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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31349/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non fossero consentite in sede di legittimità perché meramente reiterative di censure già disattese dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo corretto, puntuale e logico sul diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 62 n. 2 c.p. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 14/10/2025. Dalla motivazione emerge che il ricorso mirava a contestare il diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p., già esaminati e respinti nei precedenti gradi di merito. La Corte di cassazione rileva però che i motivi non si confrontano in modo effettivo con la decisione impugnata e si limitano a riproporre censure già valutate, senza indicare vizi consentiti in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 2 c.p.

    richiamato come base dell'attenuante contestata nel ricorso; il diniego da parte dei giudici di merito è stato ritenuto congruamente motivato

  • art. 616 c.p.p.

    l'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dalla norma

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e delle circostanze attenuanti specifiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione puntuale, giuridicamente corretta e immune da manifeste illogicità.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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