Regolamento (UE) 2022/1369
Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un meccanismo europeo straordinario per ridurre la domanda di gas in risposta al grave deterioramento dell’approvvigionamento causato dalla crisi connessa all’aggressione russa contro l’Ucraina. Prevede una riduzione volontaria del 15% per tutti gli Stati membri e consente al Consiglio, su proposta della Commissione, di dichiarare uno stato di allarme dell’Unione che attiva una riduzione obbligatoria della domanda. Il testo disciplina inoltre deroghe, limitazioni, monitoraggio, aggiornamento dei piani nazionali di emergenza e obblighi di coordinamento e comunicazione.
Regolamento recante misure coordinate di riduzione della domanda di gas nell’Unione, con obiettivo di rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento in caso di grave crisi e con possibilità di attivare una riduzione obbligatoria a livello unionale.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea e incide sulla domanda di gas naturale nel periodo iniziale dal 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023, con durata complessiva di applicazione di un anno dall’entrata in vigore. Riguarda le autorità competenti nazionali, la Commissione, il Consiglio, i gruppi di rischio e il gruppo di coordinamento del gas istituiti dal regolamento (UE) 2017/1938. Sono previste esclusioni ed esenzioni per taluni Stati membri, in particolare quelli non direttamente interconnessi al sistema del gas di un altro Stato membro o con sistema elettrico sincronizzato unicamente con un paese terzo in specifiche condizioni, nonché limitazioni per clienti protetti, industrie critiche, materia prima, stoccaggio e situazioni di crisi dell’energia elettrica.
Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas
Il regolamento è adottato in un contesto di forte contrazione delle forniture di gas dalla Federazione russa e di tensione eccezionale sui mercati energetici, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione attraverso un uso coordinato e solidaristico della domanda. Il legislatore unionale richiama la necessità di prevenire interruzioni improvvise e totali delle forniture, considerata l’insufficienza del solo quadro ordinario di sicurezza dell’approvvigionamento di cui al regolamento (UE) 2017/1938 per crisi prolungate oltre i 30 giorni.
Contesto, finalità e base giuridica
Il regolamento si fonda sull’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, che consente al Consiglio di adottare misure adeguate in spirito di solidarietà tra Stati membri in presenza di gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia. Nei considerando si evidenzia che il piano REPowerEU e le altre misure già adottate dall’Unione non bastano da sole a neutralizzare il rischio di un arresto totale delle forniture di gas russo. Il testo mira quindi a prevenire risposte nazionali scoordinate, che potrebbero compromettere il mercato interno, aggravare la penuria negli Stati vicini e danneggiare industrie e consumatori.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri e incide sia sulle misure nazionali di riduzione volontaria sia su quelle obbligatorie, se viene dichiarato lo stato di allarme dell’Unione. Sono coinvolte le autorità competenti nazionali, la Commissione, il Consiglio, i pertinenti gruppi di rischio e il gruppo di coordinamento del gas (GCG) istituito dal regolamento (UE) 2017/1938. Il testo opera in coordinamento con il regime generale di sicurezza dell’approvvigionamento di gas e con le norme su stoccaggio, infrastrutture energetiche e preparazione ai rischi nel settore elettrico.
Riduzione volontaria della domanda
L’articolo 3 introduce un obiettivo comune: ciascuno Stato membro deve fare il massimo per ridurre il consumo di gas del 15% nel periodo dal 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023, rispetto alla media del corrispondente periodo dei cinque anni precedenti. La riduzione volontaria è il primo livello di risposta alla crisi e si applica prima dell’eventuale attivazione dello stato di allarme dell’Unione. Le misure scelte restano nella discrezionalità degli Stati membri, ma devono rispettare i requisiti di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e verificabilità.
Stato di allarme dell’Unione
L’articolo 4 istituisce un livello di crisi unionale autonomo rispetto ai livelli nazionali previsti dal regolamento (UE) 2017/1938. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può dichiararlo con decisione di esecuzione quando vi sia un rischio sostanziale di grave penuria nell’approvvigionamento di gas o di domanda eccezionalmente elevata, e le misure volontarie risultino insufficienti. La proposta può essere sollecitata anche da cinque o più autorità competenti di Stati membri che abbiano già dichiarato uno stato di allarme nazionale. Prima della proposta, la Commissione deve consultare i gruppi di rischio e il GCG. Lo stato di allarme cessa con nuova decisione di esecuzione del Consiglio, su proposta della Commissione, quando il motivo di fondo non giustifichi più la misura.
Riduzione obbligatoria della domanda
Se viene dichiarato lo stato di allarme dell’Unione, l’articolo 5 impone a ciascuno Stato membro una riduzione obbligatoria del 15% del consumo di gas nel periodo dal 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023, con computo delle riduzioni già effettuate prima della dichiarazione. Il regolamento prevede esenzioni per specifiche situazioni strutturali: Stati membri con sistema elettrico sincronizzato solo con un paese terzo e desincronizzati, e Stati membri non direttamente interconnessi al sistema del gas di un altro Stato membro.
Deroghe e limitazioni al target obbligatorio
Il calcolo dell’obiettivo può essere ridotto in diversi casi:
- in presenza di livelli di stoccaggio che soddisfino l’obiettivo intermedio al 1° agosto 2022, per la differenza tra obiettivo e gas effettivamente stoccato;
- per il gas consumato come materia prima nel periodo di riferimento;
- in misura di 8 punti percentuali, se lo Stato membro dimostra un livello di interconnessione inferiore al 50% del proprio consumo annuo 2021 e prova l’uso effettivo delle interconnessioni e la piena disponibilità tecnica e commerciale dei terminali GNL per ridistribuire gas verso altri Stati membri;
- temporaneamente, se lo Stato membro affronta una crisi dell’energia elettrica e non esistono alternative economiche per sostituire il gas necessario alla generazione elettrica senza compromettere gravemente la sicurezza dell’approvvigionamento.
Le limitazioni devono essere notificate alla Commissione, ai gruppi di rischio e al GCG entro termini specifici, e la Commissione valuta la sussistenza delle condizioni; se ritiene la limitazione ingiustificata, adotta un parere con motivazione. La Commissione esercita un controllo costante sul permanere dei presupposti delle deroghe.
Criteri per le misure nazionali
L’articolo 6 consente agli Stati membri di scegliere le misure più adatte per conseguire le riduzioni, purché non alterino indebitamente la concorrenza né il funzionamento del mercato interno del gas e non compromettano la sicurezza dell’approvvigionamento di altri Stati membri o dell’Unione. Il regolamento impone di considerare prioritariamente i clienti diversi dai clienti protetti e ammette l’esclusione di alcuni consumi sulla base di criteri oggettivi e trasparenti legati, tra l’altro, alla rilevanza delle catene di approvvigionamento critiche, agli effetti negativi transfrontalieri, al rischio di danni permanenti agli impianti industriali e alle possibilità di sostituzione dei prodotti nell’Unione.
Esempi di misure ammissibili
Tra le misure richiamate figurano:
- riduzioni dei consumi nel settore elettrico;
- incentivi al passaggio dell’industria ad altri combustibili;
- campagne nazionali di sensibilizzazione;
- obblighi mirati di riduzione del riscaldamento e del raffrescamento;
- procedure d’asta o di gara per incentivare riduzioni economicamente efficienti;
- incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato.
Coordinamento con i piani nazionali di emergenza
L’articolo 7 impone agli Stati membri di cooperare nei gruppi di rischio pertinenti per coordinare le misure di riduzione volontaria e obbligatoria. Entro il 31 ottobre 2022 le autorità competenti devono aggiornare i piani nazionali di emergenza per recepire la nuova disciplina; se viene dichiarato lo stato di allarme dell’Unione, il piano va aggiornato di conseguenza. Per questo aggiornamento non si applicano le procedure di coordinamento ordinarie del regolamento (UE) 2017/1938, ma resta richiesta la consultazione della Commissione e dei gruppi di rischio.
Monitoraggio, reporting e controllo della Commissione
Ai sensi dell’articolo 8, le autorità competenti nazionali devono monitorare l’attuazione delle misure e comunicare alla Commissione, ogni due mesi e comunque entro il 15° giorno del mese successivo, la riduzione conseguita. I gruppi di rischio e il GCG assistono la Commissione nel monitoraggio. Se dai dati emerge il rischio che uno Stato membro non raggiunga l’obiettivo obbligatorio, la Commissione può chiedere un piano strategico correttivo; lo stesso vale quando uno Stato membro domanda una misura di solidarietà ex articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
Riesame e durata temporale
L’articolo 9 impone alla Commissione un riesame entro il 1° maggio 2023, con relazione al Consiglio sulle conclusioni principali e, se opportuno, con proposta di proroga del periodo di applicazione. L’articolo 10 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applichi per un anno. La scelta di una durata limitata riflette il carattere eccezionale e contingente della misura, pur lasciando aperta la possibilità di estensione in funzione dell’evoluzione dell’approvvigionamento di gas nell’Unione.
Disposizioni principali
Finalità e meccanismo di crisi unionale
L’articolo 1 stabilisce norme per far fronte a una grave difficoltà nell’approvvigionamento di gas, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione in uno spirito di solidarietà. Il regolamento migliora coordinamento, monitoraggio e comunicazione delle misure nazionali di riduzione della domanda e introduce lo stato di allarme dell’Unione come livello di crisi specifico, che può far scattare la riduzione obbligatoria della domanda in tutta l’Unione.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, autorità competente, stato di allarme dell’Unione, consumo di gas, materia prima, consumo di gas di riferimento, periodo di riferimento e obiettivo intermedio. In particolare, il consumo di gas di riferimento è in linea generale la media del consumo nel periodo di riferimento, salvo il caso di Stati membri con aumento di consumo almeno dell’8% tra il 1° agosto 2021 e il 31 marzo 2022, per i quali vale il consumo di quel periodo.
Riduzione volontaria della domanda del 15%
L’articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di adoperarsi al massimo per ridurre il consumo di gas dal 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023 di almeno il 15% rispetto al proprio consumo medio nel corrispondente periodo dei cinque anni precedenti. A tale riduzione si applicano gli articoli 6, 7 e 8.
Dichiarazione e cessazione dello stato di allarme dell’Unione
L’articolo 4 attribuisce al Consiglio, su proposta della Commissione, il potere di dichiarare lo stato di allarme dell’Unione mediante decisione di esecuzione. La Commissione può proporre tale decisione se ritiene sussistente un rischio sostanziale di grave penuria o di domanda eccezionalmente elevata, insufficiente fronteggiabile con le sole misure volontarie; deve inoltre consultare i gruppi di rischio e il gruppo di coordinamento del gas. La proposta può essere sollecitata da cinque o più autorità competenti di Stati membri che abbiano già dichiarato lo stato di allarme nazionale. Il Consiglio, a maggioranza qualificata, può modificare la proposta. La cessazione dello stato di allarme e degli obblighi connessi è dichiarata dal Consiglio, sempre su proposta della Commissione, quando il motivo di fondo non giustifichi più lo stato di allarme.
Riduzione obbligatoria della domanda e calcolo dell’obiettivo
L’articolo 5 prevede che, una volta dichiarato lo stato di allarme dell’Unione, ciascuno Stato membro riduca il consumo di gas nel periodo di riduzione 1° agosto 2022-31 marzo 2023 del 15% rispetto al proprio consumo di gas di riferimento, computando le riduzioni già ottenute prima della dichiarazione. Sono previste esenzioni per gli Stati membri il cui sistema elettrico è sincronizzato solo con un paese terzo e che siano desincronizzati, nonché per gli Stati membri non direttamente interconnessi al sistema del gas di un altro Stato membro. Il consumo di riferimento può essere ridotto per tenere conto dello stoccaggio già raggiunto rispetto all’obiettivo intermedio, del gas usato come materia prima e, in taluni casi, di una riduzione di 8 punti percentuali se l’interconnessione è inferiore al 50% del consumo annuo 2021 e si provano specifiche condizioni di utilizzo delle interconnessioni e dei terminali GNL. È prevista anche una limitazione temporanea per crisi dell’energia elettrica, previa notifica e prova delle circostanze eccezionali. Le notifiche devono essere trasmesse alla Commissione, ai gruppi di rischio e al GCG entro termini precisi, e la Commissione valuta le condizioni entro 30 giorni lavorativi dalla notifica completa.
Scelta delle misure nazionali e tutela del mercato interno
L’articolo 6 lascia agli Stati membri la libertà di scegliere le misure idonee per conseguire la riduzione della domanda, purché siano chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Le misure non devono distorcere indebitamente la concorrenza o il mercato interno del gas, né mettere a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento di altri Stati membri o dell’Unione, e devono rispettare il regime dei clienti protetti del regolamento (UE) 2017/1938. Gli Stati membri devono dare priorità ai clienti diversi dai protetti e possono escludere tali clienti in base a criteri oggettivi e trasparenti. Il regolamento richiama possibili misure quali interventi nel settore elettrico, cambio di combustibile nell’industria, campagne di sensibilizzazione e obblighi mirati di riduzione di riscaldamento e raffrescamento.
Coordinamento dei piani nazionali di emergenza
L’articolo 7 impone cooperazione tra gli Stati membri all’interno dei pertinenti gruppi di rischio per coordinare le misure volontarie e obbligatorie. Entro il 31 ottobre 2022 ciascuna autorità competente deve aggiornare il piano nazionale di emergenza per recepire le misure di riduzione volontaria della domanda; il piano va aggiornato anche se viene dichiarato lo stato di allarme dell’Unione. Per tale aggiornamento non si applicano le ordinarie procedure di coordinamento del regolamento (UE) 2017/1938. Gli Stati membri devono consultare la Commissione e i gruppi di rischio, mentre la Commissione può convocare riunioni dei gruppi di rischio e del GCG.
Monitoraggio, comunicazione e applicazione
L’articolo 8 attribuisce all’autorità competente nazionale il monitoraggio dell’attuazione delle misure di riduzione della domanda. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, con cadenza bimestrale e entro il 15° giorno del mese successivo, la riduzione conseguita. Se dai dati emerge il rischio di mancato raggiungimento dell’obbligo di riduzione obbligatoria, la Commissione può chiedere allo Stato membro un piano strategico correttivo; lo stesso vale per lo Stato membro che chieda una misura di solidarietà ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938. La Commissione formula un parere con osservazioni e suggerimenti e informa il Consiglio.
Riesame e possibile proroga
L’articolo 9 prevede che entro il 1° maggio 2023 la Commissione riesamini il regolamento alla luce della situazione generale dell’approvvigionamento di gas nell’Unione e presenti una relazione al Consiglio con le conclusioni principali. Sulla base di tale relazione, la Commissione può proporre la proroga del periodo di applicazione.
Entrata in vigore, durata ed efficacia diretta
L’articolo 10 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica per un anno dalla data di entrata in vigore. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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