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Sentenza

Sentenza n. 3066/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Napoli sull’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della legge n. 241 del7 agosto 1990 presentata dalla Friends & Partners S.p.A. in data 30 ottobre 2025 e recante “Verbali di accertamento di illecito amministrativo nn. VV/24990008308, VV/24990008310 e VV/24990008321, notificati in data 21 ottobre 2025 per presunta violazione dell’art. 13 del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Napoli. – concerti presso lo stadio Diego Armando Maradona. Istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990”, nonchè l'accertamento del diritto della Friends & Partners S.p.A. a ottenere la documentazione richiesta, e la condanna del Comune di Napoli all’ostensione della stessa.

Giustizia amministrativa202507361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto sull’istanza di accesso alle relazioni ARPAC e agli ulteriori atti relativi ai verbali di accertamento di violazioni in materia di impatto acustico

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa privata)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Napoli sull’istanza di accesso documentale presentata il 30 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990. L’istanza riguardava le relazioni ARPAC e ogni altro atto o documento inerente ai verbali di accertamento di illecito amministrativo notificati alla società per il presunto superamento dei limiti di impatto acustico durante concerti tenuti presso lo stadio Diego Armando Maradona. La ricorrente deduceva un interesse diretto, concreto e attuale connesso ai procedimenti sanzionatori e chiedeva l’ostensione della documentazione anche per contestare la propria legittimazione passiva, sostenendo di non avere organizzato gli eventi. Il Comune eccepiva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, rilevando la grave irregolarità formale dell’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante senza allegazione del documento di identità. La ricorrente replicava che il documento era stato successivamente trasmesso il 3 marzo 2026.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha consentito l’accesso alla documentazione richiesta il 5 maggio 2026. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, non essendo più attuale l’interesse alla decisione sull’ostensione. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’amministrazione aveva definito con ritardo l’istanza di accesso. La liquidazione è stata tuttavia contenuta in considerazione della semplicità della controversia e dell’incompletezza formale iniziale dell’istanza, priva del documento di identità del richiedente.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina il diritto di accesso documentale esercitato dalla società rispetto agli atti connessi ai procedimenti sanzionatori.

  • art. 10, comma 2, l. 447/1995

    È richiamato nei verbali quale base normativa delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle prescrizioni in materia di impatto acustico.

  • art. 13 del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Napoli

    È indicato nei verbali quale disposizione recante i limiti di impatto acustico asseritamente violati.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio-rifiuto in materia di accesso, l’amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta, viene meno l’interesse attuale alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio di accesso, la tardiva ostensione della documentazione può giustificare la condanna dell’amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
  • La liquidazione delle spese per soccombenza virtuale può essere ridotta in ragione della semplicità della controversia e dell’incompletezza formale iniziale dell’istanza di accesso, quale la mancata allegazione del documento di identità del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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