Cassazione Penale, Ordinanza n. 31478/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non specifico il motivo perché limitato alla riproposizione delle doglianze già esaminate e confutate in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di merito relativa alla condanna per il reato di rapina non viene riformata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, deducendo un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. Il ricorso è stato ritenuto fondato su censure sostanzialmente coincidenti con quelle già svolte in appello e già disattese, quindi prive di specificità e meramente apparenti. La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo sul diniego dell'attenuante, valorizzando sia il valore economico e morale del bene oggetto di rapina sia le efferate modalità di consumazione del fatto.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il giudice di merito, con motivazione congrua, valorizzi il valore economico e morale del bene sottratto e le modalità efferate della condotta.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando il motivo è privo di specificità e si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze già proposte in appello e già disattese.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera ripetizione delle censure già dedotte in appello non assolve la funzione critica richiesta e rende il motivo inammissibile.
- Il diniego della circostanza attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 c.p. è insindacabile in cassazione quando la Corte di merito abbia dato una motivazione logica e coerente, fondata sul valore del bene e sulle modalità della condotta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.
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