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Sentenza

Sentenza n. 652/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 4328/2023 emessa in data 14 dicembre 2023 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202502976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Con sentenza del Tribunale di Milano è stato accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, con condanna del Ministero anche al rimborso delle spese legali. Poiché la sentenza non è stata spontaneamente eseguita, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo l'esecuzione del giudicato e la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato della pronuncia o la sua notificazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Ha ritenuto quindi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, già nominato commissario ad acta, dovrà intervenire su istanza del creditore e adempiere entro i successivi centoventi giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché, in ragione della modesta entità della somma, essa avrebbe avuto valore esclusivamente simbolico e la sua applicazione sarebbe risultata iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Fondamento del beneficio economico di euro 500 annui mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla docente a tempo determinato dal giudicato da eseguire.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Individua, nel giudizio di ottemperanza, i presupposti relativi all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997

    Richiamato quale ulteriore presupposto per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la penalità di mora, la cui applicazione è stata esclusa perché, in relazione alla modesta entità della somma, avrebbe avuto consistenza meramente simbolica e sarebbe risultata iniqua.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
  • Non è dovuta una penalità di mora quando, in ragione della modesta entità dell'obbligazione, la sua quantificazione avrebbe una funzione esclusivamente simbolica e risulterebbe iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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