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Ordinanza

Ordinanza n. 381/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto Questore di Livorno Cat. -OMISSIS- del 27 novembre 2025 (notificato il 19 dicembre 2025) con cui è stata rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche a lavoro subordinato, e di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202601119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Livorno del 27 novembre 2025, notificato il 19 dicembre 2025, con il quale è stata respinta la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Ha chiesto l'annullamento dell'atto, previa sospensione cautelare della sua efficacia. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge, quale profilo rilevante ai fini cautelari, che il permesso per cure mediche sarebbe stato ottenuto il 3 maggio 2023, anteriormente all'entrata in vigore della normativa che vieta la conversione di tale titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo rilevante, ai fini del fumus boni iuris, la circostanza che il ricorrente avesse ottenuto il permesso di soggiorno per cure mediche prima dell'entrata in vigore della normativa ostativa alla conversione. La misura è stata disposta anche per consentire la permanenza del ricorrente sul territorio nazionale e lo svolgimento di attività lavorativa. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 12 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata accolta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto dalla Segreteria.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la preesistenza del titolo di soggiorno per cure mediche rispetto all'entrata in vigore di una normativa che ne vieta la conversione può integrare un elemento idoneo a fondare il fumus boni iuris della domanda contro il diniego di conversione.
  • Quando la sospensione del diniego sul titolo di soggiorno è necessaria per evitare la permanenza irregolare dello straniero e consentirgli lo svolgimento dell'attività lavorativa, la tutela cautelare può essere accordata anche con tali effetti pratici, in attesa della decisione di merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

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