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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19453/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una importazione di merci per la quale l’Agenzia delle Dogane, all’esito del contraddittorio preventivo previsto dalla disciplina doganale, ha ritenuto non corretto il valore dichiarato in dogana e ha rideterminato i diritti doganali. La società ha impugnato l’atto dinanzi al giudice tributario e ha ottenuto ragione in primo e secondo grado. In cassazione l’Amministrazione ha proposto quattro motivi: con il primo ha sostenuto che la decisione di merito avesse errato nel considerare autonomamente impugnabile il preavviso/atto conclusivo dell’istruttoria ex art. 181-bis DAC, che sarebbe invece un atto endoprocedimentale privo di autonoma portata impositiva, poiché la pretesa tributaria sarebbe stata contenuta solo nel successivo atto separato di accertamento; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme doganali sul valore in dogana, sostenendo che, quando il valore sia rideterminato tramite merci similari, l’onere probatorio graverebbe sul contribuente; con il terzo ha denunciato violazione dello Statuto del contribuente per avere la CTR ravvisato un legittimo affidamento nella mancata precedente contestazione di valori analoghi; con il quarto ha lamentato motivazione generica in punto di documentazione prodotta e di asserita genericità della valutazione doganale. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito gli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, ritenendo che l’atto conclusivo dell’attività istruttoria doganale previsto dall’art. 181-bis, par. 2, Reg. CEE n. 2454/1993 non sia autonomamente impugnabile perché meramente endoprocedimentale e privo di effetti impositivi immediati. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito sul punto processuale, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario proposto dalla società contro tale atto. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 181-bis, par. 2, Reg. CEE n. 2454/1993

    "Le autorità doganali... prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata... La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto"

    L’atto conclusivo dell’istruttoria serve solo a comunicare gli esiti del controllo e precede necessariamente il successivo provvedimento impositivo; non è, di per sé, una decisione definitiva impugnabile.

  • art. 5, par. 1, punto 39, Codice doganale dell’Unione

    "qualsiasi atto delle autorità doganali... che deliberi su un caso particolare e che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate"

    È impugnabile solo l’atto che abbia natura decisoria e produca effetti giuridici nella sfera del contribuente; l’atto istruttorio endoprocedimentale ne è privo.

  • art. 19, d.lgs. n. 546/1992

    L’elenco degli atti impugnabili è interpretabile estensivamente solo per atti che, anche se atipici, manifestino una pretesa tributaria già definita; gli atti meramente istruttori restano non autonomamente impugnabili.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha interpretato il primo motivo, pur rubricato anche come violazione processuale, come censura sostanziale sulla statuizione di ammissibilità del ricorso originario.

  • artt. 24, 53 e 97 Cost.

    Richiamati per giustificare l’interpretazione estensiva dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 solo entro il limite degli atti che esprimono un’effettiva pretesa impositiva.

  • art. 29 e 30, Reg. CEE n. 2913/1992

    Invocati nel secondo motivo sull’onere probatorio nella rideterminazione del valore doganale, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • artt. 142, 151 e 181-bis, Reg. CEE n. 2454/1993

    Invocati nel secondo motivo sulla procedura di determinazione del valore in dogana; il relativo esame è stato assorbito.

  • art. 10, L. n. 212/2000

    Invocato nel terzo motivo in tema di affidamento del contribuente, ma il motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • In materia doganale, l’atto conclusivo della fase istruttoria che comunica al contribuente gli esiti del controllo e le ragioni del dubbio sul valore dichiarato non è autonomamente impugnabile se non contiene ancora la decisione definitiva di liquidazione o accertamento.
  • L’impugnabilità nel processo tributario richiede, anche per gli atti atipici, la presenza di una pretesa tributaria attuale e definita o comunque di un atto che produca effetti giuridici immediati nella sfera del contribuente; gli atti meramente endoprocedimentali restano impugnabili solo insieme all’atto impositivo conclusivo.
  • L’azione proposta avverso un mero atto istruttorio si traduce in un’anticipazione impropria del giudizio sulla pretesa fiscale e rischia di risolversi in una domanda di accertamento negativo non proponibile nel processo tributario.
  • Quando il ricorrente individua nel ricorso introduttivo solo l’atto prodromico e non il successivo atto impositivo, l’eventuale allegazione di documenti relativi ad un atto diverso non sana la carenza di oggetto dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributiBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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