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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10786/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (garante)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti del debitore principale e di alcuni garanti, tra cui il ricorrente, in relazione al saldo passivo di un conto corrente assistito da apertura di credito. In primo grado l’opposizione al decreto era stata accolta; in appello, invece, la corte territoriale aveva riformato la decisione qualificando la garanzia prestata non come fideiussione, ma come contratto autonomo di garanzia, con conseguente preclusione per i garanti di opporre eccezioni relative al rapporto principale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme processuali e sostanziali per l’erronea indicazione, nella sentenza d’appello, che egli avesse agito anche quale erede di un soggetto diverso; 2) violazione delle regole di ermeneutica contrattuale per avere la corte d’appello qualificato la garanzia come autonoma e non fideiussoria; 3) violazione delle norme sulle garanzie autonome e sulla buona fede per avere escluso il diritto del garante di sottrarsi al pagamento di poste non dovute, chiedendo la rideterminazione del saldo del conto; 4) violazione dei principi sulle garanzie autonome, sulla causa del contratto e sull’eccezione di dolo, per non avere riconosciuto la possibilità di opporre la prova dell’inesistenza del debito; 5) violazione delle norme sulle garanzie autonome, sulla nullità e sull’eccezione di inadempimento, per aver negato la possibilità di eccepire la nullità del contratto base per violazione di norme imperative. Nel giudizio di legittimità è comparsa una società che si è qualificata cessionaria del credito bancario, ma la sua legittimazione è stata contestata dal ricorrente, che ha negato la prova effettiva della cessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intervento in cassazione della società che si era qualificata cessionaria del credito, perché non ha provato in modo sufficiente il contratto di cessione, non essendo sufficiente il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Quanto al ricorso, il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati inammissibili: il primo perché introduceva una questione non adeguatamente dedotta nei precedenti gradi e non autosufficientemente riportata; il secondo perché mirava in sostanza a una nuova valutazione del contenuto contrattuale, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha invece accolto il terzo, quarto e quinto motivo, affermando che, anche quando la garanzia sia autonoma, il garante può opporre eccezioni relative alla nullità del contratto-base o di sue clausole per violazione di norme imperative, nonché l’inesistenza del rapporto garantito. In particolare, il garante poteva far valere la nullità della clausola anatocistica e la non validità di interessi ultralegali non specificamente pattuiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    La costituzione del soggetto che si afferma successore nel diritto controverso è stata valutata come intervento in cassazione, ma è stata dichiarata inammissibile per difetto di prova della successione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Nel rito camerale, la memoria del ricorrente può costituire il primo atto utile per contestare la legittimazione del soggetto intervenuto per la prima volta in cassazione, in una situazione idonea a incidere sul diritto di difesa.

  • artt. 110 e 111 c.p.c.

    Chi impugna o resiste come successore a titolo universale o particolare deve allegare e provare i presupposti della propria legittimazione processuale.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che afferma di essere cessionaria del credito deve fornire la prova del fatto costitutivo della propria legittimazione sostanziale, non essendo sufficiente la mera allegazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel primo motivo come norme asseritamente violate nella valutazione probatoria, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • artt. 112, 342 e 346 c.p.c.

    Richiamati nel primo motivo in relazione all’erronea indicazione del ruolo del ricorrente, ma la censura è stata ritenuta nuova o non autosufficiente.

  • artt. 1362, 1363 e 1370 c.c.

    Sono i criteri ermeneutici invocati contro la qualificazione della garanzia, ma la censura è stata ritenuta una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 117, comma 6, T.U.B.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla qualificazione della garanzia e alla pretesa mancata specificazione di pattuizioni bancarie.

  • art. 1322, comma 2, c.c.

    Richiamato nei motivi terzo e quarto in tema di causa e autonomia contrattuale della garanzia.

  • art. 1325, n. 2, c.c.

    Richiamato per contestare la causa del contratto autonomo di garanzia.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per sostenere che il rapporto di garanzia andasse eseguito secondo buona fede, consentendo di opporre le somme non dovute.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per affermare la rilevabilità della nullità del contratto-base o di sue clausole.

  • art. 1462 c.c.

    Richiamato per contestare l’impermeabilità della garanzia autonoma alle eccezioni relative al rapporto principale.

  • art. 1283 c.c.

    La clausola di capitalizzazione degli interessi, se non supportata da uso normativo o da altre condizioni legittimanti, è nulla per contrasto con la norma imperativa.

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    Gli interessi ultralegali devono essere specificamente pattuiti; in mancanza, la relativa clausola è nulla.

  • art. 120 T.U.B.

    Nel regime applicabile ratione temporis, la capitalizzazione è consentita solo nel rispetto delle condizioni previste dalla norma e dalla disciplina attuativa.

  • art. 25 d.lgs. n. 342/1999

    Richiamato per il quadro normativo sull’anatocismo bancario nel periodo considerato.

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)

    Richiamato dalla società intervenuta per l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

  • artt. 1 e 4 L. n. 130/1999

    Richiamati dalla società intervenuta in relazione alla cartolarizzazione e alla pubblicazione dell’avviso di cessione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il soggetto che intervenga o resista quale successore a titolo particolare nel diritto controverso deve non solo allegare, ma anche provare la propria qualità; il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale prova la notificazione della cessione al debitore, non l’effettiva stipulazione del contratto di cessione né il trasferimento del credito.
  • Se la qualità di cessionario o successore è contestata, la mancanza di prova è rilevabile d’ufficio, perché attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase di impugnazione.
  • Nel giudizio di cassazione non possono proporsi questioni nuove o temi di contestazione non trattati in appello, salvo che siano rilevabili d’ufficio; il ricorrente deve indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
  • La censura sulla interpretazione di un contratto è ammissibile in cassazione solo se denuncia la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio logico della motivazione; non è consentito chiedere una semplice diversa lettura delle clausole contrattuali.
  • Anche il garante di un contratto autonomo di garanzia può opporre eccezioni che investono la validità del contratto di garanzia, il rapporto tra garante e beneficiario, l’inesistenza del rapporto garantito e la nullità del contratto-base o di sue clausole quando la nullità derivi da violazione di norme imperative o da illiceità della causa.
  • La clausola di capitalizzazione degli interessi, se non sorretta da un valido presupposto normativo, è nulla per contrasto con norme imperative; di conseguenza, il garante può eccepirne l’invalidità anche se la garanzia è autonoma.
  • Gli interessi ultralegali devono essere oggetto di specifica pattuizione; in mancanza, la relativa pretesa è affetta da nullità e può essere contestata anche dal garante autonomo.
  • L’impermeabilità della garanzia autonoma alle eccezioni del rapporto principale non è assoluta e non può essere utilizzata per conseguire, tramite il garante, un risultato che l’ordinamento vieta nel rapporto base.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneTitoli di creditoImpugnazioniMutuo
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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