Cassazione Penale, Sentenza n. 16561/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che dispone la consegna all'autorità tedesca in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo (M.A.E.) per reati fiscali e associazione a delinquere. Denuncia: 1) violazione della disciplina sul rifiuto facoltativo di consegna (art. 18-bis L. n. 69/2005) perché, secondo la difesa, esisteva in Italia un procedimento penale pendente (Procura di Torino) per fatti collegati e quindi sussisterebbe la pendenza di procedimenti paralleli e il rischio di violazione del ne bis in idem; 2) omissione di valutare la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza ex art. 24 L. n. 69/2005 in attesa della definizione del procedimento italiano, tenuto conto di gravità, fase del procedimento e misura cautelare; 3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis L. n. 69/2005 nella parte in cui non prevederebbe la sospensione automatica della richiesta di consegna in presenza di procedimenti paralleli nello Stato di emissione e nello Stato di esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: 1) la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che non risultasse, con la certezza richiesta, una sovrapponibilità completa delle condotte contestate in Germania con quelle oggetto dell'indagine italiana; la mera ipotesi non è sufficiente per opporre il rifiuto facoltativo previsto dall'art. 18-bis; 2) anche qualora si fosse constatata una parte di condotta realizzata in Italia, il mandato cautelare è stato emesso in ambito di indagine della Procura Europea (EPPO), il che implica un coordinamento e un'attribuzione di competenza che neutralizzano la funzione del motivo di rifiuto; 3) la richiesta di sospensione è infondata perché l'intervento dell'EPPO prevede meccanismi di avocazione e trasferimento del fascicolo che impediscono atti paralleli e attenuano il rischio di ne bis in idem; 4) la questione di legittimità costituzionale è dichiarata irrilevante alla luce delle argomentazioni precedenti. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 18-bis (lett. a) e b)), art. 24, art. 16, art. 22 comma 5
L'art. 18-bis prevede il motivo facoltativo di rifiuto della consegna quando il reato è commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato; la Corte richiede che la realizzazione in Italia emerga con certezza dagli atti. L'art. 24 disciplina la possibilità di sospendere l'esecuzione della consegna, ma la valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice e può risultare superata dall'intervento dell'EPPO. L'art. 16 regola l'integrazione di informazioni fornite dall'autorità di emissione.
Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio
Promuove la cooperazione fra Stati membri per prevenire procedimenti penali paralleli e stabilisce meccanismi di consultazione/risoluzione dei conflitti di giurisdizione; giustifica la modifica della disciplina nazionale per favorire coordinamento europeo.
D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29
Ha recepito nel diritto interno la decisione quadro 2009/948/GAI mettendo a sistema le regole italiane per la prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione penale tra Stati membri.
D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9 (e n. 10 richiamato)
art. 15 d.lgs. 2/2/2021 n.10 citato in motivazione
Ha interpolato/ridefinito la disciplina sull'opponibilità del rifiuto per territorialità (trasformando un rifiuto obbligatorio in facoltativo) per favorire il coordinamento europeo e adeguare la normativa nazionale alle decisioni quadro.
Regolamento (UE) 2017/1939 istitutivo dell'EPPO
artt. 22, 23, 25, 27, 120
Attribuisce all'EPPO competenze investigative/di accusa su reati che ledono interessi finanziari UE; consente l'avocazione e il coordinamento tra Procure nazionali e l'EPPO, con effetto di trasferimento del fascicolo e sospensione di atti investigativi nazionali, riducendo il rischio di procedimenti paralleli e ne bis in idem.
Direttiva (UE) 2017/1371
Disciplina la lotta alla frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione e integra la base normativa per l'esercizio della competenza dell'EPPO sui reati di frode in materia di IVA.
Decisione quadro 2002/584/GAI
Originariamente disciplinava la non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo per conflitti di giurisdizione; la normativa successiva nazionale ed europea ha riformulato taluni aspetti, recepiti in Italia con l'art. 18-bis.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Garantisce il principio del ne bis in idem; la Corte valuta il rischio di violazione alla luce del coordinamento operato dall'EPPO e delle reali sovrapposizioni fattuali.
Costituzione della Repubblica Italiana e trattati internazionali
artt. 3, 117 comma 1, 26 Cost.; richiamati anche art. 14 comma 7 Patto internazionale sui diritti civili e politici
La difesa ha prospettato profili di legittimità costituzionale per l'art. 18-bis; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante per le decisioni prese sul merito e sul ruolo dell'EPPO.
Massime di principio
- Il motivo di rifiuto per fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato (art. 18-bis L. n. 69/2005) richiede la prova certa e non meramente ipotetica che una porzione della condotta oggetto del M.A.E. sia stata concretamente realizzata in Italia e sia parte dello stesso iter criminoso.
- La valutazione sulla sovrapponibilità delle condotte va compiuta in termini 'naturalistici' collegando il medesimo comportamento criminoso e lo stesso soggetto; reati distinti o solo affini sotto il profilo tipologico non bastano per opporre il rifiuto.
- La presenza dell'EPPO quale autorità che coordina o conduce l'indagine modifica l'assetto delle competenze: l'assunzione del coordinamento e la possibile avocazione riducono il rischio di procedimenti paralleli e rendono meno efficace l'opposizione basata sul ne bis in idem.
- La richiesta di sospensione dell'esecuzione del M.A.E. (art. 24 L. n. 69/2005) è valutata in via discrezionale; l'esistenza di un coordinamento europeo o l'intervento dell'EPPO possono rendere superflua o infondata la sospensione richiesta dallo Stato di esecuzione.
- In casi simili occorre acquisire e documentare con precisione gli elementi fattuali forniti dall'autorità emittente e dall'eventuale procedimento nazionale: è essenziale dimostrare la identità sostanziale dei fatti e la loro connessione per poter efficacemente opporre il rifiuto.
- Se sussiste un conflitto tra Procura nazionale ed EPPO sulla competenza, la risoluzione può essere rimessa alle procedure nazionali previste (es. intervento del Procuratore generale presso la Corte di cassazione), ma fino ad allora l'azione dell'EPPO tende a prevalere sul piano pratico nella gestione delle indagini transnazionali.
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