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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44004/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia che aveva rigettato l'opposizione proposta dall'Iannece avverso il provvedimento che dichiarava l'estinzione solo parziale della pena detentiva (per 396 giorni corrispondenti a 1/3 del tempo trascorso in affidamento in prova al servizio sociale). Il ricorrente contestava: (i) la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.; (ii) la valutazione negativa circa l'attività lavorativa svolta (sosteneva di essere stato disponibile dal 28/02/2019 ma mai chiamato dagli uffici); (iii) l'asserita adeguata quantità di attività di volontariato (sosteneva 505 ore complessive); (iv) l'esistenza di risarcimenti posti in essere a favore delle vittime, documentati con atti allegati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso reputandolo, nel complesso, infondato. Ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo (art. 292 c.p.p.) ritenendolo inapplicabile ai provvedimenti dei giudici di sorveglianza. Sul merito, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Venezia che ha effettuato un giudizio globale sull'intero periodo di affidamento, tenendo conto anche di elementi successivi alla scadenza quando rilevanti e prossimi nel tempo. Sono state ritenute violazioni: scelta/ricerca di lavoro non conforme alla prescrizione di svolgere "un normale lavoro non attinente alla specializzazione"; impegno di volontariato indicato come non adeguato rispetto alla prescrizione di un numero di ore particolarmente alto; risarcimenti solo parziali e non documentalmente comprovati nella loro efficacia per la maggior parte delle vittime. Conseguentemente il rigetto dell'opposizione è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la norma attiene all'ordinanza applicativa di misure cautelari e non ai provvedimenti dei giudici di sorveglianza, per cui la doglianza è manifestamente infondata.

  • art. 47, Ord. pen. (beneficio dell'affidamento in prova)

    Richiamata implicitamente come fonte delle prescrizioni imposte all'atto della concessione dell'affidamento in prova; la Corte conferma che le prescrizioni (es. tipo di lavoro, obblighi di volontariato, risarcimento) devono essere valutate nella prospettiva rieducativa e rispettate in modo sostanziale.

Massime di principio

  • Il giudizio sull'esito dell'affidamento in prova è globale: il Tribunale di sorveglianza valuta l'intero arco temporale dell'esperimento per verificare se vi sia stato un effettivo recupero sociale, non una mera adesione formale alle prescrizioni.
  • Il giudice può tener conto di fatti e comportamenti posti in essere dopo la scadenza dell'affidamento ma prima del giudizio, se tali fatti sono temporaneamente prossimi e sintomatici del mancato raggiungimento delle finalità rieducative; non è però ammessa valutazione negativa basata su fatti intervenuti dopo un lungo intervallo di tempo.
  • Le prescrizioni imposte al momento della concessione (tipo di lavoro da svolgere, numero di ore di volontariato, obblighi di risarcimento) vanno rispettate sostanzialmente; il ricorrente deve fornire prova efficace e documentata dell'adempimento, specie se le prescrizioni sono state determinate in ragione della specificità dei reati commessi.
  • Le relazioni dell'UEPE non sono vincolanti per il giudice di sorveglianza; tuttavia il giudice può legittimamente discostarsene se ritiene che la documentazione o la relazione non dimostrino il rispetto delle prescrizioni originarie.
  • Le contestazioni procedurali (es. richiamo a norme processuali non pertinenti) possono essere dichiarate manifestamente infondate se la norma invocata non si applica alla materia del provvedimento impugnato.

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