Sentenza del 07/04/2017 n. 9093 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 1998, con rettifica del reddito d'impresa da imputare anche ai soci ai fini IRPEF. Contestava il difetto di motivazione dell'avviso, poiché questo richiamava per relationem un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza di Palermo, a sua volta riferito a un ulteriore verbale redatto dalla Guardia di finanza di Nola nei confronti di altra società, mai notificato né portato a conoscenza della ricorrente. L'Agenzia delle entrate ha inoltre dedotto, in Cassazione, la mancata partecipazione dei soci al giudizio, sostenendo la violazione del litisconsorzio necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che la controversia riguardasse inscindibilmente la società di persone e tutti i suoi soci, poiché il reddito della società viene automaticamente imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote. La mancata partecipazione dei soci ha determinato la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTP di Palermo, quale giudice di primo grado, affinché integri il contraddittorio nei confronti di tutti i soci. Gli ulteriori motivi relativi alla motivazione per relationem e all'acquisizione dei documenti sono rimasti assorbiti. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito della validità dell'avviso di accertamento.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 29 e 61
Le disposizioni sono state richiamate in relazione all'obbligo di integrazione del contraddittorio nel processo tributario e alla partecipazione dei soggetti necessari al giudizio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2
È stato invocato con riferimento ai requisiti di motivazione degli avvisi di accertamento e alla possibilità di motivare l'atto mediante rinvio ad altri documenti.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5
È stato richiamato in tema di motivazione degli atti tributari mediante riferimento ad atti e documenti esterni.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La norma è stata richiamata in materia di obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e di conoscibilità degli elementi posti a fondamento della pretesa.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
È stato richiamato il principio generale secondo cui i provvedimenti amministrativi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
Codice di procedura civile, artt. 101, 102, 157 e 159
Le disposizioni riguardano il contraddittorio, il litisconsorzio necessario e gli effetti processuali della mancata partecipazione di una parte necessaria.
Cass., 27 luglio 2016, n. 15566
La Corte richiama il principio secondo cui le controversie relative alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente imputazione ai soci devono svolgersi unitariamente nei confronti della società e di tutti i soci, a pena di nullità assoluta del giudizio.
Massime di principio
- Quando un accertamento riguarda il reddito di una società di persone e la sua imputazione ai soci, società e tutti i soci sono normalmente litisconsorti necessari: devono partecipare allo stesso giudizio.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti anche di un solo socio comporta la nullità dell'intero processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con cassazione della decisione e rinvio al primo giudice.
- La Corte può annullare il giudizio per un vizio processuale preliminare senza esaminare le contestazioni di merito, come quelle relative alla motivazione per relationem dell'avviso.
- In presenza di un rinvio dell'avviso ad altri atti, la validità della motivazione dipende anche dalla concreta conoscibilità degli atti richiamati; tuttavia, tale questione viene esaminata solo dopo che il contraddittorio processuale sia stato correttamente instaurato.
- La partecipazione della sola società non è sufficiente quando l'accertamento produce effetti fiscali diretti anche sui soci: occorre verificare sin dall'inizio che tutti i soggetti interessati siano stati convocati e abbiano avuto la possibilità di difendersi.
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