Cassazione Penale, Ordinanza n. 01344/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondate le censure di motivazione formulate contro il diniego dell'affidamento in prova. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa rilevati.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
La persona interessata ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale in relazione all'esecuzione di una pena detentiva determinata con provvedimento del 14 aprile 2024. Nel ricorso sono stati dedotti vizi di motivazione, sostenendo l'apparente mancanza dell'iter giustificativo del diniego. La Corte ha però rilevato che le doglianze erano manifestamente infondate perché non si confrontavano con le valutazioni di merito del giudice di sorveglianza, fondate sul numero dei reati precedentemente commessi, sui carichi pendenti anche recenti, sulle frequentazioni con altri soggetti pregiudicati, sull'inesistenza dell'attività lavorativa indicata nell'istanza e sulla conseguente emersione di una mancanza di volontà di collaborare con i servizi sociali.
Norme richiamate
affidamento in prova al servizio sociale
La misura alternativa è stata negata dal Tribunale di sorveglianza sulla base di elementi negativi relativi alla personalità e al percorso di vita della richiedente, ritenuti incompatibili con la prognosi favorevole richiesta per la concessione del beneficio.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso inammissibile per profili di colpa del ricorrente, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso il diniego di una misura alternativa, le censure di vizio di motivazione sono inammissibili quando si risolvono in affermazioni generiche o meramente assertive e non si confrontano con le specifiche valutazioni di merito poste a base del provvedimento impugnato.
- Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il giudice di sorveglianza può valorizzare negativamente il numero dei precedenti penali, la presenza di carichi pendenti, le frequentazioni con soggetti pregiudicati e l'assenza di una reale attività lavorativa, quali indici della mancata adesione a un percorso di recupero e di collaborazione con i servizi sociali.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrano profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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