Cassazione Civile, Ordinanza n. 25904/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia originava dalla domanda dell’ente ecclesiastico diretta ad accertare la cessazione o risoluzione per finita locazione di un rapporto di affitto agrario, risalente a prima del 1939, relativo a un fondo agricolo nel Comune di Tufino, e a ottenere il rilascio del fondo. Il conduttore aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale: in via principale, chiedeva l’accertamento della titolarità del diritto di enfiteusi in forza di una scrittura privata del 27 ottobre 1979, stipulata dal genitore con il parroco e accompagnata dall’affrancazione; in subordine, invocava l’usucapione ventennale dell’enfiteusi e l’affrancazione mediante versamento di € 1.228,65, pari a quindici canoni. Il Tribunale di Nola aveva respinto entrambe le domande; dopo un primo rigetto dell’appello, la Cassazione, con ordinanza n. 26521/2020, aveva cassato con rinvio, affermando che, in presenza di un contratto di enfiteusi invalido per difetto della licenza ecclesiastica, l’usucapione dipendeva dall’estrinsecazione del potere di fatto sulla cosa per vent’anni e che né il pagamento del canone previsto dal contratto invalido né la successiva stipula di un preliminare di affitto erano di per sé ostativi. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Napoli, Sezione agraria, con sentenza n. 1671/2022, depositata il 20 maggio 2022, aveva accolto l’appello del conduttore, dichiarato maturata l’usucapione dell’enfiteusi e pronunciato l’affrancazione contro il versamento di € 1.228,65, condannando l’ente alle spese di tutti i gradi. L’ente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) motivazione apparente e violazione delle regole sul giudizio di rinvio, perché la Corte territoriale avrebbe recepito in modo acritico il principio della precedente ordinanza senza indicare le prove concrete del possesso ventennale; (2) violazione delle norme sul possesso, sull’usucapione e sull’onere della prova, sostenendo che mancassero la prova dell’animus e del possesso enfiteutico e che, essendo iniziata la relazione con il fondo come detenzione qualificata da affitto, occorresse provare l’interversione del possesso; (3) violazione delle norme sulle spese e dell’art. 10 della L. 607/1966, sostenendo che onorari e diritti dovessero essere dimezzati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: la motivazione della sentenza di rinvio rendeva percepibile il percorso logico seguito, avendo accertato la stipula nel 1979 del contratto di enfiteusi, l’esecuzione spontanea e continuativa per oltre vent’anni mediante pagamento del canone e il reciproco comportamento delle parti come concedente ed enfiteuta; il preliminare di affitto del 2010 era successivo al compimento del ventennio e non aveva valore retrospettivo. La censura sollecitava quindi un non consentito riesame del merito probatorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la valutazione della rilevanza fattuale del contratto invalido e dei pagamenti ai fini del possesso utile all’usucapione appartiene al giudice di merito e, nella specie, non risultava affetta da vizi logici o violazioni di legge. Il terzo motivo è stato respinto: l’art. 10 della L. 607/1966, che prevede il dimezzamento di diritti e onorari, riguarda esclusivamente lo speciale procedimento sommario di affrancazione e non è estensibile al giudizio ordinario di cognizione volto all’accertamento dell’usucapione dell’enfiteusi. È stata confermata la liquidazione secondo i parametri ordinari. L’ente ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.500 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario delle eredi. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
Tanto si verifica quando la motivazione contenga argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere le ragioni della decisione, collocandosi al di sotto del "minimo costituzionale" prescritto dall'art. 111, comma 6, Cost. e recepito dall'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è apparente quando le argomentazioni non permettono di comprendere le ragioni della decisione, scendendo sotto il minimo costituzionale di motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Tanto si verifica quando la motivazione contenga argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere le ragioni della decisione, collocandosi al di sotto del "minimo costituzionale" prescritto dall'art. 111, comma 6, Cost. e recepito dall'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza deve esporre argomentazioni idonee a rendere conoscibile l’iter logico seguito; la carenza che impedisca tale comprensione integra motivazione apparente.
art. 394 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito, pur vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione ex art. 394 c.p.c., non è esonerato dall'obbligo di compiere un concreto e specifico accertamento delle risultanze istruttorie per verificare se, nella fattispecie concreta, sussistano i presupposti di fatto richiesti dalla norma incriminatrice/regolatrice.
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto della Cassazione, ma deve comunque accertare concretamente le risultanze istruttorie e verificare la sussistenza dei presupposti fattuali del caso.
art. 1141, comma 2, c.c.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (es. Cass. n.18361/2022 e n. 11132/2022), se la consegna del bene avviene in esecuzione di un titolo obbligatorio (affitto), l'occupante è mero detentore e l'usucapione richiede la prova dell'atto di interversio possessionis ex art. 1141, comma 2, c.c.; se invece vi è un atto nullo/invalido a contenuto reale (enfiteusi), la traditio determina l'insorgere dell'animus possidendi, come già chiarito dall'ordinanza di questa Corte n. 26521/2020.
La consegna fondata su un rapporto obbligatorio di affitto attribuisce la detenzione e rende necessaria, per usucapire, la prova dell’interversione; diversamente, la consegna in esecuzione di un atto invalido a contenuto reale può manifestare l’animus possidendi.
art. 10 della L. 22 luglio 1966, n. 607
L'art. 10 della Legge 22 luglio 1966, n. 607 (che prevede il dimezzamento di diritti e onorari) si applica esclusivamente allo speciale procedimento sommario d'affrancazione ivi contemplato, e non si estende ai giudizi contenziosi ordinari svoltisi dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto l'accertamento dell'usucapione dell'enfiteusi.
Il dimezzamento di diritti e onorari previsto dalla norma vale soltanto per lo speciale procedimento sommario di affrancazione e non si applica per analogia al giudizio ordinario di accertamento dell’usucapione dell’enfiteusi.
art. 14 delle Preleggi
le norme che stabiliscono esenzioni fiscali, riduzioni di diritti o deroghe alle tariffe ordinarie (comprese quelle forensi o di cancelleria) hanno carattere eccezionale e sono di stretta interpretazione (ex art. 14 delle Preleggi). Pertanto, non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva a procedimenti diversi da quello espressamente menzionato dal legislatore.
Le disposizioni eccezionali che introducono riduzioni o deroghe alle tariffe ordinarie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente a procedimenti diversi da quello contemplato.
art. 91 c.p.c.
Pertanto, la corte di rinvio ha correttamente applicato i parametri generali ex D.M. 55/2014 rientrando nello scaglione per le cause di valore indeterminato (in difetto di certificazione catastale del fondo prodotta dall'Istituto).
La liquidazione delle spese nel giudizio ordinario segue i parametri generali applicabili, non la riduzione propria dello speciale procedimento di affrancazione.
art. 92 c.p.c.
Pertanto, la corte di rinvio ha correttamente applicato i parametri generali ex D.M. 55/2014 rientrando nello scaglione per le cause di valore indeterminato (in difetto di certificazione catastale del fondo prodotta dall'Istituto).
La regolazione delle spese resta assoggettata ai criteri ordinari; la Corte ha confermato la liquidazione secondo i parametri generali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve rispettare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione e svolgere comunque un accertamento concreto delle risultanze istruttorie; la motivazione è apparente solo quando non consente di percepire l’iter logico-argomentativo e le ragioni della decisione.
- La consegna del bene in esecuzione di un contratto obbligatorio di affitto determina una relazione di detenzione: per acquistare il bene o un diritto reale per usucapione è necessaria la prova dell’interversione del possesso. Se, invece, la consegna avviene in esecuzione di un atto invalido a contenuto reale, essa può manifestare l’animus possidendi.
- La valutazione delle circostanze fattuali, compresa la rilevanza del pagamento dei canoni previsti da un contratto invalido ai fini del possesso utile all’usucapione, compete al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione in assenza di vizi logici o violazioni di legge.
- Il dimezzamento di diritti e onorari previsto dall’art. 10 della L. 607/1966 è circoscritto allo speciale procedimento sommario di affrancazione e non si estende al giudizio ordinario di cognizione volto all’accertamento dell’usucapione dell’enfiteusi; le norme che introducono riduzioni tariffarie eccezionali sono di stretta interpretazione.
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