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Sentenza

Sentenza n. 5932/2026 - Napoli, Sezione 3

Giustizia amministrativa202203463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale n. 8/2022 dell’11 aprile 2022 di demolizione e ripristino dei luoghi per un fabbricato abusivo, nonché ordinanza n. 11/2022 del 7 settembre 2022 di irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza all’ordine demolitorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, in proprio e quali eredi dell’originario ricorrente deceduto, hanno impugnato l’ordine di demolizione di un fabbricato in muratura di un livello, di circa 52,25 mq, realizzato senza titolo edilizio in via Pannella n. 150, e con motivi aggiunti la sanzione di 20.000 euro conseguente all’accertata inottemperanza. Hanno dedotto: la violazione degli artt. 38 l. 47/1985 e 39 l. 724/1994 e dei principi di legalità e colpevolezza, nonché degli artt. 6 e 7 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo n. 1, sostenendo che la pendenza di domande di condono relative a opere preesistenti, collegate strutturalmente e funzionalmente al manufatto contestato, avrebbe sospeso o precluso la demolizione; carenza di motivazione e istruttoria e violazione dell’art. 3 l. 241/1990, anche per mancato esame del contesto edilizio e delle domande di sanatoria, con lesione dell’affidamento; violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 per mancata indicazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e del giusto procedimento per omessa comunicazione di avvio. La sanzione pecuniaria è stata contestata con i motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha qualificato il manufatto come nuova costruzione, costitutiva di un nuovo organismo edilizio e di trasformazione del territorio, realizzata senza il necessario titolo e senza il previo parere di compatibilità paesaggistica. Poiché la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi sono attività vincolate, il Comune non era tenuto né alla comunicazione di avvio né a una motivazione ulteriore rispetto all’accertamento dell’assenza dei titoli. La pendenza delle domande di condono non sospendeva l’azione repressiva, perché tali istanze non erano riferibili alle opere contestate. La mancata indicazione dell’area da acquisire non invalidava l’ordine: l’area poteva essere specificata nella fase successiva all’acquisizione legale conseguente alla mancata demolizione nel termine assegnato. Quanto ai motivi aggiunti, la sanzione di 20.000 euro è stata ritenuta dovuta in ragione dell’inottemperanza accertata dopo il termine di novanta giorni; inoltre, essendo l’abuso realizzato su area a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, era applicabile automaticamente la misura massima. Il TAR ha precisato che l’ordine demolitorio ha natura reale e ripristinatoria e produce effetti anche nei confronti dell’erede che abbia un rapporto qualificato con il bene, pur se non autore dell’abuso. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, a rifondere al Comune le spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La vigilanza edilizia e la connessa repressione dell’attività edilizia illecita sono attività di tipo vincolato. Ne segue che l’Ente deve ritenersi esonerato dalla comunicazione di avvio del procedimento e dall’esprimere motivazione ulteriore e diversa da quella con la quale si certifica l’assenza dei titoli, necessari per l’esecuzione dell’opera contestata.

    L’ordine di demolizione per abuso edilizio è espressione di attività vincolata; l’amministrazione può fondarlo sull’accertata assenza dei titoli edilizi, senza comunicazione di avvio e senza una motivazione ulteriore.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    l’art. 31, comma 4bis, del DPR 380/2001 – TUE – prevede un automatismo tra la mancata demolizione nel termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione e l’irrogazione, previo accertamento dell’inottemperanza, della sanzione di € 20.000,00.

    Accertata l’inottemperanza all’ordine demolitorio dopo il termine di novanta giorni, la sanzione pecuniaria è dovuta; nel caso di abuso su area a rischio idrogeologico elevato o molto elevato si applica automaticamente la misura massima.

  • art. 38, comma 1, l. 47/1985

    Va precisato che la pendenza dell’istanza di condono, nel caso di specie, non è idonea a paralizzare o sospendere l’azione repressiva dell’Ente, in quanto le opere in contestazione non sono riferibili e dunque coperte da tali istanze.

    La pendenza del condono non sospende la repressione edilizia quando l’istanza non riguarda le opere oggetto dell’ordine di demolizione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La vigilanza edilizia e la connessa repressione dell’attività edilizia illecita sono attività di tipo vincolato. Ne segue che l’Ente deve ritenersi esonerato dalla comunicazione di avvio del procedimento e dall’esprimere motivazione ulteriore e diversa da quella con la quale si certifica l’assenza dei titoli, necessari per l’esecuzione dell’opera contestata.

    Nell’adozione dell’ordine di demolizione, in quanto atto vincolato, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di un’opera abusiva, in quanto espressione di vigilanza e repressione edilizia vincolata, può essere motivato con l’accertamento dell’assenza dei titoli necessari e non richiede una motivazione ulteriore né la comunicazione di avvio del procedimento.
  • La pendenza di un’istanza di condono non paralizza l’azione repressiva quando l’istanza non è riferibile alle opere contestate.
  • La mancata indicazione nell’ordine di demolizione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza non ne determina l’illegittimità, poiché la relativa individuazione può essere effettuata nella successiva fase conseguente all’acquisizione ex lege.
  • L’inottemperanza all’ordine di demolizione, decorso il termine di novanta giorni e previo accertamento, comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001; per gli abusi su aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato si applica la misura massima.
  • L’ordine di demolizione ha natura reale e ripristinatoria e può produrre effetti nei confronti dell’erede o di altro soggetto che abbia un rapporto qualificato con il bene, anche se non è autore dell’abuso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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