Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/11/2017 n. 27774 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia relativa a una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per il mancato versamento di ritenute alla fonte relative all'anno 2005, oltre a interessi e sanzioni. Con i primi due motivi ha contestato la produzione, da parte dell'Agenzia, in grado d'appello, della documentazione attestante la notificazione del previo avviso bonario, sostenendo che tale produzione fosse tardiva e che il giudice non avesse motivato sulla sua indispensabilità. Con il terzo motivo ha negato che i versamenti fossero stati effettuati tardivamente. Con il quarto ha denunciato contraddittorietà della motivazione, poiché il giudice aveva riconosciuto l'avvenuto versamento delle ritenute senza annullare integralmente la cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che nel processo tributario i documenti possono essere prodotti liberamente anche in appello ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, anche se preesistenti al giudizio di primo grado. Ha inoltre precisato che il divieto di nuove eccezioni in appello previsto dall'art. 57 del medesimo decreto riguarda le eccezioni in senso tecnico e non impedisce all'Amministrazione di produrre documenti o formulare difese dirette a contrastare contestazioni già sollevate. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque non fondato, poiché la società non aveva dimostrato date diverse dei pagamenti e il giudice regionale aveva accertato che i versamenti erano avvenuti il 16 novembre 2005 e il 16 gennaio 2006, quindi tardivamente. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, non essendovi contraddizione: la cartella era stata annullata per le ritenute e gli interessi, ma mantenuta limitatamente alle sanzioni per il ritardato versamento. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute, comprese le ritenute non versate.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda l'eccezione in senso tecnico.

    La norma non impedisce all'Amministrazione di svolgere in appello difese, argomentazioni o produzioni documentali volte a contrastare contestazioni già formulate dal contribuente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2

    Consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti anche in grado di appello.

    Nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di documenti nuovi, anche se già esistenti durante il giudizio di primo grado, senza applicazione della preclusione prevista dall'art. 345, comma 3, c.p.c.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2

    In caso di contrasto tra le norme del processo civile e quelle del processo tributario prevalgono le disposizioni speciali del rito tributario.

  • Art. 345 c.p.c.

    La limitazione alla produzione di nuovi documenti in appello non trova applicazione nel processo tributario quando opera la disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello è generalmente ammessa, anche quando i documenti erano già disponibili in primo grado, purché siano pertinenti alla controversia.
  • Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce all'Amministrazione di precisare le proprie difese o di produrre documenti per dimostrare la fondatezza della pretesa già contestata.
  • Quando il contribuente sostiene che un versamento sia tempestivo, deve fornire una prova documentale chiara delle date di pagamento; mere affermazioni non documentate non sono sufficienti.
  • Il pagamento tardivo del tributo può estinguere la pretesa relativa all'imposta, ma non necessariamente le sanzioni per il ritardo, che possono restare dovute.
  • Non sussiste contraddittorietà se una decisione annulla la cartella per il tributo e gli interessi, mantenendola invece limitatamente alle sanzioni conseguenti al tardivo pagamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.