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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1371

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1371 della Commissione del 5 agosto 2022 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge un errore di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, limitatamente all’articolo 38, paragrafo 6. La rettifica chiarisce il periodo temporale al quale si applica la deroga relativa alla possibilità per gli Stati membri o le autorità competenti di considerare soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni per taluni combustibili da biomassa. Si tratta di un intervento puntuale, senza modifiche sostanziali alla disciplina di fondo del monitoraggio delle emissioni nel sistema ETS.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, con correzione dell’articolo 38, paragrafo 6, per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa usati per la combustione nel periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2022.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto atto di esecuzione direttamente applicabile. La rettifica riguarda esclusivamente le versioni linguistiche bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, italiana, lettone, neerlandese, portoghese, slovena, svedese e tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066; non incide sulle altre versioni linguistiche. Il contenuto corretto incide sulla disciplina del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nel contesto del sistema ETS di cui alla direttiva 2003/87/CE, con riferimento ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni per determinati combustibili da biomassa.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1371 interviene in modo puntuale per correggere un errore di traduzione presente in più versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, relativo al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE. La Commissione precisa che l’errore incideva sul significato dell’articolo 38, paragrafo 6, e poteva generare equivoci circa il periodo di riferimento della deroga.

Finalità dell’intervento

La rettifica mira a uniformare il tenore testuale delle versioni linguistiche interessate, così da garantire un’applicazione coerente della disciplina sui criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e tiene conto del parere del comitato sui cambiamenti climatici presentato il 9 febbraio 2022.

Contenuto della rettifica

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. La nuova formulazione stabilisce che, in deroga al paragrafo 5, primo comma, gli Stati membri o, se del caso, le autorità competenti possono considerare soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per:

  • biocarburanti;
  • bioliquidi;
  • combustibili da biomassa utilizzati per la combustione.

La deroga opera per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Ambito soggettivo e territoriale

La rettifica si applica in tutti gli Stati membri in quanto il regolamento è direttamente applicabile. Tuttavia, la modifica testuale incide soltanto sulle versioni linguistiche bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, italiana, lettone, neerlandese, portoghese, slovena, svedese e tedesca; le altre versioni del regolamento restano immutate.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievo pratico per i professionisti

Per gli operatori soggetti alla disciplina ETS, la rettifica ha rilievo interpretativo e applicativo, perché chiarisce il periodo temporale entro cui può operare la considerazione dei criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni per specifiche biomasse. La misura non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma rimuove un’ambiguità linguistica che poteva incidere sulla corretta predisposizione dei sistemi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni.

Disposizioni principali

Rettifica dell’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/2066

Viene sostituito il testo dell’articolo 38, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. In deroga al paragrafo 5, primo comma, gli Stati membri o, se del caso, le autorità competenti possono considerare soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti da tale disposizione per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per la combustione dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Ambito della rettifica linguistica

La correzione riguarda le versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, italiana, lettone, neerlandese, portoghese, slovena, svedese e tedesca; le altre versioni linguistiche non sono interessate.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteclimaemissioni industrialienergiamonitoraggio e comunicazione delle emissioni

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