Sentenza n. 669/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 111/2023 del 28 marzo 2023 emessa dal Tribunale di Livorno, sez. Lavoro, ad esito del giudizio portante R.G. 1004/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per sei anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 111/2023 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l'importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta nel rispetto dei vincoli di legge. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'amministrazione. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero il 28 marzo 2023, che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che la sentenza era passata in giudicato. La ricorrente aveva inoltre richiesto gli interessi legali e l'esecuzione della condanna alle spese contenuta nella sentenza del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e lo ha accolto nei limiti della sorte capitale. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, assegnando 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, per mettere a disposizione della ricorrente la Carta elettronica del docente negli importi riconosciuti dal giudice ordinario. Ha escluso gli interessi legali, perché la relativa richiesta esulava dal perimetro oggettivo del giudicato, e ha escluso anche l'esecuzione della condanna alle spese pronunciata dal giudice ordinario, ritenendola estranea alla domanda di ottemperanza proposta. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini dell'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 475 c.p.c.
L'attestazione di conformità della sentenza del giudice ordinario ha rilevato ai fini della notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
l. n. 107/2015
È la fonte normativa richiamata dal giudice ordinario per il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica del docente; il TAR ne ha disposto l'attuazione nei limiti del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato all'amministrazione, è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo è passato in giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve limitarsi ad assicurare l'esecuzione del contenuto del giudicato, senza estenderne l'oggetto a pretese ulteriori, come gli interessi legali non riconosciuti dal titolo esecutivo.
- La condanna alle spese contenuta nella sentenza oggetto di ottemperanza può essere esclusa dall'ordine di esecuzione quando la domanda proposta nel giudizio di ottemperanza è circoscritta all'attuazione della statuizione sostanziale del giudicato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
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