Cassazione Penale, Sentenza n. 14606/2023 del 06/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Del Piano impugnava la sentenza della Corte di Appello di Roma (13/04/2021) che aveva confermato la condanna per il delitto di ricettazione di una Fiat Punto. Con unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 648, comma 2, c.p., sostenendo che il veicolo era immatricolato nel 1996 e quindi la condotta avrebbe avuto "lieve entità". Sosteneva che la valutazione del giudice di merito fosse errata nel non attribuire automaticamente la diminuita rilevanza al reato per l'età dell'autovettura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo era diretto esclusivamente alla rivalutazione del merito e quindi estraneo alla cognizione della Cassazione che non può rievaluare i fatti. I giudici di merito avevano motivato congruamente che la "lieve entità" non era compatibile con la ricettazione di un'autovettura e che non risultavano elementi probatori sullo stato di conservazione o sul deprezzamento tale da giustificare l'attenuante. Non essendo emerso alcun travisamento palese delle prove né la cd. "doppia conforme" che giustifichi interventi di legittimità, il ricorso è stato respinto come inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen., comma 2
La "lieve entità" quale attenuante non può essere riconosciuta automaticamente per l'età del bene; è necessaria una valutazione concreta del valore effettivo o delle condizioni di conservazione che dimostrino il deprezzamento tale da rendere il fatto di lieve entità.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Consente il tratttamento del ricorso con contraddittorio scritto; qui il ricorso è stato trattato secondo tale procedura.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per spese processuali e la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Corte costituzionale, ord. 13/06/2000 n. 186 (giurisprudenza citata)
Usata come riferimento per affermare che l'ammissibilità della sanzione pecuniaria può fondarsi sulla colpa del ricorrente che ha determinato l'inammissibilità; nel caso la colpa è stata ritenuta rilevante.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., 30/04/1997 n. 6402; Sez. 4, 02/12/2003 n. 4842; Sez. 2, 09/01/2018 n. 5336)
Richiamata per il principio che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze probatorie e che il vizio di travisamento dei fatti è sindacabile in cassazione solo in presenza di "doppia conforme" o di travisamento manifesto delle prove.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle emergenze probatorie sono inammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, c.p. in caso di ricettazione di beni di valore (come un'autovettura) è necessario fornire elementi concreti sul valore effettivo o sullo stato di conservazione del bene; la mera età o l'indicazione dell'anno di immatricolazione non sono di per sé sufficienti.
- Il vizio di travisamento delle prove è sindacabile in cassazione solo se sussiste una "doppia conforme" o un travisamento manifesto e palese delle risultanze probatorie che rendano incongrua la motivazione di entrambi i giudici di merito.
- Un ricorso ritenuto inammissibile comporta responsabilità pecuniarie: oltre alle spese processuali, può essere inflitta una sanzione alla Cassa delle Ammende quando la condotta del ricorrente sia colpevole nella determinazione dell'inammissibilità.
- In sede di impugnazione è essenziale focalizzarsi su questioni di diritto e di legittimità, documentando adeguatamente gli elementi fattuali contestati quando questi siano necessari per sostenere un profilo di diritto impugnabile in Cassazione.
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