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Ordinanza

Ordinanza n. 155/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Progetto di vita personalizzato -OMISSIS-del 07.01.2026 predisposto dall'Asl di Avellino, in favore del minore -OMISSIS- contenente l'indicazione di 18 ore di trattamento aba, comprensivo di 4 ore mensili di parent training e 2 ore mensili di supervisione, per la durata di un anno, negando, così, di fatto l'erogazione di 30 ore settimanali di terapia aba, comprensive di 3 ore mensili di supervisione e un'ora a settimana di parent training; - della d-OMISSIS- del 17.12.2019 e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi in quanto lesivo degli interessi del minore; - della -OMISSIS-del 10.02.2025, in quanto atto presupposto se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto della minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 30 ore settimanali di terapia aba, comprensive di 3 ore mensili di supervisione e un'ora a settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età o in subordine per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi; nonché PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore per 30 ore settimanali di terapia aba, comprensive di 3 ore mensili di supervisione e un'ora a settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età o in subordine per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi;

Giustizia amministrativa202600431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Progetto di vita personalizzato dell’ASL di Avellino che riconosce 18 ore settimanali di trattamento ABA, con supervisione e parent training, anziché il trattamento di 30 ore settimanali richiesto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il progetto di vita personalizzato predisposto dall’ASL, nonché gli atti presupposti e il PDTA regionale sull’autismo, contestando la limitazione del trattamento ABA a 18 ore settimanali, comprensive di 2 ore di supervisione e 4 ore mensili di parent training, per la durata di un anno. Hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore a ricevere dal Servizio sanitario nazionale almeno 30 ore settimanali di terapia ABA, comprensive di 3 ore mensili di supervisione e un’ora settimanale di parent training, fino alla maggiore età o, in subordine, per un periodo da 36 a 60 mesi, nonché la condanna dell’amministrazione all’erogazione diretta o al rimborso delle spese. Il ricorso censura, in sostanza, l’inadeguatezza della valutazione sanitaria dell’ASL e del trattamento riconosciuto rispetto alle condizioni concrete del minore. Il Collegio ha rilevato che la domanda di incremento dell’intensità terapeutica non può essere decisa allo stato degli atti, poiché richiede un approfondimento diagnostico e specialistico sulle condizioni e sulla gravità della patologia.

La decisione

Il TAR ha confermato la tutela cautelare monocratica già concessa, accogliendo l’istanza cautelare nei limiti dell’immediata attivazione del trattamento ABA già riconosciuto dall’ASL, poiché il progetto terapeutico non era ancora iniziato e la mancata erogazione avrebbe potuto compromettere nell’immediatezza i livelli di tutela della salute del minore. Non è stata invece accolta, allo stato, la richiesta di elevare il trattamento a 30 ore settimanali, ritenuta bisognosa di accertamento tecnico. Il Collegio ha quindi disposto una CTU, incaricando il consulente di accertare l’esistenza e la gravità della patologia, valutare l’idoneità e l’efficacia del programma terapeutico già previsto e, ove necessario, determinare modalità, intensità, ore di trattamento, supervisione, parent training e durata del trattamento ABA. Il consulente dovrà mantenere la durata entro i massimi previsti dal PDTA regionale, come modificato dalla DGRC n. 42/2024. È stato inoltre previsto un tentativo di accordo tra le parti sui contenuti del piano riabilitativo individuale, da recepire con provvedimento espresso e motivato dell’ASL; in caso di mancato accordo, la CTU dovrà proseguire secondo i termini stabiliti. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 15 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha confermato la misura urgente limitatamente all’attivazione del trattamento ABA già riconosciuto dall’ASL.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori collegati alla consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per la disciplina processuale applicabile in materia di istruzione probatoria.

  • art. 193, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio mediante deposito telematico della dichiarazione sottoscritta digitalmente.

  • art. 192, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione all’obbligo del CTU di dichiarare l’eventuale astensione o mancata accettazione dell’incarico.

  • DGRC n. 131/2021

    PDTA regionale per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbo dello spettro autistico in età evolutiva; il CTU deve rispettare i massimi di durata del trattamento previsti dal PDTA.

  • DGRC n. 42/2024

    Modifica del PDTA regionale, richiamata quale disciplina vigente dei limiti massimi di durata del trattamento ABA.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Fondamento dell’oscuramento delle generalità del minore, dei genitori e degli altri dati identificativi.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alla normativa nazionale per giustificare l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare riguarda l’incremento dell’intensità di un trattamento sanitario riabilitativo per un minore, la decisione sull’adeguatezza del numero di ore non può essere assunta senza un accertamento specialistico sulle condizioni concrete, sulla gravità della patologia e sull’efficacia del programma già predisposto.
  • In presenza di un trattamento sanitario già riconosciuto dall’amministrazione ma non ancora attivato, la mancata erogazione può integrare estrema gravità e urgenza cautelare, idonea a giustificare l’ordine di immediata attivazione del trattamento nei limiti già riconosciuti, anche se resta da accertare nel merito l’eventuale necessità di un trattamento più intenso.
  • Nelle controversie relative alla personalizzazione di un piano riabilitativo sanitario, il giudice amministrativo può disporre una CTU per accertare la patologia, la sua gravità, l’idoneità del programma terapeutico e le modalità eventualmente necessarie di trattamento, comprese durata, frequenza, supervisione e coinvolgimento dei familiari.
  • Il consulente tecnico d’ufficio, nel determinare il trattamento riabilitativo eventualmente necessario, deve indicare le fonti scientifiche e specialistiche del proprio convincimento e rispettare i limiti temporali massimi previsti dalla disciplina sanitaria regionale applicabile.
  • Nelle controversie sanitarie aventi ad oggetto un minore, il giudice può favorire un accordo tra le parti sui contenuti del piano riabilitativo individuale, subordinandone l’efficacia all’adozione di un provvedimento espresso e motivato dell’azienda sanitaria e all’accettazione dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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