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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16506/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della proroga (di anni uno) della misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di lavoro disposta dal Magistrato di sorveglianza (ordinanza 14/04/2021) e confermata dal Tribunale di sorveglianza. Il ricorrente deduceva: (i) errata applicazione dell'art. 103 c.p. perché il giudizio di abitualità sarebbe stato fondato su reati unificati ai sensi dell'art. 81, secondo comma, c.p., incompatibile con l'abitualità; (ii) illegittimità per aver valutato l'abitualità su un soggetto in stato di custodia cautelare e non in esecuzione di pena definitiva; (iii) confusione tra momento deliberativo (accertamento della pericolosità e dichiarazione di delinquenza abituale) e momento esecutivo della misura di sicurezza; (iv) violazione del principio del ne bis in idem; (v) vizio di abnormità del provvedimento applicativo originario (ordinanza 12/06/2014).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: motivato dalla genericità, assertività e natura reiterativa delle doglianze già esaminate nel merito senza critica specifica. Ha ritenuto preclusa la revisione dell'originario giudizio sulla abitualità per effetto del giudicato; ha escluso che l'unificazione ai sensi dell'art. 81 comma finale elimini la numerosità rilevante ai fini della pericolosità; ha confermato il principio secondo cui lo stato di custodia cautelare non sospende l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva (citando precedente giurisprudenza), escludendo violazione del ne bis in idem. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 103 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma sul giudizio di abitualità; la Corte non rielabora il giudizio originario sulla abitualità, ritenendolo già definito con giudicato e pertanto non riapribile nell'ambito della misura di proroga

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    L'unificazione delle pene ai sensi dell'art. 81 c.p. non elimina la pluralità di comportamenti ai fini della valutazione della pericolosità: incide sul trattamento sanzionatorio, non sulla numerosità dei reati ai fini della reiterazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento ai motivi di cassazione; la Corte rileva che il ricorso è formulato in modo discorsivo e aspecifico, non rispettando l'ex acta di specifica critica richiesta

  • art. 284, comma 5, cod. proc. pen. (richiamato in giurisprudenza)

    Citato nella massima giurisprudenziale secondo cui la custodia cautelare, anche nella forma degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284, comma 5, non comporta la sospensione dell'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva

  • Sez.1, n.37034 del 27/05/2019 (Puca, Rv.276942)

    "la misura della custodia cautelare in carcere - anche nella forma degli arresti domiciliari, a norma dell'art. 284, comma 5, cod. proc. pen. - non comporta la sospensione dell'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva"

    Precedente specifico sul medesimo ricorrente: sostiene che lo stato cautelare non impedisce la prosecuzione/valutazione della misura di sicurezza, usato per respingere la doglianza sullo stato cautelare e il ne bis in idem

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

  • Corte costituzionale, sent. n.197/2021

    Richiamata per precisare che, sul piano del termine massimo della misura, il provvedimento impugnato contiene una specifica valutazione della pericolosità e che il ricorrente non contesta specificamente tale valutazione

  • Corte Cost., sent. n.186 del 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla possibilità di escludere la condanna alla Cassa delle ammende in presenza di elementi che escludano la colpa

Massime di principio

  • Non è possibile riaprire, in sede di proroga della misura di sicurezza, il giudizio sull'applicazione originaria della misura già divenuto definitivo (giudicato): la valutazione della proroga è limitata all'attualità della pericolosità
  • La decisione sulla delinquenza abituale (art. 103 c.p.) è distinta e separata dall'esecuzione della misura: l'impugnazione della proroga non consente una nuova valutazione del provvedimento applicativo definitivo
  • L'unificazione delle pene ai sensi dell'art. 81 c.p. incide sul trattamento sanzionatorio ma non annulla la pluralità di condotte rilevante per la valutazione della reiterazione e della pericolosità
  • Lo stato di custodia cautelare non sospende l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva; dunque la presenza di custodia cautelare non impedisce la proroga o la valutazione della misura di sicurezza
  • I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici, non meramente discorsivi o reiterativi rispetto al merito: la genericità e la mancata critica specifica della motivazione determinano l'inammissibilità
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa o argomentazioni infondate il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende

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