Cassazione Civile, Sentenza n. 13107/2020 del 30/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Comune)
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di accertamento con cui il Comune aveva richiesto alla società la TARSU per gli anni 2007 e 2008, in relazione a un centro commerciale. Le parti avevano stipulato il 2 luglio 1997 una convenzione che prevedeva l’esonero dalla tassa in cambio dell’assunzione, da parte della società, dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, prodotti nell’intera area. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto l’impugnazione della società, ritenendo nulla la convenzione; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva invece accolto l’appello della contribuente, riconoscendo l’esenzione anche per la raccolta dei rifiuti assimilati. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente e degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che affidamento e buona fede possono escludere sanzioni e interessi, ma non la pretesa del tributo; 2) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla validità della convenzione del 2 luglio 1997; 3) violazione della disciplina TARSU e del regolamento comunale, deducendo che non era consentita un’esenzione totale, ma soltanto l’esclusione o riduzione riferita alle superfici interessate dalla produzione e dallo smaltimento dei rifiuti speciali o assimilati; 4) violazione delle norme sulla motivazione degli atti, contestando l’affermazione che la mancata indicazione della durata della convenzione non fosse stata posta a fondamento degli avvisi, ma fosse stata dedotta soltanto in giudizio.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, trattando congiuntamente i quattro motivi per la loro connessione, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso originario della contribuente contro gli avvisi TARSU. Ha affermato che l’affidamento tutelato dall’art. 10 dello Statuto del contribuente può escludere sanzioni, interessi e altri accessori conseguenti all’inadempimento colpevole, ma non elimina l’obbligo di pagare il tributo, che dipende dalla realizzazione del presupposto impositivo. La convenzione di esonero era nulla perché contrastante con norme imperative e non poteva derogare all’obbligo tributario né riconoscere un’esenzione integrale non prevista dalla legge o dal regolamento comunale. Il regolamento consentiva esclusioni limitate alle superfici pertinenti alla produzione dei rifiuti speciali o assimilati e alle condizioni da esso stabilite. Nondimeno, l’affidamento incolpevole generato dalla stipula e dalla successiva esecuzione della convenzione giustificava la rinuncia del Comune a sanzioni e interessi, non al tributo, che gli avvisi avevano richiesto per il solo capitale. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata a rifondere al Comune le spese di cassazione, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 10, commi 1 e 2, L. 212/2000
Ad ogni modo, è stato precisato che le conseguenze sul rapporto tributario, correlate alla situazione di legittimo affidamento, attengono soltanto all’esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessorii che la legge riconduce all’inadempimento colpevole della obbligazione tributaria, ma non incidono sulla debenza del tributo, in quanto l’insorgenza dell’obbligazione prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto, dipendendo in via esclusiva dal dato obiettivo della realizzazione dei presupposti impositivi.
L’affidamento incolpevole del contribuente, se riconducibile alla condotta dell’amministrazione, può giustificare l’esclusione delle sanzioni, degli interessi e degli altri accessori legati all’inadempimento colpevole, ma non incide sull’obbligo di versare il tributo dovuto in base al presupposto impositivo.
art. 1418, comma 1, c.c.
si può ribadire – sia pure incidenter tantum, non rientrando la questione nel thema decidendum del giudizio tributario – che la convenzione avente ad oggetto la pattuizione dell’esonero dall’assoggettamento alla T.A.R.S.U. (a fronte dell’onere di sostenere, a cure e spese della contribuente, il costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, anche speciali, su tutta l’area del centro commerciale) è certamente nulla per contrarietà a norme imperative (art. 1418 c.c., comma 1).
È nulla per contrarietà a norme imperative la convenzione con cui un ente locale accorda al contribuente l’esonero da un tributo al di fuori delle esenzioni consentite dalla legge.
art. 49 R.D. 827/1924
Invero, la presunta convenienza economica della operazione non può giustificare l’esenzione dal pagamento dei tributi. In presenza del presupposto impositivo, il contribuente è tenuto al pagamento del tributo, salvo che non ricorrano le ipotesi di esenzione (o altre forme di agevolazione) espressamente previste dalla legge. Nè l’obbligazione tributaria può essere barattata con altre forme di “corrispettivo”, anche se, in ipotesi, risultassero più convenienti.
L’obbligazione tributaria non può essere sostituita da prestazioni o corrispettivi convenuti con l’ente; esenzioni e agevolazioni devono trovare fondamento nelle previsioni normative applicabili.
artt. 3, 23 e 97 Cost.
Questa conclusione, che trova la sua fonte normativa immediata nel citato R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 49, deriva dai principi di riserva di legge in materia tributaria (art. 23 Cost.), di uguale trattamento dei cittadini (art. 3 Cost.) e di trasparenza degli uffici pubblici (intesa come “buon andamento” ed “imparzialità” degli stessi, ex art. 97 Cost.)
La disciplina tributaria richiede che obblighi, esenzioni e agevolazioni siano stabiliti secondo legge e applicati senza privilegi convenzionali incompatibili con l’uguaglianza e con l’imparzialità dell’amministrazione.
art. 67, comma 1, D.Lgs. 507/1993
Venendo al regime vigente ratione temporis della T.A.R.S.U., il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 67, comma 1, ha disposto che, “oltre alle esclusioni dal tributo di cui all’art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all’art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni”.
Nel regime TARSU applicabile, il Comune poteva introdurre agevolazioni soltanto con apposita previsione regolamentare e nei limiti consentiti dalla legge; una convenzione individuale non poteva autonomamente ampliare le esenzioni.
artt. 62 e 66 D.Lgs. 507/1993
Venendo al regime vigente ratione temporis della T.A.R.S.U., il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 67, comma 1, ha disposto che, “oltre alle esclusioni dal tributo di cui all’art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all’art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni”.
Le esclusioni e le riduzioni previste dalla disciplina TARSU costituiscono il quadro normativo entro cui si inseriscono le ulteriori agevolazioni regolamentari, che non possono essere sostituite da un’esenzione convenzionale generale.
art. 6, commi 2 e 4, lett. b, regolamento comunale TARSU
Dunque, in sede regolamentare, il Comune di Carugate (MI) si è limitato a riconoscere ai produttori, per un verso, l’esenzione dalla T.A.R.S.U. per la sola estensione della superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali, e, per un altro verso, l’autorizzazione dello smaltimento in proprio dei rifiuti assimilati con l’esenzione dalla T.A.R.S.U. per la sola estensione della superficie destinata alla produzione di rifiuti assimilati.
Il regolamento comunale limitava l’esclusione dalla TARSU alla sola superficie destinata alla produzione dei rifiuti speciali o assimilati, secondo le condizioni regolamentari, e non autorizzava l’esenzione dell’intero centro commerciale.
art. 384, comma 1, c.p.c.
Pertanto, stante la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere accolto e l’impugnata decisione deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di rigetto del ricorso originario della contribuente.
Quando i motivi sono fondati e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- La tutela dell’affidamento del contribuente ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del contribuente presuppone una condotta amministrativa apparentemente legittima e coerente, la buona fede del contribuente e circostanze specifiche che confermino tali presupposti; essa può escludere sanzioni, interessi e altri accessori, ma non elimina il tributo dovuto quando si è verificato il presupposto impositivo.
- L’ente locale non può, mediante una convenzione individuale, accordare esenzioni tributarie non previste dalla legge o dal regolamento adottato nei limiti di legge: l’obbligazione tributaria non è sostituibile con prestazioni o corrispettivi concordati tra le parti.
- Nel regime TARSU esaminato, le agevolazioni relative ai rifiuti speciali o assimilati operavano soltanto per le superfici e alle condizioni stabilite dalla normativa e dal regolamento comunale; non era consentita l’esenzione convenzionale dell’intera area del centro commerciale.
- La condotta dell’ente impositore che stipula ed esegue una convenzione illegittima può fondare l’affidamento incolpevole del contribuente quanto agli accessori, senza rendere vincolante l’esenzione dal tributo.
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