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Sentenza

Sentenza n. 1055/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'accertamento del diritto della ricorrente alla retribuzione per l'attività di fatto prestata in favore della banda della Polizia di Stato, quantificata secondo i parametri previsti dal CCNL di riferimento della Forza di Polizia ad ordinamento civile, ex art. 2, comma1 lett. a), d.lgs. n. 195 del 12.05.1995, per tutta la durata del rapporto, dal maggio 2003 a settembre 2017, con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive e per la ulteriore condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno patrimoniale, inteso quale perdita di chance risarcibile, nella misura in cui l'illegittimo e prolungato impiego in attività di lavoro di fatto subordinato ha determinato la perdita di altre occasioni di lavoro stabile, nonché al risarcimento del danno derivante da prolungata precarizzazione;

Giustizia amministrativa202305664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di accertamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha riassunto davanti al giudice amministrativo il giudizio già instaurato dinanzi al Tribunale di Roma, dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice del lavoro, chiedendo l'accertamento del diritto alla retribuzione per l'attività asseritamente prestata in forma subordinata di fatto per la Banda della Polizia di Stato dal maggio 2003 all'ottobre 2017, con applicazione dei parametri retributivi del personale delle forze di polizia a ordinamento civile. Ha chiesto inoltre il pagamento delle differenze retributive, il risarcimento della perdita di chance per la perdita di occasioni di lavoro stabile e il risarcimento del danno da prolungata precarizzazione. A sostegno ha dedotto la partecipazione continuativa a eventi e prove, l'inserimento nell'organico della Banda, la ricezione di convocazioni e spartiti, l'accesso ai locali mediante badge, il sostenimento da parte dell'amministrazione delle spese di viaggio e alloggio e l'acquisto di uno strumento musicale. Il Ministero ha contestato la natura subordinata del rapporto, sostenendo che l'attività fosse occasionale e remunerata per singolo concerto, senza obbligo di disponibilità, e ha eccepito, in subordine, la prescrizione delle pretese. Il giudice ha applicato gli indici rivelatori del pubblico impiego di fatto: continuità, compenso mensile predeterminato, orario e giorni predeterminati, subordinazione gerarchica, mansioni corrispondenti alla qualifica, stabile inserimento nell'organizzazione ed esclusività della prestazione. La ricorrente ha inoltre omesso di allegare o provare l'inadempimento di uno specifico contratto di prestazione d'opera autonomo e la pattuizione di un compenso superiore ai 75 euro percepiti per concerto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la nomina a orchestrale della Banda della Polizia di Stato avviene mediante concorso pubblico e che il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato non può essere validamente costituito in violazione del concorso; tuttavia, in astratto, il lavoratore può ottenere il corrispettivo della prestazione resa ai sensi dell'art. 2126 c.c. se dimostra l'esistenza di un rapporto di fatto con caratteristiche sostanziali di subordinazione. Nel caso concreto, la partecipazione a concerti e alle prove generali, la comunicazione delle date e la consegna degli spartiti erano compatibili anche con una prestazione autonoma e non dimostravano la subordinazione gerarchica. La documentazione provava soltanto la partecipazione a eventi isolati, mediamente circa uno al mese, talvolta con la qualificazione di soggetto esterno, senza stabile inserimento nell'organico. Non risultavano provati un compenso mensile e predeterminato, un orario e giorni di lavoro predeterminati, né l'esclusività della prestazione; la ricorrente aveva inoltre partecipato ad altre manifestazioni musicali e poteva farsi sostituire. La prova testimoniale non ha aggiunto elementi decisivi. Il collegio ha comunque ritenuto prescritte le pretese retributive: per l'ipotizzato rapporto subordinato di fatto, il termine quinquennale decorreva durante il rapporto, in assenza di un metus tutelabile nei rapporti di pubblico impiego non assistiti da stabilità, e il primo atto interruttivo era del 23 febbraio 2021, sicché risultavano prescritte almeno le pretese anteriori al febbraio 2016. Qualora il rapporto fosse stato qualificato come autonomo, il compenso di 75 euro per concerto risultava già pagato, non era stata dedotta la violazione di specifiche clausole contrattuali e non poteva essere sostituita dal giudice la volontà negoziale delle parti; anche tali eventuali pretese sarebbero state prescritte ai sensi degli artt. 2956 e 2957 c.c. Il rigetto della domanda principale ha comportato il rigetto delle domande risarcitorie dipendenti. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 7, 8, 14 d.P.R. 30 aprile 1987, n. 240

    La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali di partecipazione ai pubblici concorsi.

    L'organico e i ruoli della Banda della Polizia di Stato sono predeterminati dalla legge e l'accesso alla qualifica di orchestrale avviene mediante concorso pubblico.

  • art. 1, comma 7, d.lgs. n. 95/2017

    Attribuisce al maestro direttore e al maestro musicale le funzioni proprie di direzione, preparazione e sovrintendenza, mentre agli orchestrali spettano esclusivamente compiti di esecuzione musicale.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 195/1995

    La ricorrente ha richiesto l'applicazione dei parametri retributivi previsti per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile, ma la domanda è stata respinta per mancata prova del rapporto subordinato di fatto.

  • art. 2126 c.c.

    Pur in assenza di una valida costituzione del rapporto di pubblico impiego, il lavoratore di fatto può chiedere il pagamento del corrispettivo della prestazione se dimostra l'effettiva esecuzione di un rapporto con le caratteristiche della subordinazione.

  • art. 3 d.lgs. n. 165/2001

    La controversia è stata ritenuta estranea ai rapporti di lavoro contrattualizzato, circostanza posta a fondamento della declinatoria di giurisdizione del giudice del lavoro.

  • artt. 2956 e 2957 c.c.

    Le eventuali pretese relative a prestazioni professionali autonome sono soggette al termine triennale richiamato dal giudice e, nel caso concreto, risultano prescritte.

  • art. 2948, commi 4 e 5, c.c.

    Il Ministero ha richiamato il termine quinquennale per i crediti retributivi; il giudice ha ritenuto prescritte le pretese anteriori al febbraio 2016, considerando il decorso del termine durante il rapporto.

Massime di principio

  • La mancata valida costituzione di un rapporto di pubblico impiego per violazione dell'obbligo di concorso non esclude, in astratto, il diritto del lavoratore di fatto al corrispettivo della prestazione resa ai sensi dell'art. 2126 c.c.; tale diritto presuppone però la prova di un rapporto sostanzialmente subordinato, desumibile da elementi quali continuità, compenso mensile predeterminato, orario e giorni predeterminati, subordinazione gerarchica, mansioni corrispondenti alla qualifica, stabile inserimento nell'organizzazione ed esclusività della prestazione.
  • La comunicazione delle date degli eventi, la consegna degli spartiti, la partecipazione a concerti e prove generali e il coordinamento artistico del direttore non dimostrano, da soli, un vincolo di subordinazione gerarchica, poiché sono compatibili anche con una prestazione d'opera professionale autonoma.
  • La partecipazione sporadica a eventi musicali, la remunerazione per singolo concerto, la possibilità di sostituzione e l'assenza di prova di un orario predeterminato, di un compenso mensile, dell'esclusività e dello stabile inserimento nell'organico escludono la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego di fatto subordinato.
  • Nei rapporti di lavoro di fatto con la pubblica amministrazione, anche se formalmente autonomi o a tempo determinato, i crediti retributivi possono prescriversi durante il rapporto, poiché non è configurabile un metus derivante dal timore di perdere un rapporto stabile o giuridicamente tutelato.
  • Quando il rapporto è qualificabile come prestazione d'opera autonoma e il compenso pattuito per singola prestazione è stato pagato, il giudice non può sostituire la propria valutazione all'autonomia contrattuale delle parti né riconoscere un compenso maggiore in assenza di prova di una diversa pattuizione o dell'inadempimento di specifiche clausole contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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