Sentenza n. 178/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sull’istanza volta all’avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, nonché delibera consiliare di approvazione di un accordo preliminare di cessione volontaria impugnata con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Comune di Acerenza sull’istanza del 24 febbraio 2023, reiterata il 19 luglio 2023, con la quale chiedeva di regolarizzare il procedimento espropriativo avviato nel 2003 e di sanare l’occupazione dei terreni mediante l’eventuale adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Nel medesimo giudizio ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione, il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni e alle indennità di legge, l’indennità per l’occupazione temporanea nel quinquennio 2004-2009, la restituzione dei suoli previa rimessione in pristino oppure l’acquisizione sanante, nonché il risarcimento per l’occupazione sine titulo e ogni ulteriore somma dovuta. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera del Consiglio comunale n. 23 del 28 luglio 2025, con cui il Comune ha approvato l’accordo preliminare di cessione volontaria in luogo dell’espropriazione, sottoscritto nel 2015, ritenendolo non satisfattivo delle proprie pretese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente alla domanda proposta contro il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. La successiva delibera consiliare, pur non ritenuta satisfattiva dal ricorrente, ha infatti fatto cessare la situazione di inerzia contestata, poiché ha manifestato espressamente la volontà del Comune di non adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Il giudizio non è stato definito quanto alle ulteriori domande di merito, comprese quelle relative all’illegittimità dell’occupazione, alla restituzione o acquisizione dei terreni, alle indennità e al risarcimento dei danni, né quanto all’impugnazione della delibera: la controversia è stata rimessa al ruolo ordinario per la trattazione in pubblica udienza. La regolazione delle spese è stata rinviata alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; la relativa domanda è stata dichiarata improcedibile perché il Comune ha successivamente adottato un atto idoneo a superare la situazione di inerzia.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito per l’azione avverso il silenzio; la domanda proposta secondo tale rito è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l’improcedibilità parziale del ricorso a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Individua il provvedimento di acquisizione sanante che il ricorrente chiedeva al Comune di valutare e che l’amministrazione ha espressamente scelto di non adottare mediante l’approvazione dell’accordo preliminare di cessione volontaria.
art. 22, comma 5, d.P.R. 327/2001
È stato richiamato nella domanda del ricorrente quale base normativa dell’indennità di occupazione temporanea; la relativa pretesa non è stata decisa nella presente sentenza non definitiva.
art. 50, comma 1, d.P.R. 327/2001
È stato richiamato nella domanda del ricorrente quale base normativa dell’indennità di occupazione temporanea; la relativa pretesa è rimasta da esaminare nel prosieguo del giudizio.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un atto amministrativo che manifesta in modo espresso la volontà dell’amministrazione di non adottare il provvedimento richiesto è idonea a far cessare la situazione di inerzia oggetto dell’azione avverso il silenzio, anche se l’atto non soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente.
- Quando l’atto sopravvenuto supera soltanto la domanda contro il silenzio ma non definisce le ulteriori pretese di annullamento, accertamento, restituzione, indennizzo o risarcimento, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile solo parzialmente e proseguire sulle domande residue.
- L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante dal superamento del silenzio non implica una valutazione di legittimità o di fondatezza dell’atto sopravvenuto né delle pretese sostanziali ancora controverse.
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