Cassazione Penale, Sentenza n. 30777/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Ancona in diversa composizione per il giudizio, in considerazione della qualificazione della condotta anche ai sensi dell'art. 639-bis c.p. e della conseguente procedibilita' d'ufficio, nonché tenuto conto del disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 274/2000 in tema di competenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Giudice di pace di Ancona che aveva dichiarato "non doversi procedere" per intervenuta remissione tacita di querela, deducendo che la condotta contestata (invasione/occupazione dell'Ospedale regionale di Ancona Torrette, bene di proprieta' e uso pubblico) integra anche la fattispecie dell'art. 639-bis c.p. e, pertanto, è procedibile d'ufficio; di conseguenza la remissione della querela privata non poteva impedire l'esercizio dell'azione penale.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata nel provvedimento del Giudice di pace quale base per la dichiarazione di non doversi procedere per remissione tacita di querela; la Cassazione ha ritenuto che, posto il carattere di procedibilita' d'ufficio della fattispecie, la remissione privata non possa impedire l'azione penale.
art. 639-bis cod. pen.
La Corte interpreta la contestazione come rientrante anche in questa fattispecie (invasione/occupazione di immobile di proprieta' pubblica o destinato a pubblico servizio), con conseguente procedibilita' d'ufficio; tale qualificazione prevale sulla remissione della querela.
art. 633 cod. pen.
Richiamato come riferimento alla connotazione di invasione/occupazione; la vicenda integra sia la figura di cui all'art. 633 sia quella specifica di cui all'art. 639-bis, rafforzando la procedibilita' d'ufficio.
art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000
Richiamato in relazione alla competenza per il giudizio; la Corte ordina la trasmissione al Giudice di pace in diversa composizione tenendo conto delle regole di competenza dettate dal decreto.
Massime di principio
- Se dalla contestazione emerge l'invasione o occupazione di un bene di proprieta' o destinato a pubblico uso, la fattispecie puo' rientrare nell'art. 639-bis c.p. comportando procedibilita' d'ufficio; in tal caso la remissione della querela privata non estingue l'azione penale.
- Occorre distinguere sempre se il fatto è procedibile a querela di parte o d'ufficio: la qualificazione giuridica del fatto (es. bene pubblico vs privato) determina la procedibilita' e la rilevanza della remissione della querela.
- In caso di errore del giudice di merito nella qualificazione del reato e nella valutazione della procedibilita', il Procuratore può proporre ricorso in Cassazione; la Corte puo' annullare senza rinvio e disporre la trasmissione per il corretto giudizio quando la doglianza riguarda la qualificazione giuridica della condotta e la procedibilita'.
- Verificare sempre la natura del bene coinvolto (proprietà pubblica, destinazione ad uso pubblico) e la documentazione/contestazione che specifichi l'elemento pubblico: la presenza esplicita di tale fatto è decisiva per l'esclusione dell'efficacia della remissione della querela.
- La competenza per il giudizio va valutata secondo le norme sul riparto (d.lgs. n. 274/2000); quando la Cassazione rileva una diversa portata della contestazione, può disporre la rinnovazione del giudizio davanti al giudice competente in diversa composizione.
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