Cassazione Penale, Sentenza n. 19310/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 31/10/2024 con cui il GIP di Messina ha rigettato l'opposizione (derivata da ricorso in cassazione riqualificato) all'ordinanza di confisca emessa in esecuzione della sentenza di condanna a carico di Giovanni Rao. Contestano che i beni (in particolare: porzione di fabbricato in Castroreale, unità immobiliare in Barcellona via Longano e autovetture) siano stati fittiziamente ascritti a loro, sostenendo che gli acquisti siano stati finanziati con risorse lecite (redditi della Gatto, mutuo, regalia della madre) e chiedono la restituzione. Hanno anche dedotto la rilevanza di un provvedimento di restituzione pronunciato in sede di misure di prevenzione (Corte d’appello di Messina, n. 21/2017) e rilevato l’assoluzione di Rao per il periodo anteriore al 2004. Il Giudice dell’esecuzione aveva ritenuto infondate le allegazioni difensive basandosi su accertamenti dei flussi finanziari, sulla sproporzione tra redditi e acquisti e sulla irrilevanza temporale degli acquisti rispetto alla commissione del reato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati in parte i motivi delle ricorrenti. Ha confermato il principio consolidato secondo cui i terzi che vantano titolarità di beni fittiziamente intestati possono, in generale, limitarsi a dimostrare l'effettiva titolarità e non possono sindacare i presupposti applicativi della confisca (pericolo, sproporzione, provenienza illecita), questioni riservate al proposto. Tuttavia la Corte ha rilevato carenze motivazionali specifiche nell'ordinanza impugnata: mancato esame e valutazione comparativa del provvedimento di restituzione emesso in sede di prevenzione con riferimento al compendio di via Giudecca (Castroreale) e omissione di una motivazione sul punto della lecita provenienza delle somme impiegate per l'acquisto delle autovetture. Per tali profili la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Messina (giudice dell'esecuzione) affinché esamini espressamente le questioni omesse e valuti la sovrapponibilità e l'eventuale novità degli elementi rispetto al procedimento di prevenzione, nonché le deduzioni sulla provenienza lecita dei fondi per le autovetture.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992)
Norma richiamata come disciplina della confisca per sproporzione e reimpiego: la Corte ribadisce che la confisca può essere disposta per beni ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi e che il regime originario (d.l. 306/92) è confluito nell'art. 240-bis; la valutazione della sproporzione e della riconducibilità resta materia sostanziale riservata al proposto, salvo che il terzo dimostri efficacemente la titolarità e l'assenza di collegamento
artt. 666 e segg. cod. proc. pen.
Richiamati come parte del procedimento di esecuzione e opposizione alla confisca; la Corte segnala il corretto inquadramento procedurale della vicenda (incidente di esecuzione/opposizione)
art. 676 e art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norme relative all'impugnazione e all'opposizione in ordine alle misure reali; la vicenda è stata trattata come opposizione ai sensi di tali articoli dopo riqualificazione della Cassazione
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione: le censure di carenza motivazionale sono parzialmente accolte perché il giudice non ha adeguatamente esaminato il provvedimento di prevenzione e le deduzioni sulle autovetture
art. 416-bis cod. pen.
Reato associativo di tipo mafioso: la sentenza di condanna di Rao e i suoi effetti (anche sul piano patrimoniale) sono centrali; l'assoluzione per periodo anteriore al 2004 è stata ritenuta ininfluente rispetto alla valutazione della sproporzione in linea con consolidata giurisprudenza
art. 322-bis cod. proc. pen.
Richiamato nella ricostruzione della giurisprudenza che consente ai terzi esclusi dall'appello di rivolgersi al giudice di cognizione per la restituzione e, in caso di diniego, proporre appello davanti al tribunale competente
artt. 573, 579, comma 3, e 593 cod. proc. pen.
Citate nella questione di legittimità sollevata dalle ricorrenti in relazione alla loro legittimazione ad impugnare la confisca disposta in primo grado; la Corte costituzionale e la Cassazione hanno affrontato e definito la materia con letture interpretative che hanno consentito forme alternative di tutela per i terzi
Massime di principio
- Un terzo che dichiara di essere il reale titolare di un bene fittiziamente intestato può, in linea di principio, limitarsi a provare la titolarità o la disponibilità effettiva del bene; non è normalmente legittimato a contestare i presupposti della confisca (pericolosità, sproporzione, provenienza illecita), questioni riservate al proposto
- Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di motivare espressamente il rigetto di istanze di restituzione quando siano prodotti provvedimenti o elementi già esistenti (es. pronunce in sede di prevenzione) che trattano gli stessi beni: occorre valutare la sovrapponibilità dei presupposti e verificare se siano emersi elementi nuovi
- L'esistenza di un decreto o sentenza favorevole in un procedimento di prevenzione non è automaticamente determinante, ma impone al giudice successivo un esame comparativo e motivato sulle ragioni dei diversi esiti
- Le contestazioni sulla provenienza lecita di somme impiegate per acquisti (es. per autovetture) vanno espressamente valutate dal giudice; l'omesso esame costituisce vizio motivazionale rilevante e può giustificare l'annullamento con rinvio
- La rilevanza temporale dell'acquisto (anteriorità rispetto al periodo di operatività del reato) è un elemento valutabile, ma, se già definitivamente valutata in giudicato a favore della confisca, i terzi non possono riesaminare quel punto nel giudizio di restituzione
- Nel controllo della documentazione finanziaria il giudice può valorizzare flussi bancari, conti cointestati e svincoli di titoli/polizze per accertare la riconducibilità delle risorse al proposto; le valutazioni in fatto non sono sindacabili in sede di legittimità salvo vizio di motivazione
- Se il giudice omette di esaminare deduzioni rilevanti delle parti (es. prova del mutuo, regalie, incassi dichiarati) la decisione può essere annullata con rinvio perché il giudice dell'esecuzione completi la motivazione e rivaluti la posizione del terzo
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