Sentenza del 27/09/2021 n. 2653 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI GENERALI - Contraddittorio preventivo - Accertamento IVA - Prova di resistenza - Necessità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento relativo al 2007 (attribuzione di utili societari per occultamento di ricavi tramite fatture per operazioni inesistenti) contestando: l'uso esclusivo di presunzioni per distribuire utili ai soci nonostante la ristrettezza della compagine sociale non costituisca di per sé prova di distribuzione; la nullità per difetto di motivazione; e la violazione dell'obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo (art. 6 D.lgs. 218/1997) prima dell'atto, chiedendo l'annullamento dell'accertamento nei suoi confronti per Euro 241.445,00 circa.
La decisione
In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce aveva accolto i ricorsi ritenendo viziato l'accertamento per mancato contraddittorio preventivo. In appello l'Agenzia ha ottenuto l'accoglimento: la CTR ha ritenuto legittimo l'accertamento, affermando che l'Ufficio poteva fare ricorso a presunzioni alla luce della carenza di documentazione contabile conforme (bilanci e scritture aziendali presentati in modo atecnico e per cassa), che la consistente partecipazione del Sig. C. giustificava l'attribuzione degli utili in mancanza di elementi contrari, e che la mancata instaurazione del contraddittorio avrebbe inciso in modo rilevante solo sul profilo IVA, il cui vizio per omessa instaurazione può essere eccepito solo se il contribuente supera la c.d. prova di resistenza (dimostrando che, se il contraddittorio fosse stato fatto, l'atto non sarebbe stato emesso, in tutto o in parte). Non essendo stata fornita tale prova, l'accertamento è stato confermato e l'appellato condannato al pagamento delle spese per Euro 2.000,00.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1997, n. 218 - art. 6
Disciplina il contraddittorio endoprocedimentale; la sentenza ricorda che la carenza del contraddittorio può incidere sulla validità dell'atto, ma per l'IVA il contribuente deve dimostrare la prova di resistenza per far valere il vizio.
DPR 29 settembre 1973, n. 600 - art. 39
Consente all'Ufficio di determinare il reddito sulla base dei dati e notizie a sua conoscenza, anche prescindendo dalle risultanze dei bilanci e delle scritture contabili, quando questi non siano prodotti o siano inidonei.
Cassazione, sentenza n. 27474/2020
Principio giurisprudenziale richiamato: per far valere la nullità dell'atto per mancato contraddittorio in materia IVA il contribuente deve superare la prova di resistenza, dimostrando che il contraddittorio avrebbe impedito, in tutto o in parte, l'adozione dell'atto impositivo.
Massime di principio
- La sola ristrettezza della compagine sociale non è di per sé sufficiente a escludere l'uso di presunzioni da parte dell'Ufficio: se il contribuente non fornisce documentazione contabile valida, l'Amministrazione può ragionevolmente ricorrere a presunzioni per determinare redditi non dichiarati.
- Il contraddittorio preventivo è rilevante, ma la sua mancata instaurazione non determina automaticamente l'annullamento dell'atto: per la materia IVA il contribuente deve dimostrare la c.d. prova di resistenza ossia che, se il contraddittorio fosse stato esperito, l'atto non sarebbe stato adottato, in tutto o in parte.
- Quando l'Ufficio agisce basandosi su indizi e presunzioni a fronte di contabilità carente o non conforme, l'onere probatorio grava sul contribuente che intende contestare l'accertamento: occorre produrre elementi specifici, riconciliabili e idonei a confutare le ricostruzioni dell'Amministrazione.
- In presenza di forte partecipazione di un socio al capitale sociale, sussiste una presunzione di imputabilità di utili in mancanza di elementi contrari; per ribaltare tale presunzione il socio deve offrire prove concrete e documentali che dimostrino l'inesistenza o la diversa destinazione degli utili.
- Per tutelarsi in situazioni analoghe è fondamentale conservare e produrre bilanci e scritture contabili redatti correttamente, depositare i documenti camerali aggiornati e, in sede endoprocedimentale o giudiziale, predisporre una ricostruzione contabile e patrimoniale dettagliata che dimostri che il contraddittorio avrebbe cambiato l'esito dell'accertamento.
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