Ordinanza n. 17/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 9 gennaio 2025, con cui è stata formalizzata la rinuncia alla domanda cautelare. Non ha quindi esaminato il fumus boni iuris né il periculum in mora e non si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento impugnato, lasciando impregiudicata la domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento notificato il 21 agosto 2025 con cui la Prefettura di Brescia ha rigettato l'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti vigente nei suoi confronti. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né descrive le ragioni sostanziali del divieto o del diniego di revoca.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare non è stata esaminata perché il ricorrente vi ha rinunciato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare, ritualmente depositata dal ricorrente, comporta che il giudice amministrativo ne prenda atto senza procedere alla valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- La presa d'atto della rinuncia alla domanda cautelare definisce la sola fase cautelare e non costituisce una decisione sulla domanda di annullamento né sulla legittimità del provvedimento impugnato.
- In caso di rinuncia alla domanda cautelare, le spese della relativa fase possono essere compensate tra le parti mediante valutazione del giudice.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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