Sentenza n. 795/2026 - Salerno, Sezione 3
per il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti dal ricorrente a causa dell’infermità tumorale da quest’ultimo contratta in occasione del servizio prestato nelle Missioni Internazionali di pace effettuate nei territori della -OMISSIS- -OMISSIS- e in Afghanistan, in qualità di graduato nonché appartenente all’Esercito Italiano, per l’importo complessivo di Euro 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) o per la maggiore o minore somma da determinarsi con giudizio equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell’insorgenza della malattia sino all’effettivo soddisfo, con conseguente condanna a carico dell’Amministrazione resistente alla corresponsione in favore del ricorrente delle somme predette con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di insorgenza della patologia fino a quella dell’effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento della responsabilità del Ministero della Difesa e la condanna al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 1.500.000 o nella diversa somma equitativamente determinata, asserendo di avere contratto una patologia tumorale in occasione del servizio prestato in missioni internazionali nei territori della ex -OMISSIS- e in Afghanistan. Ha dedotto l’omessa adozione, da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro, delle cautele necessarie a prevenire i rischi per la salute, l’insufficienza delle condizioni di igiene e sicurezza, la mancata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l’omessa informazione sui rischi connessi all’esposizione all’uranio impoverito, a nanoparticelle di metalli pesanti, a contaminanti atmosferici, esalazioni, acqua e alimenti inquinati, vaccinazioni e condizioni di stress operativo. Ha invocato gli artt. 32 Cost., 2087 c.c., 2025 c.c. e 2056 c.c., sostenendo la sussistenza del nesso eziologico tra il servizio e la malattia e chiedendo il risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale e patrimoniale. Il Ministero ha eccepito la prescrizione e, nel merito, ha contestato la prova del nesso causale, richiamando una verificazione medico-legale svolta in un precedente giudizio, nella quale era stata esclusa la riconducibilità delle patologie al servizio e all’esposizione all’uranio impoverito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo non provato il nesso causale tra il servizio prestato nelle missioni internazionali e la patologia del ricorrente. Ha condiviso la relazione riassuntiva di verificazione espletata in un precedente giudizio, reputandola completa sotto il profilo scientifico, adeguatamente motivata e fondata sull’esame della documentazione medica, della letteratura oncologica e della storia clinica dell’interessato. La verificazione aveva escluso, sulla base delle evidenze disponibili, che l’esposizione all’uranio impoverito o a residui metallici nanodimensionati avesse un ruolo eziopatogenetico sufficientemente probabile nella genesi delle patologie, rilevando inoltre la prevalenza di fattori costituzionali ed endogeni. Il giudice ha affermato che, ai fini risarcitori, il nesso causale deve essere dimostrato secondo il criterio del “più probabile che non” e ha ritenuto tale soglia non raggiunta, essendo stata esclusa anche una probabilità causale inferiore alla certezza. La documentazione di parte non è stata ritenuta idonea a superare le risultanze della verificazione, anche perché il ricorrente non aveva formulato una contestazione specifica né prodotto un nuovo e diverso accertamento medico-legale; pertanto non è stata disposta la rinnovazione dell’accertamento tecnico. In mancanza del nesso causale, il TAR ha escluso la responsabilità dell’Amministrazione senza necessità di esaminare ulteriormente gli altri presupposti della pretesa risarcitoria. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità, anche fattuale, della controversia.
Norme richiamate
art. 32 Cost.
Richiamato dal ricorrente quale fondamento della tutela della salute, senza autonoma applicazione nella decisione.
art. 2087 c.c.
Invocato quale fonte dell’obbligo del datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore; la pretesa è stata respinta per mancata prova del nesso causale.
art. 2025 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità presunta da attività pericolosa; il giudice non ne ha esaminato autonomamente l’applicabilità, stante l’assenza del nesso causale.
art. 2056 c.c.
Richiamato dal ricorrente quale criterio per la liquidazione dei danni; la domanda risarcitoria è stata respinta per mancata dimostrazione del rapporto causale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, in combinato con la disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l’oscuramento dei dati sensibili.
Massime di principio
- Nelle azioni risarcitorie promosse contro la pubblica amministrazione per danni alla salute asseritamente derivanti dall’attività di servizio, il nesso causale deve essere provato secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”.
- La mera possibilità astratta che fattori ambientali o lavorativi abbiano contribuito all’insorgenza di una patologia non è sufficiente a dimostrare il nesso causale risarcitorio quando le evidenze medico-scientifiche rendano tale ipotesi meno probabile rispetto a cause alternative, anche costituzionali o endogene.
- Una verificazione medico-legale svolta in altro giudizio può costituire valido supporto probatorio nel giudizio risarcitorio quando esamini analiticamente la documentazione sanitaria, la storia clinica e la letteratura scientifica, e presenti motivazioni complete e coerenti.
- La richiesta di rinnovazione di un accertamento tecnico non deve essere accolta quando la parte si limiti a produrre documentazione di segno contrario senza contestare specificamente le risultanze dell’accertamento precedente e senza fornire un nuovo e distinto supporto medico-legale.
- L’assenza del nesso causale esclude la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione e rende non necessario l’esame degli ulteriori profili relativi all’illecito, al danno e alla sua quantificazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 960/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 961/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 962/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 963/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 964/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 965/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →