Sentenza n. 207/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 165/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24/02/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 165/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto a percepire il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero ad attribuirle la Carta per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 gennaio 2024, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, ed era intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 27 gennaio 2025. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo comprovati la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e il passaggio in giudicato della sentenza. Nel merito ha accolto la domanda, ordinando al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, ove non avesse già provveduto, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L'ordine di esecuzione non comprende la condanna alle spese contenuta nella sentenza civile, poiché tale voce esula dalla domanda di ottemperanza. Per l'eventuale persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione è ammissibile dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione cui il giudicato presupposto riconduce il beneficio economico della Carta elettronica del docente, pari a 500 euro annui.
art. 475 c.p.c.
È richiamato in relazione all'attestazione di conformità della copia della sentenza notificata quale titolo esecutivo.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale nei confronti dell'amministrazione è stato notificato, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e il titolo è passato in giudicato.
- In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro un termine assegnato, verificando la corrispondenza dell'attività amministrativa dovuta al contenuto precettivo della sentenza.
- La condanna alle spese contenuta nel titolo giudiziale presupposto può essere esclusa dall'ordine di ottemperanza quando non rientra nell'oggetto della specifica domanda esecutiva proposta.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione in caso di persistente inottemperanza, fissando anche un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 23/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 24/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →