Regolamento (UE) 2022/1374
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1374 della Commissione del 5 agosto 2022 relativo all’autorizzazione del potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, suinetti svezzati e scrofe, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione del potassio diformiato come additivo per mangimi, limitandola a suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe e inquadrandola nella categoria degli additivi tecnologici, gruppo funzionale conservanti. La Commissione si fonda sulla valutazione EFSA, che ha confermato il soddisfacimento delle condizioni di autorizzazione e l’assenza di effetti negativi su animali, consumatori e ambiente, pur evidenziando rischi di irritazione per gli utilizzatori. Contestualmente viene abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 e sono previste misure transitorie per l’esaurimento delle scorte.
Rinnovo dell’autorizzazione del potassio diformiato come additivo per mangimi per suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione n. 333/2012.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea con riguardo all’immissione sul mercato e all’utilizzo del potassio diformiato come additivo tecnologico, gruppo funzionale conservanti, nei mangimi per suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe. Riguarda anche premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti tale sostanza, nonché le modalità di etichettatura, uso in sicurezza e misure transitorie per prodotti già fabbricati ed etichettati prima delle date di applicazione. Non si estende più, per effetto del rinnovo qui disciplinato, a tutte le specie animali come nell’autorizzazione originaria.
Rinnovo dell’autorizzazione del potassio diformiato come additivo per mangimi
Il regolamento rinnova l’autorizzazione del potassio diformiato come additivo per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. La misura si basa sulla valutazione scientifica dell’EFSA e sostituisce il precedente regime autorizzativo, limitando l’impiego a specifiche categorie suine e introducendo condizioni tecniche e di sicurezza più puntuali.
Contesto normativo e motivazione
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e prevede i presupposti e la procedura per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni. Il potassio diformiato era già stato autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012 per tutte le specie animali; successivamente è stata presentata domanda di rinnovo, poi ritirata in parte dal richiedente, con mantenimento della richiesta per suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe.
Valutazione scientifica e condizioni di autorizzazione
La Commissione richiama il parere EFSA del 27 gennaio 2022, secondo il quale il richiedente ha dimostrato che l’additivo soddisfa le condizioni di autorizzazione. L’EFSA ha ritenuto che il potassio diformiato non comporti effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente; ha però evidenziato che il prodotto è irritante per gli occhi. Non essendo state formulate conclusioni definitive su irritazione cutanea o sensibilizzazione respiratoria/cutanea, la Commissione impone misure di protezione a tutela degli utilizzatori.
Oggetto dell’autorizzazione e classificazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione della sostanza riportata nell’allegato, classificata come additivo tecnologico nel gruppo funzionale dei conservanti. Il rinnovo riguarda il potassio diformiato identificato con il numero 1a237a.
Condizioni di impiego e limiti quantitativi
L’allegato disciplina composizione, identificazione, metodi di analisi e dosaggi massimi consentiti. Il prodotto è descritto come preparato liquido 50:50 diluito in acqua, con 50 ± 5 % di potassio diformiato.
Per quanto riguarda i limiti di impiego:
- per i suinetti svezzati e i suini da ingrasso il massimo consentito è 6 000 mg/kg di mangime completo, calcolato con umidità al 12 %;
- per le scrofe il massimo è 12 000 mg/kg di mangime completo, con umidità al 12 %;
- la miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare 10 000 mg/kg nei mangimi completi destinati a suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe;
- per il pesce crudo e i sottoprodotti ittici destinati all’alimentazione animale è prevista un’autorizzazione specifica con limite massimo di 9 000 mg/kg di pesce crudo.
Sono inoltre indicati i metodi di analisi per la determinazione del potassio diformiato come acido formico totale e per la determinazione del potassio nell’additivo, con riferimento a cromatografia ionica, AAS e ICP-AES.
Obblighi di etichettatura e avvertenze
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione. Per additivo, premiscele e mangimi destinati ad animali da produzione alimentare deve essere inserita l’avvertenza che l’uso simultaneo di diversi acidi organici o dei loro sali è controindicato se uno o più di essi sono impiegati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.
Tutela degli utilizzatori e prevenzione dei rischi
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti sufficientemente, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.
Abrogazione del precedente regolamento e regime transitorio
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012. Tuttavia, l’articolo 3 prevede un regime transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte di prodotti già fabbricati ed etichettati secondo la normativa previgente:
- sostanza e premiscele: immissione sul mercato e utilizzo fino a esaurimento delle scorte se prodotti ed etichettati prima del 28 febbraio 2023;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare: fino a esaurimento delle scorte se prodotti ed etichettati prima del 28 agosto 2023;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare: fino a esaurimento delle scorte se prodotti ed etichettati prima del 28 agosto 2024.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione della sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi tecnologici e al gruppo funzionale conservanti, alle condizioni fissate nello stesso allegato.
Abrogazione dell’autorizzazione precedente
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 333/2012, che aveva autorizzato il potassio diformiato per tutte le specie animali per un periodo di 10 anni.
Misure transitorie per scorte esistenti
L’articolo 3 consente la commercializzazione e l’uso, fino a esaurimento delle scorte, della sostanza e delle premiscele prodotte ed ეტichettate prima del 28 febbraio 2023 secondo le norme precedenti; dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 28 agosto 2023; e dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 28 agosto 2024.
Data di entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Condizioni di impiego e limiti quantitativi
L’allegato prevede che il potassio diformiato (1a237a), in forma liquida 50:50 diluita in acqua, contenga 50 ± 5 % di sostanza attiva. Per i suinetti svezzati e i suini da ingrasso il tenore massimo è di 6 000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12 %; per le scrofe il massimo è di 12 000 mg/kg, anche quando usato in combinazione con altre fonti di potassio diformiato. La miscela di diverse fonti di acido formico non può superare 10 000 mg/kg nei mangimi completi destinati a suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe.
Prescrizioni di etichettatura e avvertenze
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele deve essere indicato di conservare il prodotto secondo specifiche condizioni. Per l’uso nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti deve essere riportata l’avvertenza secondo cui l’uso simultaneo di diversi acidi organici o dei loro sali è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione di occhi, pelle e vie respiratorie.
Elementi della valutazione scientifica e giustificazione dell’autorizzazione
I considerando richiamano il parere EFSA del 27 gennaio 2022, che ha concluso per la soddisfazione delle condizioni di autorizzazione e per l’assenza di effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente. È stato inoltre rilevato che il prodotto è irritante per gli occhi, mentre non sono stati tratti conclusioni definitive su irritazione cutanea o sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle; perciò la Commissione ritiene necessarie misure di protezione per la salute umana.
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