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Sentenza

Sentenza n. 1817/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, n. 584 del 17 aprile 2024, che aveva condannato il Ministero a corrispondere € 500,00 per l’annualità scolastica 2022/2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato, notificata al Ministero il 28 maggio 2024 e nuovamente il 19 marzo 2025, che le riconosceva € 500,00 oltre accessori per l’annualità 2022/2023. Ha dedotto il perdurante inadempimento e chiesto l’ordine di conformarsi al giudicato, il pagamento delle somme dovute con interessi e rivalutazione, un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e una penalità di mora. Il Ministero ha eccepito, sulla base della documentazione dell’Ufficio scolastico, che il voucher Carta del Docente di € 500,00 era stato accreditato il 16 settembre 2025, prima della notificazione del ricorso del 21 novembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse: il voucher Carta del Docente, dell’importo di € 500,00 e riferito all’annualità 2022/2023, era stato accreditato il 16 settembre 2025, dunque prima dell’instaurazione del giudizio. La soddisfazione dell’interesse azionato era già intervenuta al momento della proposizione del ricorso; non vi è stata quindi una cessazione sopravvenuta della materia del contendere. Le ulteriori richieste di pagamento, nomina del commissario ad acta e penalità di mora non sono state esaminate nel merito. La ricorrente è stata condannata a pagare al Ministero € 500,00 oltre accessori, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La norma è richiamata quale disciplina del giudizio di ottemperanza, ma la decisione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale: l’inammissibilità è fondata sulla carenza originaria di interesse, perché il credito era già stato soddisfatto prima dell’introduzione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per carenza originaria di interesse quando l’amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato prima della notificazione del ricorso, poiché l’interesse all’esecuzione risulta già soddisfatto al momento dell’instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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