Cassazione Civile, Ordinanza n. 33449/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, a seguito di verifica fiscale su più annualità, aveva rettificato per il 2012 il valore delle imposte dovute ai fini IVA e IRAP, sulla base di un maggior reddito accertato in relazione a plurime vendite immobiliari. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, limitando l'accertamento a una sola vendita immobiliare. In appello la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione/falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., per non avere la CTR attribuito efficacia probatoria al criterio comparativo usato dall'Ufficio per determinare il prezzo delle altre compravendite immobiliari; (2) omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare del giudizio di merito: la controversia riguardava anche IRAP e IVA e, secondo la giurisprudenza richiamata, in presenza di un unico atto di accertamento fondato su elementi comuni e concernente imposte inscindibilmente connesse, era necessario il simultaneus processus con integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato le parti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992, a nuovo esame della controversia e alla regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso dell'Agenzia non sono stati esaminati nel merito, perché assorbiti dal rilievo della nullità processuale.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato come norma invocata dall'Ufficio per la rettifica del reddito e del valore imponibile sulla base di presunzioni e del criterio comparativo
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova nella contestazione del maggior reddito accertato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per la dedotta violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale richiamata per il dedotto omesso esame di fatti decisivi
art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dalla giurisprudenza citata quale base del meccanismo di imputazione per trasparenza ai soci nelle società di persone
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario nel processo tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la controversia riguarda imposte e soggetti tra loro inscindibilmente collegati, il giudice deve verificare d'ufficio la presenza di tutti i litisconsorti necessari; la mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado.
- Se un unico atto di accertamento riguarda contestualmente imposte diverse, fondate su elementi comuni e non autonomamente separabili, l'inscindibilità delle posizioni può imporre il simultaneus processus anche oltre i casi tradizionali di litisconsorzio necessario.
- Quando il vizio processuale relativo al contraddittorio è assorbente, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata senza esaminare i motivi di merito, rinviando al primo giudice per la rinnovazione del giudizio con corretta partecipazione di tutte le parti necessarie.
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