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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1375

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1375 della Commissione del 5 agosto 2022 relativo al diniego di autorizzazione dell’etossichina come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale degli antiossidanti e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento respinge definitivamente l’autorizzazione dell’etossichina come additivo per mangimi appartenente al gruppo degli antiossidanti, all’esito della rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione prende atto del parere EFSA del 27 gennaio 2022, che non consente di escludere rischi per animali, consumatori, utilizzatori e ambiente. Conseguentemente, viene abrogato il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2017/962, che aveva soltanto sospeso l’autorizzazione in attesa di dati supplementari.

Diniego di autorizzazione dell’etossichina (E 324) come additivo per mangimi del gruppo funzionale degli antiossidanti e abrogazione della precedente sospensione dell’autorizzazione.

Ambito di applicazione

Si applica all’etossichina (E 324) impiegata come additivo destinato all’alimentazione animale, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli antiossidanti. Riguarda gli operatori del settore mangimistico, i richiedenti dell’autorizzazione e, indirettamente, gli Stati membri in quanto tenuti ad applicare il regolamento in modo diretto e uniforme. Non introduce un regime generale per tutti gli additivi, ma interviene specificamente sulla rivalutazione di questo additivo già autorizzato in passato e poi sospeso dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/962.

Diniego di autorizzazione dell’etossichina come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1375 disciplina l’esito negativo della rivalutazione dell’etossichina (E 324), additivo per mangimi già autorizzato in passato e successivamente sospeso. La Commissione, alla luce del parere EFSA e del quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, conclude che non sono soddisfatte le condizioni per mantenere o concedere l’autorizzazione come additivo tecnologico del gruppo degli antiossidanti.

Contesto normativo e procedimento di rivalutazione

Il regolamento si inserisce nel sistema di autorizzazione degli additivi per mangimi previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina sia il rilascio sia il diniego delle autorizzazioni. L’etossichina era stata autorizzata a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE per tutte le specie animali ed era poi stata iscritta nel registro degli additivi come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. In seguito, il richiedente aveva presentato domanda di rivalutazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento.

Esito delle valutazioni EFSA

Nel parere del 21 ottobre 2015, l’EFSA non aveva potuto concludere sull’efficacia e sulla sicurezza dell’etossichina per animali, consumatori o ambiente, anche per la mancata trasmissione di dati rilevanti; erano inoltre emerse preoccupazioni sulla possibile genotossicità del metabolita etossichina-chinone-immina e sulla possibile mutagenicità dell’impurezza p-fenetidina. Per tale motivo, l’autorizzazione esistente era stata sospesa dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 in attesa di dati supplementari.

Successivamente il richiedente ha trasmesso più pacchetti di dati supplementari, tra il 2016 e il 2021, e l’EFSA ha adottato un nuovo parere il 27 gennaio 2022. Anche tenendo conto delle specifiche modificate dell’additivo, con riduzione del tenore di p-fenetidina a meno di 2,5 ppm e livello di inclusione proposto di 50 mg/kg nei mangimi completi, l’EFSA non ha potuto escludere rischi rilevanti:

  • per gli animali longevi e da riproduzione, a causa della presenza di p-fenetidina come possibile mutageno;
  • per i consumatori, per mancanza di dati sui residui nei tessuti, nei prodotti di origine animale e nel latte;
  • per gli utilizzatori, per la necessità di minimizzare l’esposizione alla p-fenetidina per inalazione;
  • per l’ambiente, per l’assenza di dati sufficienti sul comparto terrestre e per il possibile rischio per il comparto acquatico, compreso il rischio di avvelenamento secondario e per gli organismi marini presenti nei sedimenti.

Motivo del diniego di autorizzazione

La Commissione rileva che, sulla base del parere EFSA del 27 gennaio 2022, non è stato dimostrato che l’etossichina non abbia effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente quando utilizzata come antiossidante nei mangimi. Di conseguenza, non risultano soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e l’autorizzazione deve essere negata.

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/962

Poiché il riesame conduce a un diniego definitivo e non più a una mera sospensione, il regolamento abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2017/962, che costituiva la base della sospensione dell’autorizzazione in attesa degli esiti della rivalutazione.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Diniego di autorizzazione

L’articolo 1 nega l’autorizzazione dell’etossichina (E 324) come additivo per l’alimentazione animale appartenente alla categoria "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale "antiossidanti".

Abrogazione della precedente sospensione

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/962, che aveva sospeso l’autorizzazione dell’etossichina in attesa della rivalutazione e della trasmissione di ulteriori dati.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Presupposti della decisione

La Commissione fonda il diniego sull’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, ritenendo non soddisfatte le condizioni di autorizzazione, in particolare per l’impossibilità di dimostrare l’assenza di effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana e sull’ambiente.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareautorizzazioni e controllisalute pubblicatutela dell’ambiente

Testo integrale

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