Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16520/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’accertamento del diritto di accesso agli atti relativi al contratto di affidamento dei servizi integrati di progettazione, nonché per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a seguito del decorso inutile del termine di trenta giorni dalla presentazione, l’11 giugno 2026, dell'istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente al Commissario Straordinario Unico per la Depurazione.

Giustizia amministrativa202608564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso dell’11 giugno 2026 relativa al contratto del 23 gennaio 2019, ai due atti di sottomissione e al Provvedimento n. 155 del 15 ottobre 2025, richiesti nella versione recante la firma digitale del Commissario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa affidataria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, capogruppo mandataria del RTP cui il Commissario aveva affidato con contratto del 23 gennaio 2019 servizi integrati di progettazione per un corrispettivo di euro 634.748,16, aveva emesso una fattura di euro 273.375,45, rimasta insoluta, e aveva promosso il 26 marzo 2026 un procedimento monitorio davanti al Tribunale di Roma. Con decreto del 21 maggio 2026, il giudice civile aveva richiesto il deposito di documenti sottoscritti dalla parte contro cui si procedeva. Non disponendo del contratto, degli atti di sottomissione del 15 febbraio 2021 e del 20 luglio 2022 e del Provvedimento n. 155 del 15 ottobre 2025, la società ne aveva chiesto l’accesso l’11 giugno 2026, anche nella versione recante le sottoscrizioni digitali, per tutelare i propri diritti nel giudizio monitorio e per verificare la contabilità e i flussi documentali della commessa. A fronte dell’inerzia del Commissario, ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per accertare il diritto di accesso e ottenere l’annullamento del silenzio-rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha ritenuto dimostrati un interesse concreto, attuale e differenziato e il nesso di strumentalità tra la tutela giurisdizionale dei diritti della ricorrente nel procedimento monitorio e i documenti richiesti, la cui produzione era stata ordinata dal giudice civile. Ha inoltre rilevato che il Commissario, costituitosi con memoria di mero stile, non aveva dedotto circostanze idonee a giustificare il diniego. Ha quindi ordinato al Commissario di ostendere entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con firma digitale del Commissario, il contratto del 23 gennaio 2019, gli atti di sottomissione del 15 febbraio 2021 e del 20 luglio 2022 e il Provvedimento n. 155 del 15 ottobre 2025. Il resistente è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e accessori, nonché a restituire il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    la legittimazione a richiedere l’accesso agli atti amministrativi, presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell’istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell’istante; la posizione da tutelare deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso; il rapporto di strumentalità appena descritto deve, poi, apparire dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso.

    L’accesso documentale richiede che il richiedente dimostri una posizione giuridicamente tutelata collegata ai documenti, che questi possano incidere direttamente o indirettamente sulla sua sfera giuridica e che il nesso di strumentalità emerga dalla motivazione dell’istanza.

  • art. 116 c.p.a.

    Il giudizio proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., avverso il diniego ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato.

    Il giudizio sull’accesso mira ad accertare se sussistano i presupposti per il diritto richiesto, non soltanto a verificare la legittimità formale del diniego o del silenzio.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Si osserva, in punto di fatto, che l’istanza di accesso in esame, rimasta inevasa, è datata 11 giugno 2026, pertanto la documentazione richiesta avrebbe dovuto essere ostesa entro l’11 luglio 2026.

    Nel caso esaminato, il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di accesso è scaduto l’11 luglio 2026; l’inerzia protratta oltre tale termine ha determinato il silenzio-rigetto impugnato.

  • art. 24 Cost.

    l'ostensione dei documenti richiesti debitamente sottoscritti è, infatti, necessaria alla parte al fine di poter coltivare la tutela giurisdizionale dei suoi diritti, atteso che, nel corso del giudizio monitorio pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma con il numero di r.g. 14117/2026, ne è stata ordinata la produzione con decreto del 21 maggio 2026.

    La necessità di produrre documenti nel giudizio civile pendente conferma che l’accesso è funzionale alla tutela giurisdizionale dei diritti e integra, nella fattispecie, un interesse attuale e concreto.

Massime di principio

  • L’accesso documentale è riconoscibile quando il richiedente dimostra un interesse giuridicamente tutelato, non necessariamente qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo, e un nesso di strumentalità tra tale interesse e i documenti richiesti; per l’accesso difensivo, il nesso va inteso in senso ampio e non occorre provare una lesione attuale né che il giudizio a tutela della posizione sia già pendente.
  • Il giudizio ex art. 116 c.p.a. ha ad oggetto l’accertamento della spettanza del diritto di accesso alla luce dei presupposti di legge, non la sola verifica dei vizi del diniego o delle ragioni addotte dall’amministrazione; il giudice può quindi ordinare l’esibizione quando accerti che tali presupposti sussistono.
  • Quando il richiedente dimostra che i documenti sono stati richiesti dal giudice in un procedimento giurisdizionale pendente e sono necessari per coltivare la tutela dei propri diritti, tale circostanza può comprovare l’attualità e la concretezza dell’interesse all’accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.