Cassazione Civile, Ordinanza n. 03376/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Due proprietari di un fondo confinante avevano citato in giudizio il vicino lamentando che, in occasione dell'ampliamento di una preesistente fabbrica, erano state violate le norme sulle distanze tra edifici: in particolare sostenevano che l'innalzamento dell'edificio, la creazione di una intercapedine e la posa di una canna fumaria fossero state realizzate senza il rispetto delle prescrizioni comunali e codicistiche, chiedendo la demolizione o l'arretramento delle opere e il risarcimento del danno. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda, ma la corte d'appello l'aveva riformata, ritenendo che l'opera fosse sì una nuova costruzione, ma eseguita in aderenza e quindi non in violazione delle distanze, e che la canna fumaria, posta a 3,80 metri dal confine, non arrecasse pregiudizio. I ricorrenti principali hanno impugnato la decisione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 871 e 872 c.c. e delle norme tecniche locali, per avere la corte territoriale ritenuto irrilevante l'intercapedine di 60 cm tra i fabbricati solo perché non visibile dall'esterno, mentre la nozione di aderenza richiede l'assenza di qualsiasi spazio vuoto; 2) violazione degli artt. 871, 872 e 873 c.c. e delle norme locali, perché, una volta qualificata l'opera come nuova costruzione, il giudice di merito avrebbe dovuto applicare automaticamente le regole sulle distanze, senza margini di tolleranza o valutazioni di pregiudizio concreto; 3) violazione dell'art. 890 c.c. per avere escluso l'illegittimità della canna fumaria sulla sola base della distanza dal confine, senza verificare l'eventuale esistenza di una specifica norma regolamentare locale e, in mancanza, senza accertare in concreto se fossero stati adottati accorgimenti idonei a superare la presunzione relativa di pericolosità. Il resistente proprietario ha replicato; il progettista/direttore dei lavori, destinatario di domanda di manleva, ha proposto ricorso incidentale condizionato contestando la qualificazione dell'intervento come nuova costruzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondate tutte e tre le censure dei proprietari confinanti: ha ribadito che, ai fini dell'aderenza, non è irrilevante la presenza di una intercapedine anche se chiusa o non visibile; ha affermato che, una volta accertata la natura di nuova costruzione, le norme sulle distanze legali devono essere applicate in modo vincolato, senza che il giudice possa introdurre valutazioni di tolleranza legate al pregiudizio concreto; ha precisato, quanto alla canna fumaria, che non basta verificare la distanza dal confine, ma occorre prima controllare se il regolamento locale imponga una distanza specifica e, in difetto, accertare in concreto se il manufatto sia stato realizzato con accorgimenti idonei a superare la presunzione di pericolosità. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile perché non specificava la norma asseritamente violata e si limitava a proporre una diversa lettura del fatto e delle prove, inammissibile in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 871 c.c.
richiamato come norma in tema di distanze legali e rapporti con la disciplina locale; la sua applicazione non consente di ritenere irrilevante un'intercapedine tra fabbricati se manca la perfetta aderenza.
art. 872 c.c.
richiamato quale norma sanzionatoria/di raccordo rispetto alla violazione delle distanze; la violazione delle prescrizioni sulle distanze impone le conseguenze previste dall'ordinamento.
art. 873 c.c.
la nozione di costruzione è unica e comprende qualsiasi manufatto con consistenza e stabilità idoneo a creare intercapedini pregiudizievoli; una volta accertata una nuova costruzione, le distanze vanno rispettate obbligatoriamente.
art. 890 c.c.
per le canne fumarie e i manufatti nocivi o pericolosi opera una presunzione di pericolosità che è assoluta se una norma regolamentare locale fissa una distanza specifica, mentre è relativa in difetto di tale previsione e può essere superata con prova contraria sugli accorgimenti adottati.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare che il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare specificamente la norma asseritamente violata, pena l'inammissibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato incidentalmente sul tema della proposta di definizione accelerata e della successiva decisione del collegio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso incidentale.
Massime di principio
- Ai fini delle distanze legali, la costruzione in aderenza richiede il perfetto combaciamento dei muri sul lato interessato: l'esistenza di un'intercapedine, anche se chiusa, tamponata o non visibile dall'esterno, esclude l'aderenza.
- In tema di distanze tra edifici, una volta accertata la natura di nuova costruzione dell'opera, la disciplina delle distanze si applica in modo vincolato e non lascia spazio a valutazioni equitative sul concreto pregiudizio arrecato.
- La nozione di costruzione rilevante ai sensi dell'art. 873 c.c. è unitaria e comprende qualsiasi manufatto dotato di consistenza e stabilità idoneo a generare intercapedini dannose; i regolamenti locali possono solo imporre distanze maggiori, non restringere la nozione codicistica.
- Per canne fumarie e analoghi manufatti potenzialmente nocivi, il giudice deve verificare in via preliminare se il regolamento edilizio locale preveda una distanza specifica: se sì, la violazione comporta una presunzione assoluta di pericolosità; se no, opera una presunzione relativa superabile con prova degli accorgimenti tecnici adottati.
- Nel ricorso per cassazione che denuncia violazione di legge è necessario indicare specificamente la norma violata e confrontarla con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, perché tali apprezzamenti restano riservati al giudice di merito.
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