Regolamento (UE) 2022/1370
Regolamento (UE) 2022/1370 della Commissione del 5 agosto 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di ocratossina A in alcuni prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE sui limiti massimi di ocratossina A nei prodotti alimentari modificando l’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006. Introduce nuovi limiti per alimenti finora non coperti, riduce alcuni tenori massimi esistenti e amplia talune categorie, sulla base delle evidenze scientifiche EFSA e dell’esigenza di ridurre l’esposizione dei consumatori. È previsto un periodo transitorio per i prodotti già legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023.
Modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 fissando e aggiornando i tenori massimi di ocratossina A in vari prodotti alimentari.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e ai prodotti alimentari elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, in particolare ai cereali e derivati, frutta secca, bevande a base di malto, caffè, vino e prodotti vitivinicoli, alimenti per lattanti e prima infanzia, spezie, liquirizia, erbe essiccate, semi oleosi, pistacchi e cacao in polvere. Incide sulla commercializzazione nell’Unione europea; i prodotti legalmente immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2023 possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Non contiene esclusioni generali ulteriori rispetto a quelle indicate nelle singole voci dell’allegato.
Modifica dei tenori massimi di ocratossina A in alcuni prodotti alimentari
Il regolamento interviene sul sistema dei tenori massimi di contaminanti del regolamento (CE) n. 1881/2006, aggiornando la disciplina dell’ocratossina A. La modifica si fonda sul regolamento (CEE) n. 315/93, sull’evoluzione del parere scientifico EFSA del 2020 e sull’esigenza di contenere l’esposizione dei consumatori a una micotossina con potenziali profili di rischio, anche cancerogeno, per alcuni gruppi di popolazione.
Contesto scientifico e finalità
Nei considerando viene ricordato che l’ocratossina A è prodotta da funghi dei generi Aspergillus e Penicillium e può contaminare cereali, caffè, frutta secca, vino, succo d’uva, spezie e liquirizia, in particolare durante l’essiccazione al sole e lo stoccaggio del raccolto. La Commissione prende atto che l’EFSA, nel 2020, ha ritenuto non opportuno fissare un valore guida basato su considerazioni sanitarie e ha evidenziato che i margini di esposizione indicano una possibile preoccupazione per la salute per alcuni consumatori.
Ambito della modifica
La modifica riguarda l’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, sezione 2, voce 2.2, dedicata all’ocratossina A. La nuova disciplina interessa una pluralità di categorie alimentari, con limiti specifici per:
- cereali non trasformati e prodotti derivati/trasformati;
- prodotti da forno e cereali da colazione;
- bevande non alcoliche a base di malto;
- glutine di frumento non destinato al consumatore finale;
- frutta secca, sciroppo di dattero, caffè torrefatto e caffè solubile;
- vini, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, succo d’uva e prodotti correlati;
- alimenti per lattanti e prima infanzia, nonché alimenti dietetici a fini medici speciali destinati a tale fascia;
- spezie, liquirizia, erbe essiccate, radici per infusioni a base di erbe, semi oleosi, pistacchi e cacao in polvere.
Principali tenori massimi fissati o aggiornati
L’allegato sostituisce integralmente la precedente voce 2.2 e introduce o conferma, tra gli altri, i seguenti limiti massimi in μg/kg:
- cereali non trasformati: 5,0;
- prodotti derivati/trasformati da cereali non trasformati: 3,0 per i prodotti immessi sul mercato per il consumatore finale;
- prodotti da forno, merende a base di cereali e cereali da colazione: 2,0, 4,0 o 3,0 a seconda della composizione;
- bevande non alcoliche a base di malto: 3,0;
- glutine di frumento non immesso sul mercato per il consumatore finale: 8,0;
- uve secche e fichi secchi: 8,0; altra frutta secca: 2,0;
- sciroppo di dattero: 15;
- caffè torrefatto in grani o macinato: 3,0; caffè solubile: 5,0;
- vini e prodotti analoghi: 2,0;
- alimenti per lattanti e prima infanzia: 0,50;
- spezie: 15, con 20 per Capsicum spp. e 15 per miscele di spezie;
- liquirizia: 20 per radice di liquirizia, 80 per estratto di liquirizia usato nei prodotti alimentari, 50 per prodotti di confetteria con almeno il 97% di estratto, 10,0 per altri prodotti di confetteria a base di liquirizia;
- erbe essiccate: 10,0;
- radici di zenzero per infusioni: 15; radici di altea/bismalva, radici di dente di leone/tarassaco e fiori d’arancio: 20;
- semi di girasole, zucca, cocomero, melone, canapa e soia: 5,0;
- pistacchi: 10,0 se da cernita o altro trattamento fisico prima dell’immissione sul mercato per il consumatore finale o dell’impiego come ingrediente; 5,0 per i pistacchi immessi sul mercato per il consumatore finale o come ingrediente;
- cacao in polvere: 3,0.
Regime transitorio
Per evitare effetti immediati sui prodotti già in commercio, l’articolo 2 consente che i prodotti alimentari legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023 restino sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. Si tratta di una clausola di salvaguardia per gli stock esistenti e per la programmazione commerciale degli operatori.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° gennaio 2023. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006
L’articolo 1 dispone la sostituzione della voce 2.2 dell’allegato, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1881/2006, relativa all’ocratossina A, con nuovi tenori massimi per numerose categorie di prodotti alimentari.
Nuovi e aggiornati tenori massimi di ocratossina A
L’allegato fissa limiti massimi espressi in μg/kg per cereali non trasformati (5,0), prodotti derivati/trasformati da cereali non trasformati con differenziazioni per tipologia, bevande non alcoliche a base di malto (3,0), glutine di frumento non immesso sul mercato per il consumatore finale (8,0), frutta secca, sciroppo di dattero, caffè torrefatto e solubile, vini e prodotti analoghi, alimenti per lattanti e prima infanzia, spezie, liquirizia, erbe essiccate, radici per infusioni, semi oleosi, pistacchi e cacao in polvere.
Riduzione di alcuni limiti e ampliamento dell’ambito materiale
Il regolamento riduce i tenori massimi vigenti per alcuni alimenti, tra cui prodotti da forno, uve secche, caffè torrefatto e caffè solubile, e estende le disposizioni sulle spezie a tutte le spezie. Introduce inoltre limiti per alimenti che contribuivano all’esposizione ma non erano ancora coperti, come frutta secca diversa dalle uve secche, alcuni prodotti di liquirizia, erbe essiccate, ingredienti per infusioni a base di erbe, alcuni semi oleosi, pistacchi e cacao in polvere.
Periodi transitori e commercializzazione dei prodotti già immessi
L’articolo 2 prevede che i prodotti alimentari di cui all’allegato legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023 possano rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Entrata in vigore e decorrenza dell’applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
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