Cassazione Penale, Sentenza n. 20192/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara (14/07/2023) con cui era stato condannato per truffa aggravata dal rilevante danno per aver posto all'incasso e negoziato un assegno circolare risultato donato. Greco deduceva nullità dell'ordinanza e vizio di motivazione, sostenendo che i motivi d'appello non erano aspecifici ma confutavano i passaggi ricostruttivi della sentenza di primo grado sia quanto agli elementi costitutivi del reato sia rispetto alla sussistenza dell'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ritenendolo proposto con motivo generico. Ha richiamato il principio per cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non esplicita e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata, con onere proporzionale alla specificità della motivazione impugnata. Inoltre ha richiamato l'obbligo, in caso di contestazione di una circostanza aggravante, che l'atto di impugnazione contenga la richiesta specifica di eliminazione dell'aggravante e la contestazione delle argomentazioni svolte in primo grado. La Corte ha rilevato che l'appello (e il ricorso) non hanno confutato i passaggi fattuali cruciali indicati dal Tribunale — istruzioni bancarie per non attendere i giorni di valuta, deviazione di una telefonata, immediato smistamento del denaro a terzi e l'importo rilevante di euro 149.500 — che legittimavano la condanna e l'aggravante. Perciò ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L'atto di impugnazione deve contenere, per ciascun motivo, l'indicazione e l'argomentazione specifica dei rilievi critici; in particolare, se si contesta una circostanza aggravante, l'appello deve riportare la richiesta specifica di eliminazione dell'aggravante mediante la contestazione delle argomentazioni del primo grado
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Principio secondo cui l'onere di specificità dei motivi d'impugnazione è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nella decisione impugnata: motivi generici che non affrontano le ragioni poste a fondamento della decisione sono inammissibili
Sez. 2, Sentenza n. 9945 del 26/02/2020 (Petruccelli)
Precisazione giurisprudenziale che, in tema di impugnazioni, la contestazione della sussistenza di una circostanza aggravante richiede nell'atto di appello la specifica contestazione delle argomentazioni adottate in primo grado e la richiesta formale di eliminazione dell'aggravante
Massime di principio
- Un impugnante deve enunciare e argomentare in modo specifico i punti di critica rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; i rilievi vaghi o meramente assertivi espongono all'inammissibilità.
- Quando si contesta la sussistenza di una circostanza aggravante occorre, nell'atto di impugnazione, chiedere espressamente la sua eliminazione e confutare in modo puntuale le argomentazioni su cui il giudice di primo grado l'ha fondata.
- Se la decisione di primo grado è molto dettagliata e ricostruisce una sequenza fattuale, l'appello deve confrontarsi puntualmente con tale sequenza (prove, dichiarazioni contraddittorie di terzi, comportamenti documentati) e non limitarsi a negazioni generiche.
- L'omessa specificazione dei motivi comporta non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma può anche determinare la condanna alle spese e a contributi alla Cassa delle Ammende.
- Per ridurre il rischio di inammissibilità, l'appello deve: 1) individuare le singole affermazioni del provvedimento impugnato che si contestano; 2) esporre le ragioni e le prove a supporto della contestazione; 3) indicare espressamente la domanda concreta (es. eliminazione dell'aggravante).
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