella camera di consiglio del 7 febbraio 2018.

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