Cassazione Penale, Sentenza n. 22327/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne di primo grado. Le censure principali riguardano: inesistenza o insufficienza di prove per la partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.); vizio di motivazione e carenza probatoria in ordine all'intestazione fittizia di beni e alla gestione/consapevolezza del gioco clandestino; contestazione della riconoscibilità vocale utilizzata per contestare a Matranga una frase intercettata (richiesta di perizia fonica); erronea qualificazione di talune condotte (derubricazione in favoreggiamento o assistenza agli associati); illegittima attribuzione della circostanza aggravante della disponibilità di armi; errore nella determinazione della cornice edittale e della continuazione, nonché omissione di valutazione favorevole sulle attenuanti generiche e sulla misura della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i ricorsi proposti da Gagliardi e Matranga confermando le rispettive condanne e condannandoli al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili. Quanto a Chianello la Cassazione ha annullato senza rinvio il capo relativo all'art. 512-bis per prescrizione (reato contestato al 28/05/2014) e ha rigettato per il resto il ricorso; ha poi disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per la rideterminazione della pena relativa al residuo reato di cui all'art. 4 della legge n. 401/1989, avendo il conteggio delle pene in sede di merito utilizzato la fattispecie prescritta come evento rilevante ai fini della continuazione. Complessivamente, i punti essenziali della decisione di merito (partecipazione all'associazione mafiosa, intestazioni fittizie, gestione/partecipazione al centro scommesse, tentata estorsione) sono stati ritenuti adeguatamente motivati e pertanto confermati, eccetto la prescrizione accertata per il capo estinto nei confronti di Chianello.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che la partecipazione ad associazione mafiosa può essere accertata anche su base prevalentemente indiziaria e con elementi di contesto (frequentazioni, ruolo di intermediario, custodia di somme, partecipazione a riunioni) e che la circostanza aggravante della disponibilità di armi può essere desunta da fatti concreti e, a titolo ausiliario, dal "fatto notorio" quando supportata da indicatori specifici
art. 512-bis cod. pen.
Reato contestato per la raccolta illecita di scommesse; nel caso concreto la fattispecie risultava prescritta per il Chianello e quindi annullata senza rinvio per quel capo
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: utilizzato per ricollegare partecipazione alle condotte materiali (intestazioni fittizie, gestione dell'attività di scommesse) nel quadro dell'associazione
art. 81 cod. pen.
Regole sulla determinazione della pena e sulla continuazione; la Corte verifica la congruità della motivazione sugli aumenti per continuazione e ritiene corretta la dosimetria operata in rapporto alla gravità dei reati
legge n. 401 del 1989
La raccolta e l'intermediazione di scommesse senza concessione integrano il reato previsto dalla norma; la Corte ritiene provata la gestione illecita del centro scommesse con finalità di favore all'associazione mafiosa
TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773)
Richiesta di concessione/autorizzazione per esercizio di raccolta scommesse: la mancanza di tali titoli è elemento per qualificare l'attività come illecita ai fini dell'art. 4 legge 401/1989
art. 603 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la rinnovazione dell'istruttoria per acquisire consulenze tecniche; la Corte afferma la discrezionalità del giudice di merito sulla necessità di ulteriore perizia fonica e la non automatica rilevanza della mancata perizia in sede di cassazione
art. 495 cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla rilevanza delle prove a discarico decisive: la mancata esecuzione di un mezzo neutr o non decisivo (es. perizia fonica) non costituisce di per sé vizio reclamabile in cassazione
art. 418 cod. pen.
Delitto di favoreggiamento: la Corte distingue nettamente il favoreggiamento dall'adesione stabile e organica all'associazione mafiosa, escludendo la derubricazione quando emerge un apporto integrato nell'organizzazione
art. 628 e 629 cod. pen.
art. 628 comma 3 nn. 1 e 3; art. 629
Norme in tema di estorsione e aggravanti; la Corte richiama che l'aggravante "mafiosità" richiede prova del dolo specifico e del fine associativo, ma può essere desunta dalle modalità e dal contesto dell'azione estorsiva nel quadro associativo
Massime di principio
- La partecipazione ad associazione mafiosa può essere accertata soprattutto mediante un complesso di elementi indiziari e di contesto (frequentazioni, ruolo organizzativo, custodia di somme, incontri/riunioni) senza che sia necessario provare reati "fine" specifici per ogni partecipante
- La perdita o l'incauto affidamento di somme del sodalizio non determina automaticamente l'uscita dal vincolo associativo; il comportamento successivo dell'indagato (es. tentativo di rimediare senza denunciare) può confermare l'appartenenza
- La perizia fonica non è obbligatoria: il giudice può ritenere sufficiente altra motivazione logica per l'attribuzione di una voce se spiega in modo razionale le conclusioni; la mancata perizia non è automaticamente motivo di cassazione se non decisiva e se la motivazione è congrua
- L'aggravante della disponibilità di armi può essere desunta da elementi concreti (intercettazioni, fatti di sangue, titoli giudiziari); il "fatto notorio" può essere usato solo come elemento integrativo purché affiancato da indicatori specifici
- L'intestazione fittizia di beni è provata dalla combinazione di fatti quali assenza di apporto economico/gestione, decisioni esercitate da terzi e finalità di elusione di misure patrimoniali; l'assenza di libri contabili o investimenti propri è indizio rilevante
- La raccolta di scommesse per allibratori esteri senza le necessarie autorizzazioni integra il reato previsto dalla legge n. 401/1989 anche se l'attività consiste in mera trasmissione dati, purché emerga la funzione di intermediazione
- La negazione delle attenuanti generiche può essere motivata anche sulla base della particolare gravità del reato e della pericolosità sociale dell'associazione partecipata; il giudice può scegliere quale elemento dell'art. 133 valutare come prevalente
- In presenza di prescrizione su un capo di imputazione, la Cassazione può annullare quel capo e disporre il rinvio per la ricalcolazione della pena: l'accertamento di responsabilità, se confermato, resta definitivo per la parte non estinta
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