Cassazione Penale, Sentenza n. 23717/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso relativo alla qualificazione dell'impugnazione; tuttavia, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, rilevando che il termine prescrizionale massimo di cinque anni per la contravvenzione era decorso dal 29/06/2014, data della commissione del reato
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente censurava che la Corte d'appello di Catanzaro avesse dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso una sentenza che gli aveva applicato, per reato contravvenzionale, una pena esclusivamente pecuniaria. Arturi sosteneva che tale impugnazione doveva essere qualificata come ricorso per cassazione e che gli atti dovessero essere trasmessi al giudice di legittimità, anziché essere rigettata come inammissibile
Norme richiamate
Regole sulla prescrizione dei reati (termine massimo per le contravvenzioni)
La Corte ha applicato il principio secondo cui il termine prescrizionale massimo per le contravvenzioni è di cinque anni; essendo tale termine decorso dalla data di commissione (29/06/2014), il reato si è estinto e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio
Principio processuale di qualificazione dell'impugnazione e trasmissione al giudice di legittimità
La Corte ha ritenuto fondato il motivo che lamentava la mancata qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione e la mancata trasmissione degli atti al giudice di legittimità, evidenziando l'obbligo del giudice di valutare la natura dell'impugnazione sostanzialmente e non solo formale
Massime di principio
- Se un giudice d'appello dichiara inammissibile un'impugnazione che, per contenuto e struttura, dovrebbe essere qualificata come ricorso per cassazione, la Corte di legittimità può ritenere fondata la censura relativa alla mancata qualificazione e alla mancata trasmissione degli atti
- Quando, però, nel frattempo è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio perché viene meno l'oggetto della decisione
- Per le contravvenzioni il termine prescrizionale massimo è, di regola, breve (nel caso esaminato 5 anni): è fondamentale valutare le date di commissione e di eventuali atti interruttivi per determinare l'eventuale estinzione
- Il corretto comportamento difensivo prevede che, se l'impugnazione è presentata in forma non tipica, si richieda espressamente la qualificazione dell'impugnazione e la trasmissione al giudice competente per evitare un trattamento formale che pregiudichi i diritti del ricorrente
- L'annullamento senza rinvio per prescrizione è la conseguenza quando la domanda principale sulla qualificazione dell'impugnazione è fondata ma il reato si è estinto nel frattempo: in tali ipotesi non ha senso disporre rinvio a giudice di merito
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