Cassazione Penale, Sentenza n. 27688/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per bancarotta fraudolenta documentale. Di Benedetto ha sostenuto l'assenza del dolo specifico richiesto per l'omessa tenuta delle scritture contabili, essendo estraneo alla gestione e ignorante delle omissioni attribuite al fratello. Monteleone ha dedotto, con più motivi, la violazione del canone della prova oltre ogni ragionevole dubbio, il travisamento delle prove e la illegittima equiparazione del dolo specifico richiesto per l'omessa tenuta delle scritture al mero dolo generico; ha inoltre sostenuto che la sola accettazione della carica di amministratore di diritto (anche se prestanome) non può automaticamente fondare la responsabilità per bancarotta documentale fraudolenta senza elementi sintomatici del dolo specifico o la prova della consapevolezza del dolo di altri amministratori di fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il ricorso di Di Benedetto e il secondo e terzo motivo del ricorso di Monteleone. Ha affermato che l'omessa tenuta delle scritture, se integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o di conseguire un profitto; viceversa il dolo generico si applica solo alla fraudolenta tenuta di scritture effettivamente rinvenute e alterate. La Corte di merito aveva erroneamente ritenuto sufficiente il dolo generico e non aveva accertato né il dolo specifico dei singoli convenuti né la loro consapevolezza del dolo altrui. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame. Il primo motivo di Monteleone è stato assorbito.
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 2
art. 216, primo comma, n. 2
La norma distingue diverse ipotesi di bancarotta documentale: l'occultamento o omissione delle scritture (che richiede dolo specifico) è fattispecie autonoma rispetto alla fraudolenta tenuta delle scritture (che può essere configurata a dolo generico quando i libri sono stati consegnati ma alterati o redatti in modo da impedire la ricostruzione).
codice penale, art. 110
Regola il concorso di persone nel reato: chi contribuisce a un reato risponde solo se è consapevole del dolo specifico richiesto dall'illecito quando questo dolo è elemento costitutivo; la responsabilità può sussistere anche se il contributo non è animato dallo stesso dolo, purché il concorrente fosse consapevole dell'intento altrui.
codice di procedura penale, artt. 192 e 533
artt. 192 e 533 cod. proc. pen.
Riferiti al canone della prova e alla motivazione, richiamati dai ricorrenti per lamentare insufficienza della prova e illogicità della motivazione quando la sentenza non dimostra il dolo specifico oltre ogni ragionevole dubbio.
codice penale, art. 131-bis
Norma sulla messa alla prova; richiamata nella ricostruzione fattuale relativa a un precedente procedimento penale tra le parti, non incide direttamente sul giudizio di responsabilità contestata ma è elemento di contesto processuale.
Massime di principio
- L'omessa tenuta delle scritture contabili può integrare bancarotta fraudolenta documentale solo se è provato il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o di conseguire un profitto; senza tale prova si può al più configurare bancarotta semplice o responsabilità diversa.
- La fattispecie della fraudolenta tenuta delle scritture (libri presenti ma falsificati o redatti in modo da impedire la ricostruzione) si distingue dall'omissione/occultamento: alla prima può bastare dolo generico, alla seconda serve dolo specifico.
- La sola accettazione della carica di amministratore non è di per sé sufficiente a provare il dolo specifico; occorrono elementi sintomatici aggiuntivi o la prova che l'amministratore era consapevole del dolo dell'amministratore di fatto.
- Si può essere responsabili in concorso anche senza avere personalmente il dolo specifico, se si è consapevoli dell'intento specifico di un altro concorrente e si contribuisce volontariamente alla sua realizzazione.
- In appello e in cassazione il giudice deve esplicitare nella motivazione se avalla l'esistenza del dolo specifico o la consapevolezza del dolo altrui; l'assenza di tale accertamento è motivo di annullamento e rinvio.
- In difesa, documentazione che dimostri richieste di accesso alle scritture, denunce verso altri amministratori o la concreta estraneità alla gestione sono elementi rilevanti per contrastare l'accusa di dolo specifico.
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