Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21054/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti del ricorrente per i reati indicati negli artt. 56, 629 e 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla presunta insussistenza della gravità indiziaria, lamentando in particolare: omissione della valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni delle persone offese (con presunte difformità tra le dichiarazioni e identificazione dubbia effettuata solo dal padre senza descrizione fisica); e irragionevolezza del richiamo a un precedente provvedimento (nel procedimento c.d. Eyfhemnos) la cui misura era stata poi annullata, circostanza che a suo dire contradderebbe l'affermazione di un suo pieno inserimento nelle dinamiche estorsive dell'aggregato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate: il sindacato di legittimità non consente la rinnovata valutazione degli elementi di fatto o una diversa ricostruzione probatoria operata dal giudice di merito se adeguatamente motivata. Il Tribunale del riesame ha valutato correttamente e con adeguata motivazione le dichiarazioni delle persone offese (tenendo conto di stato di soggezione, reticenze iniziali e successive precisazioni) e le intercettazioni che delineavano un solido legame del ricorrente con il clan Alvaro, nonché gli elementi di identificazione. La Corte ha inoltre precisato i limiti del controllo in Cassazione (ricorso ammissibile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione) e ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse effettiva, non manifestamente illogica, non contraddittoria e compatibile con gli altri atti del processo. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; infine mandato alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Norma penale richiamata nella qualificazione del fatto (concorso di persone nel reato); citata in relazione alla formulazione dell'imputazione nei confronti del ricorrente

  • art. 629 c.p.

    Delitto di estorsione, indicato quale titolo di imputazione oggetto della misura cautelare

  • art. 416-bis c.p.

    commi relativi all'associazione mafiosa (segnalato come 416 bis.1 nel testo)

    Rilevante per la contestazione di collegamento con il clan; il collegamento aggravante influenza la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari

  • art. 273 c.p.p.

    Riferito al concetto di "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte ricorda che la valutazione della loro sussistenza spetta al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo se sussiste violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 274 c.p.p.

    Riguarda le esigenze cautelari (necessità della misura); la Corte segnala che anche questa valutazione è prerogativa del giudice di merito salvo profili di illegittimità o manifesta illogicità

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento alla cassa delle ammende per il ricorrente nel caso di ricorso inammissibile, valutati i profili di colpa; applicata per la somma di euro 3.000

  • art. 94 co. 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto o nella rinnovata valutazione della gravità indiziaria salvo che non emergano violazioni specifiche di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Le censure che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio o una diversa valutazione della credibilità delle fonti sono inammissibili in Cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata.
  • La valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese (anche se inizialmente reticenti) rientra nella sfera di apprezzamento del giudice di merito; la presenza di elementi di riscontro (es. intercettazioni) rafforza la consistenza del quadro indiziario.
  • L'annullamento o la modifica di precedenti misure cautelari non determina automaticamente l'irrilevanza di successive valutazioni cautelari se nel frattempo emergono o sono valorizzati ulteriori elementi probatori.
  • Chi impugna un provvedimento cautelare in Cassazione deve indicare puntualmente le norme violate o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e dei principi di diritto, pena la declaratoria di inammissibilità e possibili sanzioni pecuniarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.