Sentenza n. 3141/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento A) mediante ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell''economia e delle finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - dell''Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. N. 5496; - oltre che di tutti i succitati atti – impugnati anche con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente trasposto nell''odierna sede giudiziale a seguito di opposizione della controinteressata, del decreto n. 10686 del 15 giugno 2023 del Direttore di Dipartimento dell''ufficio governo sanitario della Provincia autonoma di Bolzano, ad oggetto “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, pubblicato sul portale istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano il 15 giugno 2023; - della delibera del direttore generale e sanitario della Provincia autonoma di Bolzano n. 832 del 12 giugno 2023, recante “Riapprovazione della Validazione e certificazione del fatturato per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, e dei relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente; B) mediante ricorso per motivi aggiunti: - delle determinazioni regionali di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti. I provvedimenti gravati assegnano, alla società ricorrente, 30 giorni dalla pubblicazione per il pagamento, anche se, con il d.l. n. 4 del 2023, come convertito, il termine di pagamento è stato differito al 30 aprile 2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, accordi Stato-Regioni e provvedimenti regionali e provinciali relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato i provvedimenti statali di certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, di adozione delle linee guida per il ripiano, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la relativa circolare ministeriale e i successivi provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende soggette al ripiano e degli importi dovuti. Dal testo risultano inoltre proposti ricorsi per motivi aggiunti contro le determinazioni regionali di approvazione degli elenchi delle aziende obbligate. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere in applicazione dell'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, subordinando la cessazione ex lege dei giudizi alla pubblicazione e comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali attestanti l'avvenuto pagamento. Non sono esposti nel testo i singoli motivi di illegittimità sostanziale dedotti contro gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha pronunciato sentenza in forma semplificata, ritenendo decisivo lo ius superveniens costituito dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ai rapporti con la Regione Toscana, poiché tale Regione aveva depositato la memoria e gli atti necessari a dare applicazione alla nuova disciplina. Quanto alle altre Regioni e agli altri provvedimenti, non risultando depositati i provvedimenti pubblicati sui rispettivi bollettini attestanti l'avvenuto versamento della quota ridotta e comunicati al TAR, non ricorrevano i presupposti per la cessazione ex lege della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione generale della ricorrente e il comportamento processuale delle parti sono stati considerati elementi univoci della sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.; pertanto, tutti i ricorsi residui sono stati dichiarati improcedibili. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...
La cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali si produce soltanto quando le Regioni o le Province autonome abbiano accertato l'avvenuto versamento della quota ridotta mediante provvedimenti pubblicati e comunicati al TAR.
art. 84, comma 4, c.p.a.
il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
In assenza dei presupposti formali per la cessazione ex lege della materia del contendere, fatti sopravvenuti e comportamento processuale univoco possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e fondare una pronuncia di improcedibilità.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
È il fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi ... la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
La manifesta improcedibilità derivante dalla sopravvenuta carenza di interesse consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta subordina la cessazione ex lege della materia del contendere alla pubblicazione e comunicazione al giudice di specifici provvedimenti amministrativi attestanti l'adempimento previsto, il giudice può dichiarare la cessazione soltanto dopo la produzione di tali provvedimenti secondo le modalità stabilite dalla legge.
- La mancata integrazione dei presupposti formali per la cessazione ex lege della materia del contendere non impedisce di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quando fatti sopravvenuti e comportamento processuale delle parti costituiscano elementi univoci in tal senso.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere desunta dal comportamento processuale della parte ricorrente che chieda, in termini generali e non limitati a uno specifico atto o resistente, la cessazione della materia del contendere in ragione della disciplina sopravvenuta.
- La sentenza in forma semplificata è ammissibile quando la manifesta improcedibilità del ricorso risulti da una circostanza sopravvenuta decisiva per la definizione del giudizio.
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