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Sentenza

Sentenza n. 10791/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III bis, n. 7521/2020, pubblicata in data 1° luglio 2020, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 10106/2019.

Giustizia amministrativa202509394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 7521/2020, che aveva annullato il diniego di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante numerose diffide, non aveva dato esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 7521/2020. La sentenza aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento conseguito in Romania, ritenendo che il Ministero dovesse verificare le competenze e conoscenze professionali effettivamente acquisite nel percorso formativo estero e, in particolare, che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non fossero inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. La ricorrente ha quindi lamentato l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza da eseguire non era stata appellata né sospesa e che, sulla base della documentazione prodotta e in assenza di contestazioni ministeriali, non risultava adottato alcun nuovo provvedimento finale conforme al giudicato. Ha ordinato al Ministero di esaminare nuovamente l'istanza originaria e di compiere l'indagine tecnica sulle competenze e conoscenze professionali acquisite dalla ricorrente nel percorso formativo estero, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, da attivarsi su richiesta della ricorrente nei successivi sessanta giorni e senza compenso. Ha inoltre applicato l'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di 50 euro per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato, fino all'importo massimo di 3.000 euro, ritenendo necessario preservarne la funzione compulsiva e sanzionatoria ed evitare una locupletazione sproporzionata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 750 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza e consentono di verificare l'esistenza, l'efficacia e l'integrale esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie a garantirne l'effettività.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, oppure per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la misura deve essere determinata evitando una manifesta iniquità e una sproporzionata locupletazione.

  • art. 1 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, che giustifica l'adozione di misure compulsive a sostegno dell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la sentenza da eseguire non è stata appellata né sospesa e dagli atti risulta che l'amministrazione non ha adottato alcun nuovo provvedimento conforme alle statuizioni giudiziali, sussistono i presupposti per ordinare l'integrale esecuzione del giudicato.
  • L'amministrazione destinataria di una sentenza di annullamento non può limitarsi a non reiterare formalmente l'atto annullato, ma deve riesaminare la domanda originaria e rieditare il potere nel rispetto dei principi e dei criteri conformativi stabiliti dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dall'origine un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione e a una successiva richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per assicurare l'effettività del giudicato quando l'amministrazione abbia già frapposto ostacoli all'esecuzione; la sua quantificazione deve mantenere una funzione compulsiva e sanzionatoria, evitando che divenga fonte di arricchimento sproporzionato del privato.
  • La penalità di mora può essere determinata mediante un importo giornaliero decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e assoggettata a un limite massimo, quale criterio volto a escludere una manifesta iniquità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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