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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1372

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione del 5 agosto 2022 relativo a misure temporanee per prevenire l’ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione di Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)

Normativa europea32022R1372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce misure temporanee contro Meloidogyne graminicola, organismo nocivo non incluso negli elenchi di quarantena del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 ma ritenuto in grado di soddisfare i criteri di rischio del regolamento (UE) 2016/2031. La disciplina combina un divieto generale di introduzione e diffusione nell’Unione, obblighi di delimitazione delle aree infestate, misure di eradicazione o contenimento, indagini annuali e restrizioni allo spostamento di piante, terra e oggetti specificati. Sono inoltre imposti requisiti fitosanitari per l’importazione da paesi terzi di piante e sementi di riso.

Misure fitosanitarie temporanee nell’Unione per prevenire l’introduzione, la diffusione e il rilascio di Meloidogyne graminicola, con regole specifiche su aree delimitate, eradicazione, contenimento, movimenti di piante/terra e introduzione da paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con disciplina specifica per l’Italia quale Stato membro in cui l’organismo nocivo è stato accertato e per le aree delimitate elencate nell’allegato II. Riguarda in particolare le piante specificate di Oryza sativa L. con radici coltivate in terra, le altre piante ospiti elencate nell’allegato I, le sementi specificate di Oryza sativa L., la terra associata alle colture, nonché macchinari, attrezzi, veicoli e attrezzature personali utilizzati nelle attività agricole rilevanti. Prevede inoltre condizioni per l’introduzione nell’Unione di piante specificate e sementi specificate originarie di paesi terzi. Il regolamento si applica fino al 30 giugno 2025; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Misure temporanee contro Meloidogyne graminicola

Il regolamento adotta una disciplina di emergenza per contenere un organismo nocivo da quarantena non ancora incluso negli elenchi generali del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, ma già rinvenuto in Italia e ritenuto, sulla base della valutazione del rischio, idoneo a giustificare misure fitosanitarie temporanee ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031. La Commissione richiama in particolare le vie di diffusione legate a piante da impianto, terra, macchinari, attrezzi e trasferimento mediato dall’uomo.

Oggetto e definizioni

L’atto disciplina le misure volte a prevenire introduzione, spostamento, diffusione, moltiplicazione e rilascio di Meloidogyne graminicola nell’Unione. Le definizioni centrali riguardano le piante specificate, cioè le piante da impianto con radici di Oryza sativa L. coltivate in terra, le piante ospiti elencate nell’allegato I, le sementi specificate di Oryza sativa L., gli oggetti specificati usati nelle operazioni agricole e le nozioni di area delimitata, zona infestata e zona cuscinetto.

Divieti generali e aree delimitate

È vietato nel territorio dell’Unione l’ingresso, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione e il rilascio dell’organismo nocivo. In caso di conferma della sua presenza, lo Stato membro interessato deve delimitare immediatamente un’area infestata e una zona cuscinetto; se il focolaio è riscontrato nella zona cuscinetto, la delimitazione va aggiornata senza indugio. Le aree delimitate sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri e possono essere abolite solo dopo tre anni consecutivi di indagini negative.

Misure di eradicazione

Nelle aree delimitate, quando si mira all’eradicazione, le piante specificate devono essere rimosse e distrutte in prossimità della raccolta, non possono essere seminate sementi specificate né piantate piante ospiti e le piante ospiti spontanee devono essere eliminate regolarmente. I campi della zona infestata devono essere allagati in modo continuo per più di 18 mesi; in alternativa, se l’allagamento non è praticabile, si ricorre alle colture trappola o ad altro metodo che impedisca all’organismo nocivo di completare il ciclo vitale. Le piante usate nelle colture trappola devono essere distrutte entro cinque settimane dall’impianto. Gli oggetti specificati devono essere puliti dalla terra e dai residui vegetali prima di essere spostati.

Misure di contenimento nelle aree dell’allegato II

Nelle aree delimitate elencate nell’allegato II, l’autorità competente può perseguire il contenimento anziché l’eradicazione. In tali aree la semina delle sementi specificate e l’impianto delle piante specificate sono ammessi solo se è applicata una delle misure fitosanitarie previste: allagamento continuo per almeno sei mesi dopo l’ultimo raccolto, colture trappola con distruzione entro cinque settimane, oppure rotazione con colture non ospiti o con specifiche specie del genere Brassica L. e delle specie Allium cepa, Glycine max, Hordeum vulgare, Panicum miliaceum, Sorghum bicolor, Triticum aestivum e Zea mays, purché destinate alla produzione di bulbi, ortaggi o cereali e non all’uso come piante da impianto. Restano obbligatorie l’eliminazione delle piante ospiti spontanee e la pulizia degli oggetti specificati. Se dalle indagini emerge un aumento della presenza dell’organismo nocivo, si torna alle misure di eradicazione dell’articolo 5.

Sensibilizzazione e indagini ufficiali

Gli Stati membri devono sensibilizzare il pubblico e gli operatori sulla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo e sulle misure adottate, facendo conoscere la delimitazione delle aree, della zona infestata e della zona cuscinetto. Sono inoltre previste indagini ufficiali annuali, basate sul rischio, con priorità alle piante specificate. I risultati delle indagini fuori dalle aree delimitate devono essere trasmessi entro il 30 aprile di ogni anno, secondo il formato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231; nelle aree delimitate i risultati vanno comunicati con il modello dell’allegato III. Le indagini comprendono ispezioni visive, campionamenti di piante sintomatiche e, se del caso, asintomatiche vicine, oltre a campionamenti di suolo a 20-25 cm di profondità con modalità di prelievo specifiche.

Spostamento di piante, terra, sementi e oggetti

Lo spostamento delle piante specificate fuori dalle aree delimitate è vietato. È vietato anche spostare la terra in cui tali piante siano state coltivate nei tre anni precedenti, sia all’interno sia all’esterno delle aree delimitate. Le sementi specificate possono essere movimentate solo se prive di terra e frammenti vegetali; gli oggetti specificati possono lasciare le aree delimitate solo se puliti e privi di terra.

Importazione da paesi terzi e controlli all’ingresso

Per le piante specificate e le sementi specificate provenienti da paesi terzi, l’ingresso nell’Unione è subordinato a condizioni fitosanitarie particolarmente rigorose. Le piante devono provenire da un luogo o sito di produzione indenne da organismi nocivi, essere state ufficialmente ispezionate nel momento più idoneo a rilevare i sintomi nell’ultimo ciclo vegetativo completo e avere una zona circostante di almeno 100 m ispezionata ufficialmente; tutte le piante sintomatiche in tale area devono essere distrutte immediatamente. Il certificato fitosanitario deve riportare una specifica dichiarazione supplementare sull’indennità del paese, dell’area o del luogo/sito di produzione, con riferimento alle norme internazionali pertinenti e, nel caso del luogo/sito di produzione, al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372. Le sementi devono essere accompagnate da attestazione di assenza di terra e frammenti di piante. Se, all’ispezione visiva, le piante presentano sintomi, devono essere campionate e analizzate.

Durata del regime e allegati

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica fino al 30 giugno 2025. Gli allegati sono operativi: l’allegato I elenca le piante ospiti, l’allegato II identifica le aree delimitate in Italia, l’allegato III contiene il modello per la comunicazione dei risultati delle indagini nelle aree delimitate.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Stabilisce norme temporanee per prevenire l’introduzione, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione di Meloidogyne graminicola (art. 1).

Definizioni chiave

Definisce l’"organismo nocivo specificato" come Meloidogyne graminicola; le "piante specificate" come piante da impianto, diverse dalle sementi, provviste di radici di Oryza sativa L. coltivate in terra; le "piante ospiti" secondo l’allegato I; le "sementi specificate" come sementi di Oryza sativa L.; gli "oggetti specificati" come macchinari, attrezzi, veicoli e attrezzature personali usati nelle attività collegate; e le nozioni di area delimitata, zona infestata, zona cuscinetto e metodo delle colture trappola (art. 2).

Divieto generale nell’Unione

Vietati nel territorio dell’Unione l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione e il rilascio dell’organismo nocivo specificato (art. 3).

Aree delimitate

In caso di conferma della presenza dell’organismo nocivo, lo Stato membro interessato deve delimitare immediatamente un’area infestata e una zona cuscinetto; se il focolaio interessa la zona cuscinetto, la delimitazione va riesaminata e modificata senza indugio. Gli Stati membri notificano a Commissione e altri Stati membri il numero e la localizzazione delle aree delimitate; l’area può essere abolita se per tre anni consecutivi le indagini non rilevano la presenza dell’organismo nocivo (art. 4).

Misure di eradicazione

Nelle aree delimitate, per eradicare l’organismo nocivo, devono essere rimosse e distrutte le piante specificate nella zona infestata, non devono essere seminate le sementi specificate né piantate piante ospiti, le piante ospiti spontanee devono essere eliminate regolarmente, i campi devono essere allagati in modo continuo per oltre 18 mesi oppure, se ciò non è possibile, applicato il metodo delle colture trappola o altro metodo che impedisca il completamento del ciclo vitale; le piante usate per le colture trappola vanno distrutte entro cinque settimane dall’impianto; gli oggetti specificati devono essere puliti dalla terra e dai frammenti vegetali prima dello spostamento (art. 5).

Misure di contenimento

Nelle aree delimitate indicate nell’allegato II, l’autorità competente può consentire semina e impianto di sementi specificate e piante specificate solo se è applicata una delle misure fitosanitarie previste: allagamento continuo per almeno sei mesi dopo l’ultimo raccolto, colture trappola con distruzione entro cinque settimane, oppure rotazione con specie non ospiti o con specifiche specie ospiti coltivate del genere Brassica L. o delle specie Allium cepa, Glycine max, Hordeum vulgare, Panicum miliaceum, Sorghum bicolor, Triticum aestivum e Zea mays, destinate alla produzione di bulbi, ortaggi o cereali e non all’uso come piante da impianto. Restano obbligatorie l’eliminazione delle piante ospiti spontanee e la pulizia degli oggetti specificati; se le indagini mostrano un aumento della presenza dell’organismo nocivo, si applicano le misure di eradicazione dell’art. 5 (art. 6).

Sensibilizzazione del pubblico

Lo Stato membro interessato deve informare il pubblico e gli operatori sulle minacce derivanti dall’organismo nocivo e sulle misure adottate, rendendoli consapevoli della delimitazione delle aree, della zona infestata e della zona cuscinetto (art. 7).

Indagini ufficiali annuali

Gli Stati membri devono effettuare indagini ufficiali annuali, basate sul rischio, sulle piante ospiti nel proprio territorio, con priorità alle piante specificate; i risultati delle indagini fuori dalle aree delimitate vanno trasmessi entro il 30 aprile di ogni anno secondo il modello dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231. Nelle aree delimitate lo Stato membro interessato monitora l’andamento della presenza dell’organismo nocivo e comunica entro il 30 aprile i risultati secondo il modello dell’allegato III. Le indagini comprendono ispezioni visive, campionamenti di piante sintomatiche e, se del caso, asintomatiche vicine, nonché campionamenti di suolo a 20-25 cm di profondità con modalità e densità campionaria specifiche (art. 8).

Restrizioni allo spostamento interno

È vietato spostare le piante specificate al di fuori delle aree delimitate. È inoltre vietato spostare la terra in cui sono state coltivate tali piante nei tre anni precedenti, sia all’interno sia al di fuori delle aree delimitate. Le sementi specificate possono essere spostate solo se prive di terra e frammenti di piante; gli oggetti specificati possono uscire dalle aree delimitate solo se puliti e privi di terra (art. 9).

Condizioni per l’importazione da paesi terzi

Le piante specificate e le sementi specificate da paesi terzi possono essere introdotte nell’Unione solo se rispettano requisiti fitosanitari stringenti. Le piante devono provenire da un luogo o sito di produzione indenne da organismi nocivi, essere state ufficialmente ispezionate nell’ultimo ciclo vegetativo completo, e le aree circostanti di almeno 100 m devono anch’esse essere oggetto di ispezione; le piante sintomatiche nell’area devono essere distrutte immediatamente. Il certificato fitosanitario deve contenere una delle dichiarazioni supplementari previste sull’indennità del paese, dell’area indenne o del luogo/sito di produzione indenne, con richiamo alle norme internazionali e, per il luogo/sito di produzione, al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372. Per le sementi, il certificato deve attestare che sono prive di terra e frammenti di piante (art. 10).

Campionamento e analisi all’ingresso

Le piante specificate introdotte nell’Unione da paesi terzi che presentano sintomi all’ispezione visiva devono essere sottoposte a campionamento e analisi per accertare la presenza dell’organismo nocivo (art. 11).

Durata, efficacia e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 30 giugno 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 12).

Come è indicizzato

Materiesanità delle pianteagricolturacontrolli ufficialicommercio internazionalemisure fitosanitarie

Testo integrale

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