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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12290/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile. Ha dedotto, con tre motivi tutti formalmente qualificati come violazione di legge e vizio di motivazione, che: 1) il verbale di denuncia orale reso dalla persona offesa non sarebbe stato utilizzabile per mancanza dei presupposti di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p.; 2) la Corte territoriale avrebbe mal valutato le prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità; 3) sarebbe stata erroneamente riconosciuta l'aggravante dell'uso dell'arma prevista dall'art. 628, commi 1 e 3, n. 1, c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano sostanzialmente reiterative di questioni già dedotte in appello e già puntualmente disattese, e che si risolvevano in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, peraltro formulata in modo generico e senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse adeguatamente motivato: sull'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, valorizzando elementi concreti da cui desumere pressioni e intimidazioni; sulla ricostruzione del fatto e sull'attendibilità della persona offesa; sulla sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma, confermata in entrambi i gradi sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del referto medico attestante ferite da taglio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 500, comma 4, c.p.p.

    richiamato come parametro per l'utilizzabilità del verbale di denuncia orale reso dalla persona offesa; la Corte non entra nel merito della norma, ma rileva che la questione è stata già correttamente affrontata dai giudici di merito sulla base di elementi concreti di pressione e intimidazione.

  • art. 628, commi 1 e 3, n. 1, c.p.

    richiamato in relazione all'aggravante dell'uso dell'arma, ritenuta configurabile in base alle dichiarazioni della persona offesa e al referto medico.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera reiterazione di doglianze già dedotte in appello e specificamente disattese con motivazione immune da vizi logici.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o una lettura alternativa delle prove quando il giudice di appello abbia fornito una motivazione puntuale e coerente.
  • La deduzione del vizio di motivazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata; doglianze generiche o assertive sono inammissibili.
  • L'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa può essere sostenuta quando il giudice di merito individui elementi concreti da cui desumere pressioni o intimidazioni tali da giustificarne l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento.
  • L'aggravante dell'uso dell'arma può essere ritenuta sulla base di un compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni della persona offesa e da riscontri obiettivi, come un referto medico che attesti lesioni compatibili con l'uso di un'arma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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