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Sentenza

Sentenza n. 1661/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento a) della determina n. 1043 del 13.9.2025; b) del disciplinare di gara e lettera di invito relativa alla gara telematica a procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei servizi di raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, altri servizi di igiene urbana e pulizia dell'arenile per il comune di Pomezia per la durata di mesi 8; c) tutte le note di invito inviate a destinatari ignoti; d) tutti gli allegati (non posseduti da “Teknoservice”) acclusi al disciplinare di gara, ivi compreso il capitolato speciale di appalto e tutti i documenti ad esso allegati.

Giustizia amministrativa202512920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina di indizione di una procedura negoziata, con relativa lettera di invito, disciplinare e allegati, per l'affidamento temporaneo dei servizi di raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e pulizia dell'arenile

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determina comunale e gli atti di gara con cui il Comune di Pomezia ha indetto una procedura negoziata della durata di otto mesi, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto mantenere il rapporto negoziale già instaurato con essa, anziché indire una nuova gara. Il presupposto della censura era costituito dall'annullamento, da parte del Comune, dell'aggiudicazione precedentemente disposta in favore della ricorrente, annullamento già ritenuto legittimo dal TAR con sentenza n. 15518/2025, allora appellata e pendente davanti al Consiglio di Stato. Con un motivo proprio la ricorrente ha dedotto eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti, errore di fatto e invalidità derivata, sostenendo che la pendenza dell'appello impedisse di considerare definitivamente venuto meno il rapporto di affidamento. Con quattordici motivi derivati ha riproposto le censure già formulate nel precedente giudizio contro l'annullamento dell'aggiudicazione. In corso di causa ha inoltre chiesto il rinvio dell'udienza in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull'appello contro la sentenza n. 15518/2025.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, ritenendo che la pendenza dell'appello non costituisse una situazione eccezionale ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., tale da giustificare una deroga alla ragionevole durata del processo e alle esigenze organizzative del giudizio. Ha inoltre rilevato che il rinvio non avrebbe attribuito un vantaggio apprezzabile alla ricorrente, poiché un eventuale accoglimento dell'appello avrebbe prodotto, per effetto espansivo esterno della riforma della sentenza, la caducazione dell'atto consequenziale impugnato nel presente giudizio. Nel merito, il motivo proprio è stato ritenuto infondato: le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive, salvo sospensione, e non risultava che la sentenza n. 15518/2025 fosse stata sospesa. In ogni caso, l'eventuale riforma della precedente sentenza avrebbe determinato automaticamente la caducazione degli atti di gara per il loro rapporto di stretta consequenzialità. Gli ulteriori quattordici motivi sono stati dichiarati inammissibili perché costituivano la mera riproposizione di censure già esaminate e respinte nel precedente giudizio, in violazione del divieto di bis in idem. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte infondato e per il resto inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione può essere disposto soltanto in presenza di situazioni eccezionali, ossia di gravi ragioni idonee a incidere sulle fondamentali esigenze di difesa; la mera pendenza di un appello non è sufficiente.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    La riforma della sentenza impugnata produce effetto espansivo esterno sugli atti e provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata, determinandone la caducazione quando sussista un rapporto di stretta consequenzialità.

Massime di principio

  • La mera pendenza dell'appello contro una sentenza amministrativa di primo grado non integra, di per sé, una situazione eccezionale idonea a giustificare il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.; il rinvio richiede gravi ragioni concrete attinenti alle fondamentali esigenze del diritto di difesa e deve essere valutato anche alla luce della ragionevole durata del processo.
  • La sentenza del giudice amministrativo di primo grado conserva piena efficacia esecutiva fino a quando non sia sospesa dal giudice d'appello; la sola proposizione dell'appello non impedisce all'amministrazione di conformarsi alla sentenza e di adottare atti consequenziali.
  • Quando un atto amministrativo è strettamente consequenziale a una sentenza, l'eventuale riforma di quest'ultima può determinare, per effetto espansivo esterno, la caducazione automatica dell'atto consequenziale, senza che sia necessario sospendere il giudizio relativo a quest'ultimo.
  • È inammissibile la riproposizione, in un nuovo giudizio, di motivi già esaminati e respinti con precedente sentenza, quando il nuovo atto impugnato costituisca conseguenza stretta degli atti già scrutinati e le censure mirino sostanzialmente a rimettere in discussione la medesima questione, in applicazione del divieto di bis in idem.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiDecadenza e tardivitàAbuso del diritto e del processo

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