Cassazione Penale, Sentenza n. 23146/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione: Lorenzini era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per 396 giorni (19/07/2010-18/08/2011) e agli arresti domiciliari per 288 giorni (18/08/2011-31/05/2012) in relazione all'accusa di concorso in detenzione a fini di spaccio di ingente quantità di hashish (fatto del 13/02/2009), da cui poi fu assolto per insussistenza del fatto con sentenza del 31/05/2012, confermata in appello e divenuta irrevocabile. La Corte d'appello respinse la domanda di riparazione motivando il rigetto con il fatto che l'imputato si era avvalso del diritto di non rispondere (silenzio/reticenza) e non aveva fornito una "diversa versione dei fatti" che potesse escludere il valore indiziante degli elementi che avevano determinato la misura cautelare. Il ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 314, 61, 96, 98 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte non aveva indicato quali specifici fatti fossero stati taciuti né il nesso causale tra eventuale omissione e il mantenimento della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari. La Cassazione ha ritenuto decisivo l'intervento normativo conseguente al recepimento della Direttiva UE 2016/343 (d.lgs. dell'8 novembre 2021), che ha aggiunto al comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen. un periodo secondo il quale l'esercizio della facoltà di non rispondere da parte dell'imputato non incide sul diritto alla riparazione: tale modifica rende il silenzio dell'imputato neutro ai fini della negazione della riparazione per ingiusta detenzione, e dunque l'ordinanza fondata esclusivamente su tale silenzio deve essere annullata e riesaminata.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera h), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo
La modifica normativa (recepimento Direttiva UE 2016/343) stabilisce che il silenzio dell'imputato non può essere usato per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: il silenzio è neutro ai fini della riparazione
d.lgs. 8 novembre 2021 (recepimento Direttiva UE 2016/343)
presente nella sentenza come d.lgs. dell'8 novembre 2021, n. 188 (e richiamato nell'art. 4 che integra l'art. 314 c.p.p.)
Il decreto ha adeguato la normativa interna alla direttiva europea rafforzando la presunzione di innocenza e proteggendo l'esercizio dei diritti di difesa, prevedendo la neutralità del silenzio ai fini della riparazione
art. 64, comma 3, lettera h), cod. proc. pen.
Raccomanda la facoltà dell'imputato di non rispondere/interrompere il dialogo con l'autorità: è la norma che disciplina il diritto al silenzio cui si riferisce l'integrazione dell'art.314
art. 96 e art. 99, cod. proc. pen.
Richiamati nel ricorso per sostenere che gli atti redatti dal difensore nell'interesse dell'imputato devono considerarsi analogamente idonei a rappresentare le ragioni difensive e che la difesa ha il diritto di svolgere le stesse attività
Massime di principio
- Dopo il recepimento della Direttiva UE 2016/343 (d.lgs. 2021), il silenzio dell'indagato/imputato non può essere utilizzato come motivo per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: il silenzio è neutro ai fini risarcitori
- Se il giudice della riparazione intende fondare il rigetto su omissioni dell'imputato, deve comunque indicare con precisione quali fatti siano stati taciuti e dimostrare il nesso causale tra tale omissione e il mantenimento della misura; l'orientamento precedente resta valido solo se non contrastante con la nuova norma
- Le comunicazioni e gli atti prodotti dal difensore nell'immediatezza degli atti cautelari (ricorso al riesame, istanze di revoca, memorie) vanno considerati nella valutazione complessiva della collaborazion e/o delle prospettazioni difensive: non possono essere ignorati automaticamente
- In casi analoghi il giudice deve esaminare il concreto contenuto probatorio in possesso dell'organo inquirente e confrontarlo esplicitamente con le prospettazioni difensive; non basta un'affermazione generica sul "silenzio" dell'imputato
- In presenza di assoluzione definitiva per insussistenza del fatto, la domanda di riparazione deve essere valutata alla luce del complesso istruttorio e delle regole di neutralità del silenzio; il rigetto motivato unicamente sul non rispondere è oggi incompatibile con la nuova disciplina
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