Sentenza n. 652/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 4328/2023 emessa in data 14 dicembre 2023 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Con sentenza del Tribunale di Milano è stato accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, con condanna del Ministero anche al rimborso delle spese legali. Poiché la sentenza non è stata spontaneamente eseguita, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo l'esecuzione del giudicato e la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato della pronuncia o la sua notificazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, già nominato commissario ad acta, dovrà intervenire su istanza del creditore e adempiere entro i successivi centoventi giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché, in ragione della modesta entità della somma, essa avrebbe avuto valore esclusivamente simbolico e la sua applicazione sarebbe risultata iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Fondamento del beneficio economico di euro 500 annui mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla docente a tempo determinato dal giudicato da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua, nel giudizio di ottemperanza, i presupposti relativi all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997
Richiamato quale ulteriore presupposto per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione della sentenza del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora, la cui applicazione è stata esclusa perché, in relazione alla modesta entità della somma, avrebbe avuto consistenza meramente simbolica e sarebbe risultata iniqua.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
- Non è dovuta una penalità di mora quando, in ragione della modesta entità dell'obbligazione, la sua quantificazione avrebbe una funzione esclusivamente simbolica e risulterebbe iniqua.
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