Cassazione Penale, Sentenza n. 30954/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli chiedendo: 1) che fosse censurata la mancata valutazione dei presupposti per il proscioglimento e la prescrizione dei reati residui (violazione di legge e vizio di motivazione); 2) che fosse annullata la confisca per equivalente imposta anche in relazione al reato dichiarato prescritto, sostenendo che l'art. 578-bis c.p.p. non poteva trovare applicazione retroattiva ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo come manifestamente infondato: in presenza di un concordato con rinuncia ai motivi di appello (legge 23/06/2017, n.103, art.1, comma 56) il giudice d'appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause di cui all'art.129 c.p.p. e la cognizione è limitata alle questioni non rinunciate; inoltre non è stata riconosciuta la prescrizione dei restanti reati (capo A, B, C). Ha invece accolto il secondo motivo: richiamando le Sezioni Unite (sent. n.4145/2022, Esposito) ha ritenuto che la confisca abbia una componente sostanziale e che quindi l'art.578-bis c.p.p. non fosse applicabile ai fatti anteriori all'entrata in vigore (art.6, comma 4, d.lgs. 01/03/2018, n.21). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla confisca, che è stata eliminata; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 4 e art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Sono i reati finanziari per i quali sono state rideterminate le pene in appello; la prescrizione non è stata ritenuta maturata per fatti successivi al settembre 2011 e commessi da soggetto recidivo reiterato.
art. 578-bis c.p.p.
La Corte ha ritenuto, conformemente alle Sezioni Unite, che questa disposizione non possa essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore, poiché la confisca per equivalente ha anche una funzione sostanziale.
art. 129 c.p.p.
Richiamato in relazione alle cause di proscioglimento; il giudice d'appello non deve motivare sul mancato proscioglimento quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello nell'ambito del concordato.
art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
Introduce il concordato con rinuncia ai motivi di appello: limita la cognizione del giudice d'appello alle questioni non rinunciate dall'imputato e dispensa dalla motivazione sul mancato proscioglimento per le cause previste dall'art.129 c.p.p.
Sezioni Unite, sent. n. 4145 del 29/09/2022 (Esposito)
Ha stabilito che la confisca per equivalente contiene una componente sanzionatoria sostanziale e, perciò, l'art. 578-bis c.p.p. non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori all'introduzione della norma (d.lgs. 1/3/2018, n.21, art.6, comma 4).
art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21
Data di riferimento per la non retroattività dell'art.578-bis c.p.p.: i fatti anteriori a tale data non possono essere assoggettati alla confisca per equivalente introdotta da quella norma.
Massime di principio
- Se l'imputato ha stipulato un concordato con rinuncia ai motivi di appello (legge n.103/2017, art.1, comma 56), il giudice d'appello è limitato nella cognizione alle questioni non rinunciate e non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause dell'art.129 c.p.p.
- La confisca per equivalente (art.578-bis c.p.p.) non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della disciplina che la ha introdotta; va quindi verificata la data dei fatti rispetto all'art.6, comma 4, d.lgs. 1/3/2018, n.21.
- Quando la confisca ha una componente sanzionatoria sostanziale, l'applicazione di nuove norme che estendono la confisca può essere esclusa per ragioni di non retroattività delle norme sfavorevoli all'imputato.
- La Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio della sola parte della sentenza relativa alla confisca se trova fondata violazione in tale punto, lasciando inammissibile o impregiudicato il resto della decisione quando non vi sono vizi rilevanti.
- In casi di reati finanziari e di possibili prescrizioni, è necessario accertare con precisione le date dei fatti e la recidiva dell'imputato, poiché tali elementi incidono sul decorso della prescrizione e sulle sanzioni patrimoniali.
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